La confisca per i reati non stradali

La confisca per i reati non stradali

Il vecchio art. 213 c. 2-sexies prevedeva l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca obbligatoria, in caso di commissione di determinati illeciti alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo, indipendentemente dall’età del conducente.

Il D.L. 113/2018 ha completamente riscritto la disciplina prevista dall’art. 213, già oggetto di modifica per ben tre volte.

La novella ha il merito di aver fatto pulizia e ristrutturato un articolo devastato da disposizioni supplementari (commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies) – innestate nel corso delle numerose modifiche succedutesi nel tempo – da errori tecnico-semantici, che arrivavano a qualificare la misura cautelare del sequestro come sanzione accessoria (comma 2-quinquies), oltre che da un comma ormai abrogato da anni (comma 5).

L’obiettivo è semplificare la procedura ablatoria e, al contempo, contenere le spese erariali.

Con l’occasione, sarebbe stato opportuno armonizzare anche l’art. 394 Reg. C.d.S. che resta, invece, strutturato sulla base della vecchia formulazione.

La confisca consiste nella privazione definitiva della disponibilità della cosa (anche se gravata da ipoteca) collegata con il fatto illecito, cui segue l’espropriazione ad opera della P.A., la quale acquista, a titolo originario, la piena disponibilità del bene senza corrispettivo.

L’ablazione reale – che rompe definitivamente il rapporto dominicale tra proprietario e bene mobile – trova giustificazione nell’intento di prevenire la commissione di ulteriori illeciti, rimuovendo il bene che rappresenta lo strumento con cui è stata commessa la violazione. L’istituto ha, quindi, funzione preventivo-repressiva, ed effetti di incidenza sul patrimonio, analoghi al depauperamento conseguente al pagamento della sanzione pecuniaria.

Ai sensi del nuovo comma 4 è “sempre” disposta la confisca in tutti i casi in cui il veicolo (qualunque veicolo, e non più soltanto il ciclomotore o il motoveicolo) sia stato utilizzato per commettere un reato non previsto del codice della strada, indipendentemente dal fatto che il conducente sia maggiorenne o minorenne.

La locuzione utilizzata nella costruzione della norma, eterointegratrice della fattispecie penale, “adoperato per commettere” richiede un rapporto di strumentalità tra il veicolo e la condotta criminosa, che reclama un’azione consapevole e intenzionale, e non di mera occasionalità, idonea a escludere i delitti colposi, ivi compresi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p., recanti omicidio e lesioni stradali.

Si pensi a tutti quei delitti predatori e a quelle attività criminali che possono essere commesse utilizzando un veicolo, ma che nulla hanno a che vedere con il codice della strada (lesioni volontarie, omissione generica di soccorso, violenza privata, minaccia, furto con strappo, rapina, trasporto di sostanze stupefacenti, e anche il delitto di “blocco stradale”).

La ratio sottesa alla previsione – laddove prevede che sia “sempre” disposta la confisca – lascia intendere un concetto relazionale di pericolosità del veicolo presunta in re ipsa, sol perché servì o fu destinato a commettere il reato.

Sfugge, tuttavia, alla comprensione la ragionevolezza e proporzionalità di una previsione di tal fatta: il veicolo, infatti, non è ontologicamente o intrinsecamente pericoloso, lo può diventare solo se affidato a “soggetto pericoloso” il quale, a ogni buon conto, non diventa (o resta) tale sol perché possiede il veicolo. In altre parole, l’illiceità resta circoscritta al comportamento dell’agente e non si estende al veicolo servito a commettere il reato, l’uso del quale non costituisce di per sé reato.

Si osservi, peraltro, la mancata adozione della benché minima previsione tesa a fondare l’esenzione dalla confisca in caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato (noleggiatore o comunque prestatore in buona fede), a carico della quale non sia profilabile un qualsivoglia addebito di negligenza, da cui possa essere derivata la possibilità dell’uso illecito del veicolo.

È pur vero che il comma 9 dell’art. 213 dispone qualcosa in tal senso ma, a parte i dubbi sull’applicabilità di detta disposizione alle ipotesi previste dal comma 4, tale previsione sembra limitata alla sola ipotesi derivante dalla violazione amministrativa.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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