Il concorso di violazioni

Il concorso di violazioni

L’art. 198 del Codice della Strada, che replica il contenuto dell’art. 8 L. 689/1981, stabilisce il principio secondo il quale (solo) se con un’unica azione od omissione (i cui singoli atti siano coordinati e legati da unicitĂ  del fine cui sonodiretti e da contestualitĂ , senza notevole interruzione temporale) si violano diverse disposizioni (concorso eterogeneo), o piĂą volte la stessa disposizione (concorso omogeneo), viene irrogata la sanzione piĂą grave, aumentata fino al triplo.
L’accertamento della gravità, deve essere effettuato in relazione al caso concreto e non in astratto.
Si pensi a quando, per proseguire la marcia all’incrocio con semaforo giallo, nonostante la materiale possibilitàdi fermarsi senza pericolo, si eccedano i limiti di velocità.
Si tratta del c.d. cumulo giuridico – concorso formale delle violazioni, che estende alle sanzioni amministrative il sistema tipizzato dall’art. 81 c. 1 cod. pen.
Diversamente, quando piĂą illeciti siano commessi con piĂą condotte, anche se espressione di una medesima inclinazione antigiuridica, si assiste al concorso (cumulo) materiale delle violazioni, per cui il responsabile risponderĂ  di tante infrazioni quante sono le violazioni (tot crimina tot poenae).
Non risulta, infatti, tout court applicabile agli illeciti amministrativi, l’istituto della continuazione di cui all’art. 81c. 2 cod. pen. (Cass. Civ., sez. II, 3.10.2011, n. 20222), stante la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo: in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorchĂ© siano poste in essere inequivocabilmente (Corte Cost. 14/2007) piĂą condotte realizzatrici della medesima violazione, l’art. 81 cod. pen. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell’art. 8 legge 689/81, che richiede l’unicitĂ  dell’azione od omissione produttiva della pluralitĂ  di violazioni” (Cass. Civ. n. 26434/14).
Ne deriva che, come da giurisprudenza consolidata, deve escludersi la possibilitĂ  di unificazione delle condotte contestate all’opponente secondo lo schema del concorso formale, laddove le rilevazioni effettuate accertino il superamento del limite di velocitĂ  avvenuto con piĂą azioni in successione, in orari diversi, e non giĂ  con un’unica azione.

In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilitĂ  dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione – non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con piĂą azioni od omissioni.
(Cass. Civ., sez. II, 3/10/2011, n. 20222).  

Le violazioni (ai limiti di velocità) rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri non possono integrare un’unica violazione in quanto non è ravvisabile alcun vincolo di continuità e/o di unicità nella commissione delle violazioni contestate …
Le violazioni sebbene commesse nello stesso giorno e in rapida successione risultano rilevate … in orari diversi, così come verbalizzate… sicché deve ritenersi che le violazioni siano corrispondenti alle singole rilevazioni effettuate.
Va dunque riaffermata la pluralitĂ  delle violazioni
(Cass. Civ., sez. VI, 20/4/2012, n. 15690).

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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Author: Delfina

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