{"id":12646,"date":"2025-05-30T12:54:55","date_gmt":"2025-05-30T10:54:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/?p=12646"},"modified":"2025-06-25T13:12:35","modified_gmt":"2025-06-25T11:12:35","slug":"la-sospensione-breve-della-patente-in-caso-di-accertamento-e-verbalizzazione-differita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/la-sospensione-breve-della-patente-in-caso-di-accertamento-e-verbalizzazione-differita\/","title":{"rendered":"La sospensione breve della patente in caso di accertamento e verbalizzazione differita"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"12646\" class=\"elementor elementor-12646\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-afd9473 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"afd9473\" data-element_type=\"section\" 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commessa da conducente la cui patente risulti dall\u2019A.N.A.G. avere un punteggio inferiore a 20, si applica una sospensione breve della patente.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Il <i>numerus clausus<\/i> di infrazioni, concerne 15 ipotesi che vanno dalla circolazione contromano, al semaforo rosso, alla violazione della distanza di sicurezza, al mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, all\u2019uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, fino al mancato rispetto delle regole di comportamento\u00a0previste a carico dei conducenti\u00a0nei confronti dei pedoni.<\/p><p>La durata (fissa) della sospensione \u00e8 stabilita per un periodo di:<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>&#8211; 7 giorni, nel caso in cui il conducente possegga un budget di punteggio tra 19 e 10;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>&#8211; 15 giorni, nel caso in cui il conducente possegga un budget di punteggio tra 9 e 1.<\/p><p>Ferma restando l\u2019applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie all\u2019accertamento di reati e il relativo ritiro della patente di guida, ex artt. 222 e 223, la durata \u00e8 raddoppiata (rispettivamente a 14 e 30 giorni) nell\u2019ipotesi in cui il conducente abbia provocato (con responsabilit\u00e0 almeno parziale nella causazione) un incidente stradale.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>L\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione \u00e8 estesa anche ai titolari di patente rilasciata all\u2019estero che commettano le violazioni presupposto nel territorio dello Stato.<\/p><p><b>S<\/b>i applicano le disposizioni previste in materia di sospensione ordinaria della patente, dall\u2019art. 218 cc. 1 e 2, dal II all\u2019VIII periodo, ai soli fini del rilascio del permesso di guida a ore, cui provvede il responsabile dell\u2019ufficio o del comando da cui dipende l\u2019agente accertatore della violazione.<\/p><p>Tuttavia, in deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente non richiede l\u2019adozione di apposita ordinanza da parte del prefetto, in quanto deriva come conseguenza automatica della violazione.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Infatti, la sospensione breve \u00e8 applicata direttamente dall\u2019agente accertatore che, all\u2019esito della contestazione immediata dell\u2019illecito, provvede al ritiro della patente, che viene conservata presso l\u2019ufficio o comando di riferimento, per essere restituita, all\u2019interessato o a un suo delegato, al termine del periodo previsto, che decorre dal giorno del ritiro.<\/p><p>Ai sensi del comma 6 dell\u2019art. 218-ter, l\u2019applicazione della sospensione breve \u00e8 limitata al caso in cui \u201cil conducente sia stato identificato al momento in cui \u00e8 stata commessa la violazione\u201d.<\/p><p>Laddove non si sia potuto, \u201cper qualsiasi causa\u201d, procedere al ritiro della patente, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.<\/p><p>In merito, il Ministero dell\u2019Interno, con parere interpretativo reso il 10\/3\/2025, ha affermato che<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>il requisito dell&#8217;identificazione, che deve avvenire al momento in cui viene commessa la violazione, ha lo scopo di applicare la sanzione nell\u2019immediatezza del fatto, attesa la celerit\u00e0 della sua procedura di applicazione.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Ne deriva che, ai fini dell&#8217;applicazione della norma, risulta necessario e sufficiente che vi sia identit\u00e0 temporale tra il momento dell&#8217;identificazione del trasgressore e quello dell&#8217;accertamento della violazione.<\/p><p>Infatti, \u00e8 con l&#8217;accertamento che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Conseguentemente, se risulta da escludere l&#8217;applicabilit\u00e0 della sospensione breve quando il conducente sia stato identificato in un momento successivo alla commissione o all&#8217;accertamento della violazione, la sanzione accessoria risulta applicabile quando il conducente sia identificato al momento dell&#8217;accertamento, anche se questo avvenga in epoca successiva alla commissione della violazione.<\/p><p>In conclusione, il Ministero ritiene ammissibile l\u2019applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente risulta identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Analogamente, la sanzione accessoria risulta applicabile per una violazione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.circolazione-stradale.it\/Codice-della-strada\/Articolo-174-CdS\">art. 174<\/a>\u00a0C.d.S. commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l\u2019esame dei dati della carta del conducente o del disco del cronotachigrafo e del dispositivo di controllo, atteso che il conducente \u00e8 identificato al momento dell&#8217;accertamento della violazione e della contestazione.<\/p><p>Resta, invece, esclusa la possibilit\u00e0 di applicare la sospensione breve quando il trasgressore sia identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all&#8217;accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.circolazione-stradale.it\/Codice-della-strada\/Articolo-180-CdS\">art. 180<\/a>, comma 8, C.d.S. e di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.circolazione-stradale.it\/Codice-della-strada\/Articolo-126-bis-CdS\">art. 126-bis<\/a>\u00a0C.d.S.<\/p><p>Ai sensi del comma 7, anche la sospensione breve \u00e8 annotata nell&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell\u2019ufficio o comando da cui dipende l\u2019agente accertatore della violazione.<\/p><p>La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente, anche in caso di utilizzo non conforme del permesso di guida a ore, \u00e8 sanzionata al pari dell\u2019omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria: sanzione pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro, cui conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione, in luogo del fermo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.<\/p><p>La sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione rientrante nel cluster di riferimento, non sia gi\u00e0 prevista, come conseguenza della reiterazione del biennio, l\u2019applicazione della sospensione ordinaria.<\/p><p>Ne deriva che, in caso di concorso delle due sanzioni accessorie trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.<\/p><p><b>Avv. Fabio Piccioni<br \/><\/b><i>del Foro di Firenze<\/i><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 4 c. 2 L. 177\/2024, ha introdotto nel Codice della Strada il nuovo art. 218-ter, che disciplina la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in relazione al punteggio. 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