Fuga dopo l’incidente
Il delitto di cui all’art. 189 c. 6 C.d.S. mira a impedire che, verificatosi un incidente stradale, i responsabili possano eludere le investigazioni dell’Autorità o sottrarsi alle sue ricerche, per evitare la punizione dei reati eventualmente connessi al sinistro.
Infatti, l’art. 189, impone al conducente l’obbligo di fermarsi per prestare assistenza e mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti tesi ad assicurare la compiuta ricostruzione della dinamica di verificazione dell’incidente e l’identificazione.
L’obbligo di fermarsi è personale, anche se dubbia rimane la punibilità in ipotesi di allontanamento che consenta comunque l’identificazione, come nel caso in cui si lasci sul posto altra persona con l’incarico di fornire tutte le informazioni.
Si tratta di un reato omissivo (non facere quod debetur) di pericolo, che consiste nel mancato compimento dell’azione comandata, l’obbligo di fermarsi, per la sussistenza del quale non occorre il verificarsi di alcun evento materiale.
Il delitto si consuma nel momento in cui l’utente della strada si allontana dal luogo del sinistro proseguendo la marcia dopo la sua verificazione, ed ha carattere istantaneo.
Per consolidata giurisprudenza, contravviene all’obbligo anche il soggetto che, dopo essersi brevemente fermato dopo l’incidente, si sia allontanato senza attendere l’arrivo degli organi di Polizia, dal momento che gli obblighi previsti dalla norma in questione sono finalizzati anche a rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e delle circostanze dell’incidente.
Di conseguenza, è irrilevante ai fini dell’integrazione del reato, che il conducente, dopo essersi allontanato, si sia poi presentato spontaneamente agli organi di polizia per denunciare l’accaduto; salvo il caso in cui, a seguito dell’allontanamento motivato dalla necessità di provvedere alla cura della propria persona o di altro ferito, si metta a disposizione dell’Autorità.
La condotta può essere punita solo se commessa con dolo.
Occorre, cioè, che l’agente si sia rappresentato, almeno come possibile, il fatto che dal sinistro sia derivato un danno alla persona di uno dei coinvolti e, malgrado ciò, abbia posto in essere la condotta omissiva accettando il rischio conseguente di verificazione (c.d. dolo eventuale).
Ne discende che la condotta inconsapevole, effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo, resta penalmente irrilevante.
Costituisce presupposto necessario del delitto, la circostanza che, dall’incidente sia seguito un danno effettivo (lesioni anche lievi) alla persona, del quale l’obbligato abbia avuto possibilità di rendersi conto, restando irrilevante la circostanza che ex post risulti che l’offeso, al momento in cui la condotta censurata fu posta in essere, aveva già perso la vita.
L’obbligo di fermarsi sussiste anche quando il conducente sia stato preso dal timore di restare esposto ad un pericolo grave ed attuale alla persona, a causa delle reazioni o minacce dei presenti, salvo che ricorrano gli estremi dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), per cui il soggetto sia costretto a sottrarsi con la fuga al pericolo non altrimenti evitabile; in tal caso, il conducente avrà l’onere dell’allegazione degli elementi che possano dimostrare il suo stato di necessità.
Il delitto di fuga è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Sotto il profilo processuale, è prevista sia la possibilità di applicazione di misure cautelari personali coercitive – quali il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l’obbligo di dimora e gli arresti domiciliari – anche al di fuori delle condizioni di applicabilità previste in via generale dall’art. 280 cod. proc. pen.; sia la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dal codice di rito.
Il comma 8, per incentivare il “conducente” a fermarsi, prestare assistenza ai feriti e a mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, ha escluso l’arresto stabilito nei casi di flagranza di reato laddove dall’incidente derivi il delitto di “lesioni personali colpose”.
Il comma 8-bis offre la possibilità di neutralizzare le disposizioni concernenti l’applicazione delle misure cautelari e precautelari nei confronti del “conducente” che, datosi alla fuga dopo il sinistro, muti proposito mettendosi entro le 24 ore successive a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. La ratio sottesa alla previsione de qua, è quella di creare utilitaristicamente uno stimolo ad abbandonare la condotta criminosa (secondo la teoria generalpreventiva dei “ponti d’oro al nemico che fugge”) tesa ad offrire uno spazio di resipiscenza post delictum.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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