{"id":12353,"date":"2025-04-01T14:33:57","date_gmt":"2025-04-01T12:33:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/?p=12353"},"modified":"2025-11-18T00:41:38","modified_gmt":"2025-11-17T22:41:38","slug":"trattamento-sanitario-obbligatorio-la-tutela-della-liberta-personale-e-le-riforme-necessarie-tra-questioni-di-costituzionalita-e-nuove-prospettive-operative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/trattamento-sanitario-obbligatorio-la-tutela-della-liberta-personale-e-le-riforme-necessarie-tra-questioni-di-costituzionalita-e-nuove-prospettive-operative\/","title":{"rendered":"Trattamento sanitario obbligatorio: la tutela della libert\u00e0 personale e le riforme necessarie. Tra questioni di costituzionalit\u00e0 e nuove prospettive operative."},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"12353\" class=\"elementor elementor-12353\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-65315d8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"65315d8\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3ff2082\" data-id=\"3ff2082\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90952e1 elementor-button-success elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"90952e1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/TSO_ok.pdf\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Scarica l'articolo in .pdf!<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-afd9473 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"afd9473\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9ff8c2f\" data-id=\"9ff8c2f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b159e47 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b159e47\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Trattamento sanitario obbligatorio: la tutela della libert\u00e0 personale e le riforme necessarie. Tra questioni di costituzionalit\u00e0 e nuove prospettive operative.<\/h2><p>Il Trattamento Sanitario Obbligatorio \u00e8 una misura sanitaria che incide direttamente sulla libert\u00e0 personale, imponendo un ricovero forzato in presenza di gravi condizioni psichiatriche non trattabili diversamente.<\/p><p>L&#8217;articolo 32 della Costituzione italiana al comma 2 stabilisce una riserva di legge per i trattamenti sanitari obbligatori, affermando che tali obblighi possono essere imposti solo attraverso una legge, escludendo fonti normative inferiori, garantendo cos\u00ec una protezione pi\u00f9 ampia per il diritto alla salute. L&#8217;uso dei Trattamenti Sanitari Obbligatori rappresenta ancora oggi una delle sfide pi\u00f9 delicate e complesse nell&#8217;ambito della salute mentale e del diritto civile. Questi trattamenti sono spesso necessari per proteggere la salute dei pazienti stessi e della comunit\u00e0, ma sollevano importanti questioni etiche, giuridiche e cliniche, che richiedono un approfondimento e una riflessione critica da parte degli addetti ai lavori e per quanto possibile da parte della societ\u00e0. Il diritto ad essere curato, di ognuno, \u00e8 strettamente legato al disposto dell\u2019art. 13 della Costituzione, vale a dire al principio di inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale: ogni individuo \u00e8 libero di scegliere da quale medico farsi curare, in quale luogo ricevere le cure, quali trattamenti diagnostici e terapeutici eseguire e non esiste nessun obbligo in ordine alle cure e alle modalit\u00e0 con cui queste devono essere somministrate e ricevute e, dunque, la scelta di non curarsi e di non sottoporsi ad alcun trattamento sanitario \u00e8 prevista ad un tempo sia all\u2019art. 13 che all\u2019art. 32 della nostra Carta Costituzionale. D\u2019altro canto, il diritto dell&#8217;individuo di decidere se sottoporsi o meno a un qualsiasi trattamento medico e lo speculare divieto di essere obbligati a trattamenti sanitari, ha una limitazione specifica secondo la Carta costituzionale, espressa nel secondo comma dell&#8217;art. 32. Quest\u2019ultima norma, dopo aver stabilito che nessuno pu\u00f2 essere costretto a un trattamento medico specifico, precisa che l\u2019obbligo de quo pu\u00f2 figurarsi solo se previsto dalla legge. Pertanto, la norma pone una riserva di legge secondo cui i trattamenti sanitari obbligatori sono consentiti solo se stabiliti dalla legge e solo per garantire la tutela evidente della salute della collettivit\u00e0. Un aspetto particolarmente critico della procedura prevista dalla legge riguarda, in realt\u00e0, la modalit\u00e0 con cui viene disposta: un provvedimento amministrativo che, sebbene preveda una convalida giurisdizionale ex post, limita in modo significativo la libert\u00e0 individuale senza un preventivo