La ri-penalizzazione del blocco stradale
Il D.L. 4/10/2018 n. 113, c.d. decreto sicurezza, convertito con modifiche dalla L. 1/12/2018 n. 132, nel novellare il comma 1 dell’art. 1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66, recante Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, ha ri-penalizzato il blocco stradale, in quanto ritenuto lesivo della sicurezza dei trasporti e della libertà di circolazione.
Infatti, le condotte consistenti:
– nel deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria;
– nell’ostruire o ingombrare, in qualunque modo, una strada ordinaria;
comportano la pena della reclusione da 1 a 6 anni – già prevista per il delitto di blocco ferroviario.
La previsione consente il ritorno al testo previgente alla depenalizzazione recata, vent’anni prima, dal D.Lgs. 507/1999.
Per “strada ordinaria” deve intendersi la “strada”, definita dall’art. 2 c. 1 C.d.S., come «l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali».
Trattasi di delitto che richiede l’elemento soggettivo del dolo specifico, “al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione”.
Ne deriva che la semplice sosta irregolare, o l’abbandono del veicolo sulla strada, rimangono illeciti amministrativi, se la condotta non sia finalizzata a impedire la circolazione degli altri veicoli.
Ai sensi del comma 3, la pena è raddoppiata per il fatto commesso da più persone, anche non riunite, ovvero usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose – ferma restando l’integrazione in concorso delle ulteriori fattispecie di reato, quali lesioni o violenza privata, in quanto aventi diversa oggettività giuridica.
Trattandosi di delitto non colposo i cui limiti edittali rientrano in quelli previsti dal comma 1 dell’art. 381 c.p.p., è consentita – previa valutazione della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto – la misura precautelare dell’arresto facoltativo in flagranza.
Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 213 C.d.S. – anch’esso novellato dal D.L. 113/2018 – il veicolo strumentalmente adoperato per commettere il reato di blocco stradale, indipendentemente dal fatto che il conducente sia maggiorenne o minorenne, può essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca, secondo la procedura individuata dal codice della strada.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1-bis, completamente riscritto, la condotta di chi impedisce la libera circolazione su una strada ordinaria mediante ostruzione “con il proprio corpo” – si pensi alla mera resistenza passiva della persona che si colloca sulla strada – rimane illecito amministrativo.
Ovviamente, restano configurabili gli eventuali reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale (art. 336 e 337 c.p.), o di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.).
Il nuovo illecito è punito, secondo le regole procedurali scandite dalla L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro, per la quale oggi, a differenza del passato, è ammesso il pagamento in misura ridotta.
La medesima sanzione si applica ai promotori e organizzatori di eventuali manifestazioni tese a impedire la libera circolazione sulla strada.
La disposizione, che introduce un’autonoma responsabilità, sembra prendere le mosse dall’aggravante speciale di cui al comma 2 dell’art. 340 c.p., ma non determina alcun aumento del carico sanzionatorio rispetto alla condotta del semplice partecipante.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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