La verifica circa la legittimitร dellโutilizzo degli strumenti di accertamento delle violazioni ai limiti di velocitร , richiede unโopportuna ricostruzione storico-normativa.
Come si ricorderร lโart. 4 D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L. 168/2002, nel recare Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, introdusse alcune novitร riguardanti i meccanismi di rilevazione delle violazioni.
Infatti, il comma 4 ebbe a stabilire unโeccezione al principio della contestazione immediata, con esenzione dal relativo obbligo che legittima la contestazione differita (notifica), per le ipotesi ivi disciplinate.
Il comma 1 stabilisce che sulle โautostradeโ (lett. A) e sulle โstrade extraurbane principaliโ (lett. B), gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni ai limiti di velocitร (art. 142) - ma anche ai divieti di sorpasso (art. 148) e ai comportamenti prescritti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali (art. 176, inversione di marcia, circolazione sulle corsie di emergenza, ecc.) - previa informazione agli โautomobilistiโ.
Era, poi, previsto un articolato ambito territoriale di utilizzazione.
I dispositivi de quibus possono essere installati anche sulle โstrade extraurbane secondarieโ (lett. C) e โsulle strade urbane di scorrimentoโ (lett. D), secondo lโiter procedurale previsto dal comma 2. Il Prefetto, sentiti gli organi di polizia territoriale e su conforme parere degli enti proprietari, a individuare, con apposito decreto, le aree adatte per lโimpiego dei predetti dispositivi con esonero della contestazione. La valutazione prefettizia necessita di specifica motivazione concernente il tasso di incidentalitร , le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle singole arterie stradali che non consentono il fermo del veicolo, senza rischio di pregiudizio alla sicurezza della circolazione o allโincolumitร delle persone.
Sulle strade diverse da quelle citate non era ammessa lโinstallazione di sistemi di rilevamento senza procedere allโimmediata contestazione.
Conseguentemente, lโart. 201 c. 1-bis lett. f) C.d.S., ha previsto lโesenzione dalla contestazione immediata in caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui allโart. 4 D.L. 121/02 convertito con modifiche nella L. 168/02, per il quale, ai sensi del successivo comma 1-ter, โnon รจ necessaria la presenza degli organi di poliziaโ.
Con D.Lgs. 37/2014, si รจ data attuazione alla direttiva 2011/82/UE (c.d. cross-border enforcement) - poi sostituita dalla direttiva 2015/413/UE - che, con il dichiarato obiettivo di ridurre il numero delle vittime derivanti dagli incidenti stradali, ha individuato lโeccesso di velocitร come prima infrazione che mette in grave pericolo la sicurezza degli utenti della strada; per la quale deve, quindi, essere garantita lโefficacia delle indagini, al fine di assicurare lโapplicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse in tutto il territorio dellโUnione.
La L. 23/3/2016 n. 41 ha costruito la violazione dei limiti di velocitร come ipotesi di aggravante a efficacia speciale dei nuovi delitti di โomicidio stradaleโ (art. 589-bis c. 5 c.p.) e โlesioni personali stradali gravi o gravissimeโ (art. 590-bis c. 5 c.p.).
Il Ministero dellโInterno - quale coordinatore dei servizi di polizia stradale ex art. 11 c. 3 C.d.S. - individuato lโeccesso di velocitร come una delle 4 principali cause della sinistrositร , ha ritenuto di operare una rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l'attivitร delle forze di polizia stradale, impartendo, mediante la direttiva 21/7/2017, specifiche istruzioni operative per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto all'eccesso di velocitร sulle strade.
Infine, il rapporto ACI-ISTAT 2020 sugli incidenti stradali, ha evidenziato per lโanno 2019 un lieve calo rispetto al 2018 su tutti gli ambiti stradali, fatta eccezione per le strade urbane dove, invece, aumentano.
Tra le cause piรน frequenti la velocitร troppo elevata rimane il comportamento scorretto piรน frequente che, insieme alla distrazione alla guida e il mancato rispetto della precedenza, costituisce il 38,2% dei casi.
Eโ forse per questo che, al fine di rafforzare le politiche sulla sicurezza stradale locale, l'art. 49 c. 5-undecies D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, ha ammesso - - con un tratto di penna - la possibilitร di utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni, senza contestazione immediata, su tutte le tipologie di strade.
Infatti, il decreto prefettizio potrร essere adottato anche in relazione alle โstrade urbane di quartiereโ (lett. E), alle โstrade localiโ (lett. F), agli โitinerari ciclopedonaliโ (lett. F-bis) e anche alle nuove โstrade urbane ciclabiliโ (lett. E-bis).
La logica della novella sembra, quindi, orientata a fornire alle forze di polizia strumenti per contrastare il fenomeno dellโinfortunistica stradale e consentire che le tecnologie di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni piรน gravi innanzitutto sulle strade in cui maggiormente avvengono gli incidenti con esiti mortali, id est, le strade urbane.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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