controllo giudiziario effettivo. Per completezza va osservato che l\u2019ordinanza di TSO, pur essendo formalmente un provvedimento amministrativo, assume una valenza giuridica pi\u00f9 ampia dal momento che il Sindaco riveste nel caso specifico il ruolo di autorit\u00e0 sanitaria locale. Questa duplice natura del provvedimento \u2013 amministrativo nella forma, ma con un impatto diretto sulla libert\u00e0 personale \u2013 lo distingue inevitabilmente da altri atti di mera gestione amministrativa. Il fatto che il TSO venga disposto dal Sindaco con specifica ordinanza, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 sanitaria locale, conferisce al provvedimento una rilevanza istituzionale maggiore rispetto ad un semplice atto amministrativo. Il Sindaco, infatti, agisce in forza di un potere specificamente attribuitogli dalla legge per la tutela della salute pubblica del territorio di competenza.<\/p><p>L\u2019attuale disciplina del TSO \u00e8 regolata dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e ha recepito i principi introdotti dalla legge n. 180 del 13 maggio 1978, nota come Legge Basaglia. Quest\u2019ultima ha segnato una svolta nella psichiatria italiana, ponendo fine al sistema manicomiale e introducendo un modello basato sul consenso informato e sulla centralit\u00e0 del paziente. Prima della riforma, il sistema era regolato dalla legge n. 36 del 1904, che permetteva il ricovero coatto per chiunque fosse considerato \u201cpericoloso per s\u00e9 o per gli altri\u201d, senza particolari garanzie per il soggetto internato.<\/p><p>Con la riforma del 1978, il ricovero obbligatorio \u00e8 stato limitato a casi di effettiva necessit\u00e0, ovvero quando il paziente rifiuta le cure nonostante lo stato di malattia mentale richieda un intervento urgente. L\u2019art. 33 della legge n. 833\/1978 stabilisce che il TSO pu\u00f2 essere disposto solo su proposta di due medici, convalidata dal sindaco del Comune di residenza del paziente, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 sanitaria locale. Entro 48 ore, il provvedimento deve essere ratificato dal giudice tutelare, il quale pu\u00f2 confermare o revocare la misura. Questo iter, pur ispirato alla necessit\u00e0 di garantire tempestivit\u00e0 negli interventi di emergenza medica e psichiatrica, solleva numerosi interrogativi sulla sua compatibilit\u00e0 con il sopracitato articolo 13 della<br \/>Costituzione italiana, che sancisce appunto il principio per cui qualsiasi restrizione della libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere disposta soltanto con atto motivato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Di fatto, il Trattamento Sanitario Obbligatorio viene attuato sulla base di un provvedimento amministrativo, pur rafforzato come sopra accennato, che successivamente pu\u00f2 trasformarsi, almeno temporaneamente, in una forma di detenzione sanitaria senza il preventivo vaglio di un giudice. In tale senso, la misura presenta tratti peculiari rispetto ad altre limitazioni della libert\u00e0 personale previste dall\u2019ordinamento giuridico, come la custodia cautelare o il fermo di polizia, le quali invece richiedono sempre l\u2019immediato intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. L\u2019assenza di un controllo giurisdizionale preventivo implica, dunque, un rischio di arbitrariet\u00e0 e solleva dubbi sulla compatibilit\u00e0 del TSO con le garanzie costituzionali in materia di diritti fondamentali. Gi\u00e0 in passato, non a caso, la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo ha espresso riserve su sistemi analoghi, evidenziando la necessit\u00e0 che ogni misura restrittiva della libert\u00e0 personale sia accompagnata da adeguate garanzie procedurali, tra cui la possibilit\u00e0 di un rapido diritto di ricorso. Nel caso del TSO, il paziente pu\u00f2 impugnare la misura soltanto successivamente alla sua esecuzione, e questa caratteristica dell\u2019iter riduce inevitabilmente e in quantit\u00e0 notevole l\u2019effettivit\u00e0 del diritto di difesa del paziente. Aspetto, questo, pi\u00f9 volte esaminato nel tempo dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito la necessit\u00e0 di assicurare un controllo giurisdizionale pi\u00f9 immediato sin dalle prime fasi del procedimento. Un dibattito giuridico, dunque, di primaria rilevanza, che si intreccia con le pi\u00f9 recenti pronunce della Suprema Corte e con l\u2019ormai sempre pi\u00f9 necessario intervento della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 dell\u2019attuale impianto normativo in materia.