I reati edilizi – 2
Le sanzioni penali
L’art. 44 T.U.E., rubricato Sanzioni penali disciplina 3 ipotesi contravvenzionali di diversa entità, in ragione della crescente gravità della condotta, enumerate nelle tre lettere in cui si articola il comma 1.
Si tratta di autonome ipotesi di reato di talché risulta consentita la (teorica) possibilità di concorso materiale tra le singole fattispecie contravvenzionali.
● La lett. b), punisce con la pena detentiva unitamente a quella pecuniaria, l’esecuzione dei lavori:
– in totale difformità dal permesso;
– in assenza del permesso;
– di prosecuzione nonostante l’ordine di sospensione.
– “Interventi in totale difformità” rispetto al permesso di costruire.
L’art. 31 c. 1 definisce gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire (p.d.c.) allorché si realizzi un’opera completamente diversa, sotto il profilo della conformazione e strutturazione, da quella assentita con il p.d.c., tale da integrare un’ipotesi di aliud pro alio.
In merito viene in rilievo la realizzazione delle varianti in corso d’opera rispetto a un progetto già assentito.
Ai sensi dell’art. 22 si definiscono varianti minori, assentibili con SCIA semplice, quelle che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Conseguentemente, il nuovo titolo costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale.
La definizione di variazione essenziale è, invece, contenuta nell’art. 32 ricollegabile a:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Si tratta di una variante del tutto incompatibile rispetto al progetto approvato, che richiede il rilascio di un nuovo p.d.c. autonomo rispetto al titolo che ha assentito il progetto originario e assoggettato alle disposizioni vigenti al momento in cui viene rilasciato.
– L’esecuzione di interventi edilizi “in assenza del permesso di costruire”.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 44 la fattispecie riguarda anche le ipotesi di interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante S.C.I.A. ai sensi dell’art. 23 c. 1, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
Il permesso di costruire è disciplinato dall’art. 20 del T.U.E. come un provvedimento da cui risulti l’inequivocabile volontà dell’amministrazione di autorizzare l’attività edificatoria; conseguentemente lo stesso deve considerarsi come inesistente se emesso da soggetto incompetente.
Il reato sussiste anche nell’ipotesi in cui il permesso di costruire, benché esistente, sia decaduto; infatti, poiché, ai sensi dell’art. 15 c. 1, il p.d.c. indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, si vuole evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a interventi fittizi e simbolici onde scongiurare che un’opera venga eseguita quando la situazione urbanistica è ormai mutata.
L’art. 15 c. 2 prevede la possibilità della proroga del termine di inizio o ultimazione dei lavori in presenza di particolari circostanze, non imputabili al titolare, a condizione che la richiesta intervenga anteriormente alla scadenza del termine.
Infine, ai sensi del comma 4 dell’art. 15, il permesso di costruire decade quando entra in vigore una disciplina urbanistica contraria, a meno che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati nel termine ordinario dei tre anni dalla data di inizio.
Rientra nell’ipotesi di reato di cui alla lett. b) in esame anche l’esecuzione di lavori dopo l’intervenuto annullamento del p.d.c.
Le ipotesi di annullamento d’ufficio del p.d.c. sono previste dalle seguenti disposizioni:
– artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990 (annullamento del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza);
– art. 138 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) annullamento governativo straordinario degli atti degli enti locali viziati da illegittimità;
– art. 39 d.P.R. 380/2001 (annullamento del permesso di costruire da parte della regione).
– La “prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione,.
Il reato ha carattere plurioffensivo in quanto tutela non solo l’interesse al regolare assetto del territorio, ma anche l’osservanza delle prescrizioni adottate dall’autorità comunale nell’esercizio del potere di autotutela; l’ordinanza di sospensione dei lavori, infatti, ha la sua giustificazione nell’esigenza di attendere i controlli tecnici e amministrativi necessari per verificare che i lavori iniziati siano leciti.
La previsione si riferisce ai seguenti provvedimenti sospensivi adottati dall’autorità amministrativa:
– ordinanza ex art. 27 c. 3 TUE;
– ordinanza ex art. 39 c. 3 TUE;
– ordinanza sostitutiva ex art. 40 c. 1 TUE.
Al giudice penale non è consentito sindacare il merito del provvedimento di sospensione dei lavori ma solo la sua legittimità formale.
● La lett. c) reca le più gravi modalità di aggressione e stravolgimento dell’assetto territoriale:
– nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,
– nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
L’art. 30 c. 1 T.U.E. disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva:
– quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione – c.d. lottizzazione materiale;
– quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio – c.d. lottizzazione formale o cartolare.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, l’intento lottizzatorio – inteso come volontà di realizzare un non consentito frazionamento dei suoli, o comunque di alterarne surrettiziamente la destinazione urbanistica in contrasto con gli strumenti vigenti – può essere legittimamente desunto da una pluralità di elementi indiziari, anche di per sé non univocamente significativi, ma che nel loro complesso evidenzino in modo ragionevolmente inequivoco la strumentalità degli abusi al perseguimento delle suindicate finalità
La diversità dell’oggetto della tutela e della condotta sanzionata rende possibile il concorso tra lottizzazione abusiva e singolo abuso edilizio.
Per quanto espressamente previsto dall’art. 32 c. 3, sono considerati interventi in “totale difformità” dal permesso di costruire e, come tali, punibili ai sensi dell’art. 44 lett. c), gli interventi in variazione essenziale effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
Ricevi i nostri nuovi articoli direttamente nella tua E-Mail