Piccole modifiche estive al codice della strada
Il D.L. 13/6/2023 n. 69, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, e in vigore dal 14/6/2023, reca due ambiti di modifiche al codice della strada.
Art. 9, recante Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.
Nell’art. 6 C.d.S., relativo alla Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, vengono inseriti 4 nuovi commi.
Ai sensi del comma 1-bis, nel caso in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, possono disporre la riduzione della velocità, anche a carattere permanente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano o sono ubicati in prossimità dei centri abitati.
Conseguentemente, ex comma 1-ter, gli enti proprietari e gestori dell’infrastruttura stradale, devono provvedere a rendere noti all’utenza le relative ordinanze mediante apposizione dei prescritti segnali.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 1-quater e 1-quinquies, per far rispettare i ridotti limiti di velocità, si potranno utilizzare i dispositivi di cui all’art. 4 D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/2002 n. 168, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 142 C.d.S.
Nell’art. 7 C.d.S., relativo alla Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, viene introdotto un nuovo comma 9-ter, che consente ai comuni di stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
Art. 24, recante Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6/4/2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
Nell’art. 84 C.d.S., recante Locazione senza conducente, vengono integralmente sostituiti i commi 2, 3, 5 e 6.
Nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, è ammessa l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro U.E., a condizione che gli stessi risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla L. 6/6/1974 n. 298 e al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’art. 16 Reg. (CE) n. 1071/2009, può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’UE.
Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all’art. 1 D.P.R. 19/12/2001 n. 481.
Il Ministro dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei citati veicoli.
Conseguentemente, si prevede che l’utilizzazione dei citati veicoli in locazione senza conducente, è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.
Risulta, quindi, necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
I citati documenti possono essere sostituiti anche da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
Il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all’art. 16 del citato Reg. (CE) n. 1071/2009.
Non resta che attendere gli esiti della legge di conversione.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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