<\/p><p>Il dibattito \u00e8 tanto pi\u00f9 rilevante quanto pi\u00f9 diffusi sono i casi di Trattamento Sanitario Obbligatorio sul territorio italiano. Secondo i dati pi\u00f9 recenti, soltanto nella citt\u00e0 di Torino si sono registrati 788 TSO nel quinquennio 2019-2023, con una crescente incidenza tra i giovani: circa il 30% dei soggetti sottoposti a TSO ha meno di 31 anni. A livello nazionale, sebbene i dati mostrino una leggera flessione rispetto al passato, si stima che ogni anno in Italia vengano effettuati tra 8.000 e 10.000 TSO. Numeri che inevitabilmente sollevano e alimentano interrogativi sulle modalit\u00e0 di esecuzione e sulle tutele offerte ai pazienti interessati.<br \/><b><br \/>La Corte di Cassazione, con l\u2019Ordinanza n. 509\/2023, ha proprio recentemente osservato che l\u2019ospedalizzazione in regime di TSO per un disturbo mentale costituisce un evento intriso di problematicit\u00e0<\/b>, essendo associata ad una presumibile condizione di incapacit\u00e0 del paziente a prestare un valido consenso. La pronuncia in questione ha affermato la possibilit\u00e0 di ricorrervi\u00a0nel caso siano contemporaneamente presenti le seguenti tre condizioni: a) alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici; b) mancata accettazione degli interventi terapeutici proposti; c) impossibilit\u00e0 di adottare tempestive\/idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. L\u2019obbligatoriet\u00e0 del trattamento rappresenta una deroga al principio del consenso informato: il TSO si configura come un\u2019eccezione a tale principio, autorizzando l\u2019imposizione forzata di cure in assenza di consenso e in virt\u00f9 della presunta incapacit\u00e0 del paziente di comprendere la necessit\u00e0 del trattamento.<\/p><p>Sostanzialmente questa procedura \u00e8 stata associata ad una logica estremamente repressiva, all\u2019insegna della contenzione e della prevaricazione, in contrasto con lo spirito e la cultura psichiatrica che erano alla base della norma. \u00c8 il caso di ricordare che il TSO non deve essere considerato una misura di difesa sociale, ma un mezzo di tutela della salute mentale del paziente e che la deroga al principio del consenso informato costituisce un\u2019altra delle questioni controverse del diritto sanitario, richiedendo un costante bilanciamento tra esigenze di salute pubblica e tutela della libert\u00e0 individuale.<\/p><p><b>Da ultimo la recente ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, sempre della Suprema Corte, ha riaperto un dibattito cruciale, sollevando una questione di legittimit\u00e0 costituzionale in merito alla procedura attuale, evidenziandone appunto le carenze rispetto ai principi sanciti dall\u2019art. 13 della Costituzione e dall\u2019art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (CEDU).<\/b> Il nodo centrale riguarda, come accennato, il mancato controllo giurisdizionale automatico e successivo sulla misura, che, in assenza di una revisione obbligatoria da parte di un giudice terzo, rischia di configurare una detenzione illegittima.<\/p><p>Attualmente, vale la pena ripetere, il TSO viene disposto dal sindaco, su proposta di due medici, e deve essere convalidato dal giudice tutelare entro 48 ore. Il primo medico \u00e8 il professionista che effettua una prima valutazione sul paziente: pu\u00f2 essere un medico di base, un medico di pronto soccorso o uno specialista in psichiatria che constata l\u2019esistenza di un grave disturbo psichiatrico che rende necessario il trattamento coatto. Il suo ruolo \u00e8 quello di accertare in prima battuta la necessit\u00e0 del paziente, redigendo una prima certificazione che ne motivi la preliminare valutazione. Il secondo medico, necessariamente appartenente a struttura sanitaria pubblica, generalmente si tratta di un professionista di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura o di un dipartimento di salute mentale. Il secondo parere serve a garantire una verifica indipendente e qualificata sulla reale necessit\u00e0 della misura. Entrambi i medici devono attestare congiuntamente la presenza dei presupposti previsti dalla legge per l\u2019attivazione del TSO, prima che il Sindaco, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 sanitaria locale, possa emettere il provvedimento. Tuttavia, il procedimento non garantisce una notifica immediata al paziente, limitando cos\u00ec il diritto di opposizione in una prima fase. Secondo la Corte di Cassazione, il soggetto sottoposto a TSO pu\u00f2 impugnare il provvedimento soltanto a posteriori, quando la misura \u00e8 gi\u00e0 stata eseguita, riducendo significativamente il diritto ad un ricorso effettivo. Questo meccanismo \u00e8 stato definito \u201cirragionevole\u201d, poich\u00e9 \u201cil diritto all\u2019ascolto deve essere assicurato non solo nella fase medica, ma anche in quella giurisdizionale, dove dovrebbe concretarsi in un ben pi\u00f9 incisivo diritto al contraddittorio e alla difesa\u201d. Questa posizione non \u00e8 nuova: gi\u00e0 la Cassazione, sezione VI, n. 22998\/2020, aveva evidenziato la necessit\u00e0 di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per i soggetti sottoposti a TSO, mentre con la sentenza n. 8969\/2022, la Suprema Corte aveva richiamato l\u2019obbligo per il giudice tutelare di verificare attentamente i presupposti della misura, evitando convalide meramente formali.