La costituzione dell’amministrazione nel ricorso davanti al Giudice di Pace
Nel giudizio di opposizione davanti all’autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada, l’amministrazione, formalmente convenuta, deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza (computato escludendo il dies a quo), mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva (art. 416 c.p.c.).
Con la stessa devono, a pena di decadenza, essere:
– proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
– indicati specificamente i mezzi di prova (con indicazione degli eventuali testi e predisposizione dei relativi capitoli di prova) di cui avvalersi;
– depositati i relativi documenti.
Nella memoria, inoltre, il convenuto deve prendere posizione, e proporre le sue di- fese, «in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», sull’inconsistenza dei fatti e i motivi di opposizione dedotti dal ricorrente e provare i fatti costitutivi della violazione.
Il mancato deposito della memoria determina la contumacia del convenuto, la qual cosa, da un lato, consente al giudice di trarre argomenti di prova da questo comportamento omissivo e, dall’altro, determina la decadenza per l’amministrazione dalla possibilità di chiedere, successivamente, l’assunzione della prova contraria non dedotta tempestivamente, dovendosi limitare a una condotta processuale di mera difesa.
Tuttavia l’inerzia processuale dell’amministrazione non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari.
Sulla natura del termine di costituzione, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che, in caso di tardiva costituzione in giudizio, la sanzione a carico del convenuto è la decadenza.
La normativa recata dall’art. 7 D.Lgs. 150/2011, da un lato, indica un termine per il deposito in giudizio della documentazione strettamente inerente l’atto opposto (comma 7) e, dall’altro, rende applicabile (comma 1) l’art. 416 c.p.c. con le relative preclusioni quanto alla documentazione da produrre, di cui l’Amministrazione intenda avvalersi.
Si tratta, quindi, di diversa documentazione, ben potendo, in astratto, la documentazione richiamata dall’art. 416 c.p.c. riguardare non solo quella strettamente connessa all’atto impugnato, ma tutta quella di cui l’amministrazione intenda avvalersi in giudizio.
In tale contesto, si è di fronte a un’apparente duplicazione di norme, che richiede un opportuno coordinamento.
In merito, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che il legislatore abbia voluto specificamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all’atto opposto, in deroga al rito del lavoro. Quanto alla natura del termine di 10 giorni indicato nel comma 7, lo stesso deve essere qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell’assenza di una specifica previsione in senso diverso, sia in ragione degli arresti ormai consolidati della giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa. Peraltro, l’inosservanza della norma che impone all’amministrazione di depositare 10 giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento della contestazione non implica alcuna decadenza, né fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza.
L’amministrazione resistente può stare in giudizio avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati (art. 7 c. 8 D.Lgs. 150/2011), in deroga alle regole dettate dal R.D. 1611/1933, in tema di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, spettante in via ordinaria all’Avvocatura dello Stato.
In merito la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore ex art. 83 c.p.c. e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, la sottoscrizione dell’atto e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità; ciò in conformità del principio secondo il quale, la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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