Le funzioni di polizia giudiziaria della Polizia Municipale
Il contesto storico-normativo
La L. 7/3/1986 n. 65, recante Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale, prevede
Art. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, …;
Il Codice di procedura penale prevede
Art. 57.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
…
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
…
b) … e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.
La L. 7/4/2014 n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede
Art. 1
…
113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.
Dal composito regime normativo vigente, sembra potersi evincere quanto segue.
La (pur infelice) locuzione di “guardie delle province e dei comuni” utilizzata dal codice di procedura penale – che ricalca la medesima espressione contenuta nell’art. 221 del precedente codice di rito penale – risulta, senza dubbio, riferibile alla Polizia Locale (comprensiva tanto della Polizia Municipale che di quella Provinciale).
Peraltro, l’art. 57 c.p.p. opera una distinzione tra operatori di polizia giudiziaria a “competenza generale”, elencati nei commi 1 e 2, e soggetti a “competenza limitata” in tema di polizia giudiziaria, individuati nel comma 3.
Secondo la dottrina (Vigna-D’Ambrosio), ne deriva che:
– ai sensi del comma 3 dell’art. 57 c.p.p., in relazione all’art. 5 c. 1 lett. a) L. 65/1986, il personale di Polizia Locale riveste qualità di ufficiale o agente di P.G. a competenza settoriale “nei limiti delle proprie attribuzioni”, id est – polizia locale urbana e rurale, polizia annonaria, polizia sanitaria, polizia edilizia, polizia veterinaria, ecc.;
– ai sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 57 c.p.p., il personale della Polizia Locale conserva la qualità di agente di P.G. a competenza generale, con riferimento a tutti i reati, ancorché non permanente perché ad tempus, “quando sono in servizio”.
Entrambe le ipotesi, poi, sono limitate a livello spaziale dal principio di territorialità, “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”, che, ai sensi dell’art. 1 c. 113 L. 56/2014, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni (ex art. 32 T.U.E.L.), si riferisce al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni.
La giurisprudenza
Le predette conclusioni trovano riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove si afferma che:
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.p., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
In tal senso, Cass. Civ., sez. VI, 30/1/2019 n. 2748, che richiama i precedenti di cui a Cass. Pen., sez. II, 21/8/2015 n. 35099; Cass. Civ., sez. II, 3/3/2008 n. 5771 e Cass. Civ., sez. I, 13/4/2001 n. 5538.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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