<\/p><p>L\u2019importanza di una revisione delle modalit\u00e0 di esecuzione del TSO \u00e8 stata evidenziata anche da numerosi casi di cronaca, che hanno alimentato un dibattito sull\u2019abuso di questa misura. Emblematico \u00e8 il caso di Andrea Soldi, deceduto a Torino nel 2015 durante un TSO, a seguito di\u00a0un intervento giudicato eccessivamente coercitivo, che ha portato alla condanna degli agenti coinvolti. Personalit\u00e0 di spicco hanno raccontato esperienze drammatiche, cercando di normalizzarne il dibattito pubblico e suscitare consapevolezza sul tema. Lo scrittore Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017, ha denunciato le modalit\u00e0 con cui \u00e8 stato trattato: <i>\u201cIn ospedale mi hanno legato a un letto con delle cinghie, mi hanno sparato un siringone nella coscia senza dirmi cosa fosse. Secondo me, quello che mi hanno fatto era illegale\u201d.\u00a0<\/i><\/p><p>Non si pu\u00f2 parlare di TSO e salute mentale, senza menzionare la pionieristica testimonianza letteraria della poetessa Alda Merini, che visse direttamente l\u2019esperienza dei ricoveri psichiatrici forzati. In una delle sue opere pi\u00f9 celebri, \u201cL\u2019altra verit\u00e0. Diario di una vita diversa\u201d, la poetessa descrisse il manicomio come un luogo di profonda sofferenza, e soprattutto affronta il tema libert\u00e0: \u201cSono stata una pazza incosciente che ha voluto provare tutto. Ma la libert\u00e0 \u00e8 un\u2019altra cosa. La libert\u00e0 di stare in una stanza bianca senza sapere se \u00e8 giorno o notte, senza sapere se sei vivo o morto\u201d. La crudit\u00e0 di questo concetto si ricollega perfettamente al dibattito attuale sul TSO, sollevando la questione di come bilanciare il diritto alla cura con la dignit\u00e0 e la libert\u00e0 della persona. Il paziente come persona e non mero protocollo. La salvaguardia della salute mentale come obiettivo finale e primario.<\/p><p>Una possibile prospettiva di riforma potrebbe in linea teorica ispirarsi alle Residenze per l\u2019Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture introdotte in sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, le quali offrono un approccio pi\u00f9 orientato alla riabilitazione e al reinserimento sociale piuttosto che alla pura coercizione. L\u2019esperienza delle REMS dimostra che \u00e8 possibile coniugare la necessit\u00e0 di una presa in carico terapeutica con il rispetto della dignit\u00e0 e dei diritti fondamentali della persona, evitando l\u2019abuso di misure restrittive della libert\u00e0 personale costituzionalmente sancita. Ad onore del vero occorre precisare le REMS non hanno in concreto risolto il problema di fondo relativo alla gestione degli infermi di mente colpevoli di reati gravi e pericolosi per la societ\u00e0.<\/p><p>La recente sentenza sopra citata si inserisce in un dibattito non solo giuridico, ma anche letterario, mediatico, sociale molto pi\u00f9 ampio, che riguarda il bilanciamento tra tutela della salute pubblica e protezione dei diritti fondamentali della persona, specialmente in un ambito delicato come quello della salute mentale.<\/p><p>L\u2019intervento della Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla legittimit\u00e0 del sistema attuale, sar\u00e0 determinante per il futuro dei trattamenti sanitari obbligatori in Italia. Il rischio di abusi e detenzioni arbitrarie, in assenza di una revisione adeguata, \u00e8 troppo alto per essere ignorato. In un contesto dove il principio di legalit\u00e0 deve in ogni caso prevalere, \u00e8 essenziale che il legislatore intervenga per garantire un sistema giuridico conforme ai valori costituzionali e ai trattati internazionali sui diritti umani. L\u2019auspicio \u00e8 che il dibattito aperto da questa pronuncia porti a una riforma che coniughi efficacia del trattamento sanitario e garanzia dei diritti fondamentali, senza lasciare spazio a zone d\u2019ombra giuridiche che potrebbero minare la fiducia nel sistema di tutela della salute mentale in Italia.