La mini-riforma al Codice della Strada recata dal decreto infrastrutture
L’art. 1 D.L. 10/9/2021 n. 121, c.d. decreto infrastrutture, ha introdotto disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti che recano particolari modifiche al codice della strada.
Sulle modifiche all’art. 7
Viene integralmente sostituita la lettera d) del comma 1 che estende la già prevista possibilità dei Comuni di riservare limitati spazi alla sosta – a carattere permanente o temporaneo, ovvero per determinati periodi, giorni e orari – anche:
– dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età fino a 2 anni, muniti di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
– dei veicoli elettrici;
– dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
– dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
Sulle modifiche all’art. 158
Nel comma 2, vengono inserite due nuove lettere, che estendono il divieto di sosta:
– negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico (lett. d-bis),
– e negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età fino a 2 anni muniti di permesso rosa (lett. g-bis),
entrambi puniti, ai sensi del comma 6, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 100 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 42 a 173 euro per i restanti veicoli.
Viene inserito il nuovo comma 4-bis, che aumenta la sanzione per chi viola il divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli, di cui alla lett. g) del comma 2, prevedendo il pagamento di una somma da 80 a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 165 a 660 euro per i restanti veicoli.
Nel comma 5, viene introdotto il riferimento anche alla lett. i) del comma 2, di talché la violazione del divieto di sosta nelle aree pedonali urbane è punita con la sanzione da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per i restanti veicoli.
Sulle modifiche all’art. 188
Al comma 4 è aumentata la sanzione per chi usufruisce delle strutture previste per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide, senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, prevedendo il pagamento di una somma da 168 a 672 euro.
Al comma 5 è aumentata la sanzione per chi usa le citate strutture, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta, prevedendo il pagamento di una somma da 87 a 344 euro.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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