Competizioni sportive non autorizzate
I delitti previsti dall’art. 9-bis C.d.S., a matrice necessariamente dolosa, intendono impedire che, senza l’autorizzazione, si svolgano quelle competizioni – in velocità con veicoli a motore – che risultano pericolose per l’incolumità pubblica. Il presupposto è la mancanza dell’autorizzazione, perché non fu chiesta o perché venne negata.
1. Competizioni sportive non autorizzate
L’elemento materiale del delitto base, è previsto in due ipotesi punite allo stesso modo: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro.
Trattasi di un reato di pura condotta, che anticipa l’intervento repressivo penale già alla fase del compimento delle attività descritte, non presupponendo il verificarsi di alcun evento lesivo.
– La prima ipotesi copre tutte le attività particolarmente rilevanti per quanto attiene alla nascita e allo sviluppo della competizione: “organizzare”, “promuovere”, “dirigere” o “comunque agevolare”. Il delitto si concreta anche con l’esplicarsi di una sola di quelle attività; il fatto di porne in essere più di una non toglie unicità al delitto, quando si tratti della medesima competizione.
– La seconda ipotesi consiste nel solo fatto di chi “prende parte” alla competizione. Con tale termine, non residuando altra qualifica relativa a persone che a vario titolo prendono parte alla organizzazione o allo svolgimento della gara, sembra potersi intendere il solo “partecipante” e, cioè, il conducente direttamente impegnato nella competizione.
2. Competizioni “qualificate” da morte o lesione personale
Il comma 2 stabilisce che, se dallo svolgimento della competizione deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da 3 a 6 anni; tale pena raddoppia, da 6 a 12 anni, se deriva (comunque) la morte di una o più persone.
Per effetto della disposizione in esame, quel fatto che altrimenti costituirebbe delitto colposo di lesione od omicidio stradale (artt. 589-bis o 590-bis cod. pen.), diviene elemento che resta assorbito nel delitto di cui al comma 2, il quale assume così il carattere di reato complesso ex art. 84 cod. pen. che, in quanto tale, esclude il concorso materiale con i detti reati, perché la legge ha già valutato, con questa incriminazione, tutti i momenti dell’impresa criminosa costituita da più fatti.
3. Circostanze aggravanti
Oltre alle aggravanti comuni che siano compatibili con la nozione del delitto in esame, questo si aggrava per una circostanza specifica a efficacia speciale, perché determina la pena in misura indipendente dalla pena ordinaria del delitto.
Il comma 3 prevede che, laddove la manifestazione sia organizzata a fine di lucro, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine (connessione teleologica di reati), o se alla competizione partecipano minori di anni 18, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno.
4. Scommesse clandestine
Un autonomo delitto (di tipo comune) è previsto dal successivo comma 4 che – per motivi di ordine pubblico e di prevenzione della criminalità – punisce con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro chi effettui scommesse sulle gare non autorizzate.
5. Le sanzioni accessorie
In ogni caso, l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione ai sensi dell’art. 212 C.d.S. (sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività). In caso di inottemperanza, l’organo accertatore procederà a presentare denuncia per violazione dell’art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e a dare esecuzione coattiva allo scioglimento della competizione.
Nei confronti di coloro che abbiano preso parte alla competizione, all’accertamento del reato di cui al comma 1, consegue la sospensione della patente da 1 a 3 anni; peraltro, se il reato è aggravato ai sensi del comma 2 – ma le lesioni devono essere gravi o gravissime – la patente viene revocata.
Con la sentenza di condanna è, infine, sempre disposta “la confisca dei veicoli dei partecipanti”.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
Ricevi i nostri nuovi articoli direttamente nella tua E-Mail