Il fermo amministrativo del veicolo
Il fermo amministrativo costituisce una sanzione tipicamente afflittiva, di natura strettamente punitiva, che mira a dissuadere dall’ulteriore commissione d’illeciti attraverso la forza deterrente della privazione della disponibilità del veicolo, per un determinato periodo di tempo, individuato nei limiti minimi e massimi previsti dalle singole norme di comportamento.
La L. 1/12/2018 n. 132, in sede di conversione con modifiche del D.L. 4/10/2018 n. 113, cosiddetto “decreto sicurezza”, con l’obiettivo di ridurre al minimo la protrazione della custodia onerosa dei veicoli presso terzi, ha riformato la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
Viene, infatti, completamente riscritta la disciplina prevista dall’art. 214.
La regola dell’affidamento in custodia
Il comma 1 prevede che al momento dell’accertamento della violazione, il proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto solidalmente obbligato, è nominato custode del veicolo e tenuto a far cessare la circolazione, con l’obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Sul veicolo deve essere apposto un sigillo – secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell’interno dell’1/3/2004 – che, decorso il periodo di fermo determinato dal codice, è rimosso dall’organo accertatore o da uno degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 c. 1.
Il documento di circolazione è trattenuto dall’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione, per poi essere restituito all’avente diritto al termine del periodo di fermo.
Il rifiuto della custodia
Il rifiuto di trasportare o custodire il veicolo, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 774 a 3.105 euro, unitamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Conseguentemente, l’organo di polizia dispone la rimozione del veicolo e il suo trasporto in un luogo di custodia di cui all’art. 214-bis, dandone atto nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di cui all’art. 213, ivi comprese quelle relative all’alienazione del veicolo ai sensi del comma 5.
Ai sensi del comma 2, se il conducente è minorenne, il veicolo è affidato ai genitori, a chi ne fa le veci o, comunque, a persona maggiorenne appositamente delegata.
L’esenzione dal fermo
Il comma 3 dispone che, nel caso in cui il trasgressore non coincida con il proprietario, o di chi ha la legittima disponibilità del veicolo e la circolazione è avvenuta “contro la sua volontà” – ad esempio in caso di furto o di affidamento contrattuale a terzi – il veicolo è restituito all’avente titolo. Ciò può avvenire immediatamente, a cura dell’organo accertatore, se la suddetta circostanza risulti evidente. A tal fine, unitamente al verbale di contestazione della violazione, al proprietario del veicolo non presente al momento dell’accertamento, ai sensi dell’art. 201, deve essere immediatamente notificato il verbale di fermo del quale subisce gli effetti.
Mezzi di tutela
Sulla base del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5, avverso il provvedimento di fermo è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’art. 203: nel caso di accoglimento, per declaratoria di infondatezza dell’accertamento della violazione, il Prefetto, salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, adotta ordinanza – che deve essere notificata al proprietario nel più breve tempo possibile – con cui estingue la sanzione accessoria e restituisce il veicolo tramite l’organo di polizia. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, fino alla definizione del relativo procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
Ai sensi del comma 6, nel caso venga proposta opposizione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 205 – disciplinata, secondo il rito del lavoro, dall’art. 6 D.Lgs. 1/9/2011 n. 150 – la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il provvedimento che “rigetta” il ricorso.
Il fermo improprio
Il comma 7 prevede che, in caso di sospensione della carta di circolazione, di cui all’art. 217, gli organi di polizia stradale dispongono, per la stessa durata – determinata dal D.T.T. – anche il fermo amministrativo del veicolo, quale sanzione strumentale alla necessità di non vedere vanificata la precedente sanzione accessoria irrogata.
La circolazione del veicolo sottoposto a fermo
Ai sensi del comma 8, il custode che, nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circola – o consente che altri vi circolino – abusivamente è punito con la sanzione pecuniaria da 1.98 a 7.937 euro nonché con le sanzioni accessorie non solo della confisca del veicolo, ma anche della revoca della patente.
Si tratta di un illecito “proprio” che può essere commesso solo dal custode.
Conseguentemente, l’organo di polizia, ai fini della variazione di custodia del veicolo, dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’art. 214-bis, nei confronti del quale il veicolo è trasferito in proprietà.
Per quanto ovvio, la configurabilità degli artt. 334 e 335 c.p., che si riferiscono ai soli veicoli sottoposti a sequestro, resta esclusa. L’illegittima rimozione dei sigilli, invece, configura il reato previsto e punito dall’art. 349 c.p.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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