Il delitto di Revenge Porn
La L. 19/7/2019 n. 69 (c.d. codice rosso) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 612-ter, recante Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Il reato è introdotto nella species “Dei delitti contro la libertà morale” di cui alla sezione III, del Capo III “dei delitti contro la libertà individuale”, del genus “Dei delitti contro la persona”, del titolo XII del codice penale.
Il nuovo delitto, che si apre con l’apposita clausola di riserva – salvo che il fatto costituisca più grave reato – integra un reato comune, che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro, la divulgazione illecita, id estsenza il consenso, di immagini altrui o video a contenuto sessualmente esplicito.
La descrizione della condotta si sviluppa in 5 modalità:
– “invio”, che consiste nell’indirizzare o spedire ad altra persona, o in luogo determinato;
– “consegna”, che consiste nel dare in mano a qualcuno;
– “cessione”, che consiste nel lasciare ad altri il possesso o il godimento;
– “pubblicazione”, che consiste nel rendere di pubblico dominio;
– o “diffusione”, che consiste nel divulgare,
che risultano alternativamente equivalenti, come attesta l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” – ancorché le prime tre forme comportamentali, a differenza delle ultime due, possano svilupparsi anche nei confronti di una sola persona definita.
Il soggetto attivo è individuato sia in colui che abbia registrato o ripreso le immagini, eventualmente anche partecipandovi, sia in colui che le abbia sottratte al legittimo detentore.
Ai sensi del comma 2, è punito allo stesso modo, ma in questo caso il delitto diventa a dolo specifico, chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini de quibus, illecitamente le divulghi (ulteriormente) al fine di recare nocumento alle persone rappresentate.
I commi 3 e 4 prevedono due aggravanti speciali:
– una, a effetto comune, se i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata alla persona offesa da relazione affettiva, ovvero se i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
– l’altra, a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, laddove i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza
Come previsione di chiusura, l’ultimo comma – al pari di quanto previsto dall’art. 612-bis c.p. (c.d. stalking) – stabilisce che il delitto è punito a querela, il cui termine per la proposizione è stabilito in 6 mesi, e la remissione può essere soltanto processuale; si procede, tuttavia, d’ufficio nelle ipotesi aggravate di cui al IV comma e quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Manca, invece, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui i comportamenti illeciti coinvolgano minori.
Le condotte di nuovo conio, ancorché destinate a colmare un vuoto di tutela, risultano potenzialmente sovrapponibili con quelle contigue già previste dall’art. 617-septies, Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente – introdotto dal D.Lgs. 29/12/2017 n. 216, recante Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – che, peraltro, si spinge ben oltre, laddove contempla anche le riprese audio e le conversazioni.
Tuttavia, al fine di individuare un discrimen tra le condotte, si osserva che, mentre l’art. 617-septies richiede che le riprese siano state “compiute fraudolentemente”, l’art. 612-ter parla di immagini o video “destinati a rimanere privati”.
Inoltre, mentre il comma 2 dell’art. 617-septies prevede la clausola di esclusione della punibilità se la diffusione “deriva, in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”, altrettanto non è stabilito in relazione all’art. 612-ter. Tale mancanza, tuttavia, potrebbe comportare conseguenze indubbiamente esuberanti, nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi del materiale – sottratto o ripreso con modalità occulta o, ancor più semplicemente, di cui sia venuto in possesso – a fini di giustizia, e.g.per dimostrare un tradimento in sede civile.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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