<\/p><p>In una prospettiva di riforma, prestando uno sguardo al panorama di possibilit\u00e0, si potrebbe forse ipotizzare l\u2019introduzione di un meccanismo che preveda un\u2019udienza preliminare davanti a un giudice prima &#8211; o quantomeno nell\u2019immediatezza, nei casi pi\u00f9 complessi &#8211; dell\u2019effettiva esecuzione del TSO, garantendo cos\u00ec al paziente la possibilit\u00e0 di essere ascoltato, anche tramite un rappresentante legale se la situazione non consentisse diverse soluzioni, prima che la misura diventi operativa. Un altro possibile intervento potrebbe consistere nel rafforzamento delle strutture di monitoraggio e tutela dei diritti dei pazienti, mediante l\u2019introduzione di\u00a0organismi indipendenti incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione della normativa e sul rispetto della dignit\u00e0 umana del paziente durante l\u2019iter complessivo di attuazione del protocollo.<\/p><p>Alla luce di tale contesto, il ruolo degli operatori di Polizia Locale nell\u2019esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori si rivela tutt\u2019altro che marginale e si inserisce non soltanto come funzione di supporto logistico, ma di un ben pi\u00f9 ampio compito intriso di responsabilit\u00e0 e richiedente alta formazione e professionalit\u00e0 in situazioni in cui la gi\u00e0 sottile linea di confine tra tutela della sicurezza e protezione dei diritti fondamentali del paziente, tra protocolli e diritti della persona, pu\u00f2 diventare sfumata se non addirittura talvolta pericolosamente sbiadita. Gli agenti di Polizia Locale si trovano spesso ad essere il primo contatto diretto tra le istituzioni e un soggetto in una condizione di estrema vulnerabilit\u00e0, un momento quindi in cui la divisa non rappresenta soltanto l\u2019autorit\u00e0 e l\u2019osservanza dei protocolli previsti dalla legge, ma anche la garanzia del rispetto della dignit\u00e0 umana. E qui potenzialmente si annida il paradosso operativo: la Polizia Locale, che per definizione agisce per consentire l\u2019applicazione della legge, si trova ad applicare misure e protocolli la cui legittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 oggi oggetto di profonda revisione. Non \u00e8 sufficiente, quindi, conoscere e seguire pedissequamente i protocolli, ma all\u2019operatore di Polizia Locale viene necessariamente richiesta una skill ulteriore, che attiene alla sfera di competenze relazionali ed emotive, una capacit\u00e0 cio\u00e8 di leggere la fragilit\u00e0 che si palesa di fronte, di comunicare in modo adeguato e non violento, di agire con consapevolezza che ogni gesto ha un preciso peso giuridico e morale. La responsabilit\u00e0 dell\u2019intervento va ben oltre quindi la semplice esecuzione di un ordine amministrativo: si tratta di partecipare, in modo consapevole, a un atto che priva temporaneamente un individuo della propria libert\u00e0, e proprio per questo richiede una gestione ancor pi\u00f9 armata di cautela, sensibilit\u00e0 e rispetto. L\u2019evoluzione naturale vedrebbe gli operatori di Polizia diventare sempre pi\u00f9 parte attiva di un sistema che evolve, dove una formazione specifica \u00e8 pi\u00f9 che necessaria, dove una partecipazione diretta a tavoli di lavoro con le autorit\u00e0 sanitarie e istituzionali \u00e8 decisamente auspicata. La strada da percorrere, in attesa di maggiori sviluppi normativi, non sembra poter essere che questa, partendo dalla consapevolezza che dietro ad ogni intervento c\u2019\u00e8 una persona la cui storia non si esaurisce nel momento del ricovero. E, in fondo, la vera forza di chi indossa una divisa, qualsiasi essa sia, non risiede soltanto nelle istituzioni che rappresenta, ma nella capacit\u00e0 di esercitarla con preparazione, intelligenza critica e imprescindibile umanit\u00e0.<\/p><p><strong>dott. Giovanni DONGIOVANNI<\/strong> <br \/>Com.te PL Monza<\/p><p><strong>dott.ssa Federica CURCIO<\/strong>\u00a0<br \/>Vice Comissario PL Centro Martesana (Cascina de Pecchi, Bussero)\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5ae0736 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5ae0736\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4980531\" data-id=\"4980531\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Scarica l&#8217;articolo in .pdf! Trattamento sanitario obbligatorio: la tutela della libert\u00e0 personale e le riforme necessarie. Tra questioni di costituzionalit\u00e0 e nuove prospettive operative. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio \u00e8 una misura sanitaria che incide direttamente sulla libert\u00e0 personale, imponendo un ricovero forzato in presenza di gravi condizioni psichiatriche non trattabili diversamente. 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