La circolazione dei veicoli con targa estera


Il D.L. 113/2018, con l’obiettivo di combattere il fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli, ha inserito nel comma 1-bis dell’art. 93 il divieto, assoluto e definitivo, di circolare sul territorio italiano con un veicolo immatricolato in uno Stato estero, nei confronti di chi risieda in Italia da oltre 60 giorni.

La violazione del divieto comporta, ai sensi del comma 7-bis, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 711 a 2.842 euro – che deve avvenire nelle mani dell’agente accertatore, salvo versamento della cauzione, nei modi previsti dall’art. 207. Inoltre, ai sensi dell’art. 216, l’organo accertatore della violazione ritira la carta di circolazione estera, la trasmette all’U.M.C. competente per territorio e, di conseguenza, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo, nonché il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Il comma 1-quater prevede che, in caso di mancata nazionalizzazione, al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine nazionale, l’intestatario debba chiedere al competente U.M.C. il rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria, ai sensi dell’art. 99, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, che verranno restituite dall’U.M.C. ai competenti uffici dello Stato estero che li ha rilasciati. Decorsi 180 giorni dalla data della violazione, senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia o definitivamente esportato all’estero, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

In deroga al divieto, il comma 1-ter, stabilisce che il soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, conducente di un veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’U.E. o aderente allo S.E.E, che non abbia stabilito una sede secondaria o effettiva in Italia, può, nel rispetto del codice doganale comunitario, circolare liberamente.

A tal fine, il conducente deve custodire a bordo un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, idoneo a dimostrare il titolo giuridico e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

La violazione di queste disposizioni comporta, ai sensi del comma 7-ter, la sanzione del pagamento di una somma da 250 a 998 euro – che, anche in questo caso, deve avvenire nelle mani dell’agente accertatore, salvo versamento della cauzione, nei modi previsti dall’art. 207. Contestualmente, l’organo accertatore prescrive a verbale l’obbligo di esibizione del documento entro il termine di 30 giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ed è riconsegnato solo dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione.
Nel caso di mancata esibizione del documento recante il presupposto contrattuale, l’organo accertatore applica la sanzione prevista dall’art. 94 c. 3, consistente nel pagamento di una somma da 727 a 3.629 euro, con decorrenza dei termini per la notifica del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Di recente, il Tribunale di Roma, con ordinanza 31/8/2020, osservato che il comma 1-ter pecca “di oggettiva irrazionalità, sottoponendo a trattamento diverso condotte sostanzialmente analoghe e giungendo a sanzionare condotte pienamente lecite e meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento”, ha ipotizzato la contrarietà della previsione all’art. 3 Cost., per violazione dei diritti di proprietà e di libera circolazione.

Conseguentemente, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi recati dalla precedente normativa emergenziale, in sede di conversione del D.L. 76/2020, è stato introdotto nell’art. 93 il nuovo comma 1-quinquies che esclude dal divieto cinque categorie di soggetti.

La disciplina è disapplicata per :
a) i residenti nel comune di Campione d’Italia – exclave italiana in territorio svizzero;
b) il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);
c) i lavoratori frontalieri, o residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo che, con veicolo immatricolato in quello Stato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
d) il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.

La novella non sembra, comunque, risolutiva.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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