La reiterazione delle violazioni
L’istituto della reiterazione (di cui all’art. 8-bis L. 689/1981, introdotto dall’art. 94 D.Lgs. 507/1999) disciplina il fenomeno della ricaduta nell’illecito amministrativo.
Due sono le forme di reiterazione previste:
1) la condizione personale di chi «nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, commette un’altra violazione della stessa indole»;
2) quando più violazioni della medesima indole, commesse nel quinquennio, siano accertate con unico provvedimento esecutivo.
Per aversi reiterazione non basta, perciò, aver già commesso una precedente violazione, ma occorre che questa sia già stata accertata con provvedimento esecutivo. Ne deriva che la reiterazione spiegherà i suoi effetti se la precedente violazione sia stata accertata con:
– verbale divenuto titolo esecutivo, perché non conciliato, né impugnato (art. 203, comma 3, C.d.S.);
– ordinanza-ingiunzione, emessa dal Prefetto a seguito di ricorso amministrativo non accolto, divenuta titolo esecutivo, perché non pagata né impugnata in sede giurisdizionale entro 30 giorni dalla notifica (art. 204, comma 3, C.d.S);
– verbale che, impugnato con ricorso giurisdizionale diretto, abbia portato a una sentenza definitiva di condanna emessa dal Giudice di Pace;
– verbale che, a seguito di connessione oggettiva con un reato (art. 221 C.d.S.) abbia portato ad una sentenza definitiva di condanna emessa dal giudice penale.
Gli effetti della reiterazione, potranno essere sospesi – dall’autorità amministrativa competente o, in caso di opposizione, dal giudice – fino a quando il provvedimento precedente non sia divenuto definitivo, quando possa derivarne grave danno; gli stessi, cesseranno di diritto qualora il provvedimento presupposto sia successivamente annullato.
La previsione di un intervallo temporale massimo, mira a evitare che gli effetti della reiterazione possano scattare anche in rapporto ad illeciti così risalenti nel tempo, da aver perduto la loro valenza sintomatica.
L’identità di indole è dal legislatore presunta nei casi di violazioni della stessa disposizione (reiterazione specifica). Necessita, invece, di verifica nei casi di violazioni di disposizioni diverse che presentino tuttavia connotati di sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni, tramite il raffronto delle singole violazioni, sotto il pro- filo della natura dei fatti che le costituiscono e delle modalità della condotta (reiterazione generica). La formula è analoga a quella dell’art. 101 c.p.
L’istituto determina gli effetti espressamente previsti da ogni singola norma sanzionatoria, che potranno essere resi inoperanti nel caso di pagamento in misura ridotta, ove consentita.
Per quanto attiene al codice della strada, la reiterazione comporta l’applicazione di una sanzione accessoria definitiva, quale la confisca amministrativa del veicolo, espressamente prevista per la violazione degli artt. 97, comma 14, 100, comma 15, 116, comma 17, 168, comma 8-bis, 176, comma 22, 216, comma 6, 217, comma 6, 218, comma 6, C.d.S.
La reiterazione non opera, quando le violazioni successive siano commesse in tempi così ravvicinati, da poter essere ricondotti a una “programmazione unitaria” – in tale ipotesi potrebbe rinvenirsi una sorta di illecito continuato (più violazioni unite dal vincolo dell’unicità del disegno criminoso) di penalistica memoria.
La disciplina della reiterazione costituisce, in sostanza, un effetto amministrativo dell’irrogazione della sanzione, come indice dell’inclinazione e abitualità del soggetto alla trasgressione.
La clausola di salvaguardia contenuta nell’incipit dell’art. 8-bis L. 689/1981 – «salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge» – fa sopravvivere tutte quelle ipotesi di reiterazione, già presenti nella normativa di settore, che ricollegano inasprimenti sanzionatori alla ripetuta commissione di taluni illeciti. Si pensi agli artt. 142, comma 12, 145, comma 11, 147, comma 6, 148, comma 16, 149, comma 5, 150, comma 5, C.d.S. che prevedono delle ipotesi di «reiterazione specifica speciale infrabiennale».
Ci si deve interrogare sulla portata estensiva alle ipotesi di reiterazione speciale dell’effetto premiale – ostativo dell’applicazione della reiterazione – connesso al pagamento in misura ridotta. Infatti, se per la maggior parte delle ipotesi recanti il riferimento alla reiterazione, il D.Lgs. 507/1999 ha previsto l’inammissibilità del P.M.R. (art. 202, comma 3-bis, C.d.S.), lo stesso risulta, invece, ammissibile per le fattispecie recanti la reiterazione speciale. Si ritiene di poter affermare che l’inasprimento sanzionatorio previsto in tali casi, potrà essere adottato solo a seguito dell’inutile decorso del termine (60 giorni dalla contestazione/notifica della violazione) per l’effettuazione dell’oblazione amministrativa. Restano da verificare allora le modalità operative da seguire nei casi in cui l’inasprimento sanzionatorio richieda l’applicazione di una sanzione accessoria ad adozione immediata. Si pensi all’ipotesi dell’art. 145, comma 11, in cui l’accertatore della violazione reiterata dovrebbe ritirare immediatamente la patente per poi trasmetterla alla Prefettura; tuttavia, la circostanza che il trasgressore possa procedere al P.M.R. sembra impedire l’adozione immediata del provvedimento.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
Ricevi i nostri nuovi articoli direttamente nella tua E-Mail