Il rilevamento a distanza delle violazioni sulle strade urbane

Il rilevamento a distanza delle violazioni sulle strade urbane

La verifica circa la legittimitร  dellโ€™utilizzo degli strumenti di accertamento delle violazioni ai limiti di velocitร , richiede unโ€™opportuna ricostruzione storico-normativa.

Come si ricorderร  lโ€™art. 4 D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L. 168/2002, nel recare Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, introdusse alcune novitร  riguardanti i meccanismi di rilevazione delle violazioni.

Infatti, il comma 4 ebbe a stabilire unโ€™eccezione al principio della contestazione immediata, con esenzione dal relativo obbligo che legittima la contestazione differita (notifica), per le ipotesi ivi disciplinate.

Il comma 1 stabilisce che sulle โ€œautostradeโ€ (lett. A) e sulle โ€œstrade extraurbane principaliโ€ (lett. B), gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni ai limiti di velocitร  (art. 142) - ma anche ai divieti di sorpasso (art. 148) e ai comportamenti prescritti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali (art. 176, inversione di marcia, circolazione sulle corsie di emergenza, ecc.) - previa informazione agli โ€œautomobilistiโ€.

Era, poi, previsto un articolato ambito territoriale di utilizzazione.

I dispositivi de quibus possono essere installati anche sulle โ€œstrade extraurbane secondarieโ€ (lett. C) e โ€œsulle strade urbane di scorrimentoโ€ (lett. D), secondo lโ€™iter procedurale previsto dal comma 2. Il Prefetto, sentiti gli organi di polizia territoriale e su conforme parere degli enti proprietari, a individuare, con apposito decreto, le aree adatte per lโ€™impiego dei predetti dispositivi con esonero della contestazione. La valutazione prefettizia necessita di specifica motivazione concernente il tasso di incidentalitร , le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle singole arterie stradali che non consentono il fermo del veicolo, senza rischio di pregiudizio alla sicurezza della circolazione o allโ€™incolumitร  delle persone.

Sulle strade diverse da quelle citate non era ammessa lโ€™installazione di sistemi di rilevamento senza procedere allโ€™immediata contestazione.

Conseguentemente, lโ€™art. 201 c. 1-bis lett. f) C.d.S., ha previsto lโ€™esenzione dalla contestazione immediata in caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui allโ€™art. 4 D.L. 121/02 convertito con modifiche nella L. 168/02, per il quale, ai sensi del successivo comma 1-ter, โ€œnon รจ necessaria la presenza degli organi di poliziaโ€.

Con D.Lgs. 37/2014, si รจ data attuazione alla direttiva 2011/82/UE (c.d. cross-border enforcement) - poi sostituita dalla direttiva 2015/413/UE - che, con il dichiarato obiettivo di ridurre il numero delle vittime derivanti dagli incidenti stradali, ha individuato lโ€™eccesso di velocitร  come prima infrazione che mette in grave pericolo la sicurezza degli utenti della strada; per la quale deve, quindi, essere garantita lโ€™efficacia delle indagini, al fine di assicurare lโ€™applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse in tutto il territorio dellโ€™Unione.

La L. 23/3/2016 n. 41 ha costruito la violazione dei limiti di velocitร  come ipotesi di aggravante a efficacia speciale dei nuovi delitti di โ€œomicidio stradaleโ€ (art. 589-bis c. 5 c.p.) e โ€œlesioni personali stradali gravi o gravissimeโ€ (art. 590-bis c. 5 c.p.).

Il Ministero dellโ€™Interno - quale coordinatore dei servizi di polizia stradale ex art. 11 c. 3 C.d.S. - individuato lโ€™eccesso di velocitร  come una delle 4 principali cause della sinistrositร , ha ritenuto di operare una rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l'attivitร  delle forze di polizia stradale, impartendo, mediante la direttiva 21/7/2017, specifiche istruzioni operative per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto all'eccesso di velocitร  sulle strade.

Infine, il rapporto ACI-ISTAT 2020 sugli incidenti stradali, ha evidenziato per lโ€™anno 2019 un lieve calo rispetto al 2018 su tutti gli ambiti stradali, fatta eccezione per le strade urbane dove, invece, aumentano.

Tra le cause piรน frequenti la velocitร  troppo elevata rimane il comportamento scorretto piรน frequente che, insieme alla distrazione alla guida e il mancato rispetto della precedenza, costituisce il 38,2% dei casi.

Eโ€™ forse per questo che, al fine di rafforzare le politiche sulla sicurezza stradale locale, l'art. 49 c. 5-undecies D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, ha ammesso - - con un tratto di penna - la possibilitร  di utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni, senza contestazione immediata, su tutte le tipologie di strade.

Infatti, il decreto prefettizio potrร  essere adottato anche in relazione alle โ€œstrade urbane di quartiereโ€ (lett. E), alle โ€œstrade localiโ€ (lett. F), agli โ€œitinerari ciclopedonaliโ€ (lett. F-bis) e anche alle nuove โ€œstrade urbane ciclabiliโ€ (lett. E-bis).

La logica della novella sembra, quindi, orientata a fornire alle forze di polizia strumenti per contrastare il fenomeno dellโ€™infortunistica stradale e consentire che le tecnologie di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni piรน gravi innanzitutto sulle strade in cui maggiormente avvengono gli incidenti con esiti mortali, id est, le strade urbane.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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