Il D.L. 4/10/2018 n. 113, c.d. decreto sicurezza, convertito con modifiche dalla L. 1/12/2018 n. 132, nel novellare il comma 1 dellโart. 1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66, recante Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, ha ri-penalizzato il blocco stradale, in quanto ritenuto lesivo della sicurezza dei trasporti e della libertร di circolazione.
Infatti, le condotte consistenti:ย
- nel deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria;
- nellโostruire o ingombrare, in qualunque modo, una strada ordinaria;ย
comportano la pena della reclusione da 1 a 6 anni - giร prevista per il delitto di blocco ferroviario.
La previsione consente il ritorno al testo previgente alla depenalizzazione recata, ventโanni prima, dal D.Lgs. 507/1999.
Per โstrada ordinariaโ deve intendersi la โstradaโ, definita dallโart. 2 c. 1 C.d.S., come ยซlโarea ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animaliยป.ย
Trattasi di delitto che richiede lโelemento soggettivo del dolo specifico, โal fine di impedire od ostacolare la libera circolazioneโ.ย
Ne deriva che la semplice sosta irregolare, o lโabbandono del veicolo sulla strada, rimangono illeciti amministrativi, se la condotta non sia finalizzata a impedire la circolazione degli altri veicoli. ย
Ai sensi del comma 3, la pena รจ raddoppiata per il fatto commesso da piรน persone, anche non riunite, ovvero usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose - ferma restando lโintegrazione in concorso delle ulteriori fattispecie di reato, quali lesioni o violenza privata, in quanto aventi diversa oggettivitร giuridica.ย ย
Trattandosi di delitto non colposo i cui limiti edittali rientrano in quelli previsti dal comma 1 dellโart. 381 c.p.p., รจ consentita - previa valutazione della gravitร del fatto o della pericolositร del soggetto - la misura precautelare dellโarresto facoltativo in flagranza. ย
Inoltre, ai sensi del comma 4 dellโart. 213 C.d.S. - anchโesso novellato dal D.L. 113/2018 - il veicolo strumentalmente adoperato per commettere il reato di blocco stradale, indipendentemente dal fatto che il conducente sia maggiorenne o minorenne, puรฒ essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca, secondo la procedura individuata dal codice della strada.ย ย
Tuttavia, ai sensi dellโart. 1-bis, completamente riscritto, la condotta di chi impedisce la libera circolazione su una strada ordinaria mediante ostruzione โcon il proprio corpoโ - si pensi alla mera resistenza passiva della persona che si colloca sulla strada - rimane illecito amministrativo.
Ovviamente, restano configurabili gli eventuali reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale (art. 336 e 337 c.p.), o di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.).ย
Il nuovo illecito รจ punito, secondo le regole procedurali scandite dalla L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro, per la quale oggi, a differenza del passato, รจ ammesso il pagamento in misura ridotta.ย
La medesima sanzione si applica ai promotori e organizzatori di eventuali manifestazioni tese a impedire la libera circolazione sulla strada.ย
La disposizione, che introduce unโautonoma responsabilitร , sembra prendere le mosse dallโaggravante speciale di cui al comma 2 dellโart. 340 c.p., ma non determina alcun aumento del carico sanzionatorio rispetto alla condotta del semplice partecipante.ย
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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