{"id":12744,"date":"2025-06-25T12:56:23","date_gmt":"2025-06-25T10:56:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/?p=12744"},"modified":"2025-06-25T13:17:41","modified_gmt":"2025-06-25T11:17:41","slug":"tso-post-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/tso-post-sentenza\/","title":{"rendered":"TSO-post sentenza"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"12744\" class=\"elementor elementor-12744\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-afd9473 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"afd9473\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9ff8c2f\" data-id=\"9ff8c2f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b159e47 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b159e47\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h1><b>TSO-post sentenza<\/b><\/h1><p>Nel contributo pubblicato nei mesi scorsi, dal titolo <i>\u201cTrattamento sanitario obbligatorio: la tutela della libert\u00e0 personale e le riforme necessarie. Tra questioni di costituzionalit\u00e0 e nuove prospettive operative\u201d<\/i>, abbiamo voluto sollevare una riflessione critica e approfondita sulla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), evidenziandone le fragilit\u00e0 strutturali, le lacune normative e le ricadute operative nei contesti di sicurezza urbana, sanit\u00e0 pubblica e giurisdizione di tutela. Tra i punti centrali affrontati nel nostro precedente elaborato, assumeva particolare rilievo la constatazione che l\u2019attuale impianto dell\u2019art. 35 della legge n. 833\/1978 risultava non solo datato rispetto all\u2019evoluzione del quadro costituzionale e giurisprudenziale, ma anche intrinsecamente squilibrato nella sua concreta applicazione: una procedura a contenuto fortemente coercitivo, fondata sull\u2019intervento autoritativo dell\u2019ente locale e sulla valutazione sanitaria, del tutto priva di un coinvolgimento attivo del destinatario del trattamento. Quella che segnalavamo come una urgenza riformatrice, alla luce dei principi di legalit\u00e0, autodeterminazione e dignit\u00e0 della persona, trova oggi una significativa conferma e, in parte, una risposta nella sentenza n. 76\/2025 della Corte costituzionale. La pronuncia rappresenta una svolta sotto il profilo garantista, ribadendo l\u2019irrinunciabilit\u00e0 della partecipazione e del diritto di difesa in un ambito \u2013 quello della salute mentale \u2013 dove troppo spesso il soggetto \u00e8 rimasto oggetto passivo di decisioni altrui.<\/p><p>Il presente articolo si propone di analizzare i contenuti innovativi della sentenza, raccordandoli alle istanze gi\u00e0 espresse nel nostro contributo e offrendo spunti per un\u2019auspicata revisione sistemica della normativa sul TSO. Come gi\u00e0 evidenziato precedentemente, appunto, la disciplina contenuta nell\u2019art. 35 L. 833\/1978 mostrava da tempo evidenti criticit\u00e0 costituzionali. Pur regolando le modalit\u00e0 di attivazione e convalida del TSO, la norma ometteva completamente di prevedere un effettivo coinvolgimento del destinatario del provvedimento, con un\u2019esclusione sostanziale del contraddittorio e della possibilit\u00e0 di far valere, in tempi utili, le proprie ragioni o esigenze di tutela. La centralit\u00e0 della libert\u00e0 personale (art. 13 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) risultava fortemente compressa, se non addirittura annullata, proprio in un momento \u2013 quello dell\u2019adozione di un provvedimento coercitivo sanitario \u2013 in cui tali garanzie dovrebbero trovare la loro massima espressione.<\/p><p>La Corte costituzionale ha ora sancito, con chiarezza, che il provvedimento che dispone il TSO deve essere portato a conoscenza dell\u2019interessato, e che l\u2019audizione personale dinanzi al giudice tutelare costituisce un presidio minimo e irrinunciabile di legalit\u00e0 costituzionale. Il riferimento \u00e8 agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione:<\/p><ul><li>art. 13, c. 3: ogni limitazione della libert\u00e0 personale deve essere convalidata entro 48 ore dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma tale convalida non pu\u00f2 avvenire in assenza della persona interessata, pena lo svuotamento del suo contenuto garantista;<\/li><li>art. 24 Cost.: il diritto di difesa \u00e8 inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, inclusi quelli di carattere sanitario;<\/li><li>art. 111 Cost.: il processo deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio tra le parti, principio che non pu\u00f2 essere sospeso in presenza di uno stato di vulnerabilit\u00e0 psichica.<\/li><\/ul><p>Come sottolineato nella motivazione della sentenza sopracitata, la condizione di incapacit\u00e0 naturale eventualmente presente nel destinatario del TSO non pu\u00f2 giustificare l\u2019automatica esclusione dal procedimento. La Corte richiama espressamente l\u2019irrilevanza della condizione patologica rispetto all\u2019esercizio dei diritti costituzionali, affermando che anche la persona affetta da disturbi mentali ha pieno diritto ad essere informata, ascoltata e coinvolta. La sentenza interviene sull\u2019art. 35 in pi\u00f9 punti:<\/p><ul><li>comma 1: il provvedimento del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente;<\/li><li>comma 2: il giudice tutelare, prima di decidere sulla convalida, deve sentire la persona sottoposta a TSO;<\/li><li>comma 2<b>:<\/b> il decreto di convalida deve essere notificato all\u2019interessato o al suo legale rappresentante;<\/li><li>comma 4: in caso di proroga del trattamento, valgono gli stessi obblighi di comunicazione e notificazione.<\/li><\/ul><p>Si tratta di un intervento di riscrittura costituzionalmente orientata della norma, che ne modifica la struttura per restituire centralit\u00e0 alla persona sottoposta a trattamento. Questa pronuncia conferma le intuizioni e le proposte gi\u00e0 contenute nella nostra precedente analisi: \u00e8 necessario un ripensamento sistemico della disciplina del TSO, che non si limiti a interventi giudiziali puntuali, ma che si traduca in una riforma organica in grado di garantire uniformit\u00e0 procedurale su tutto il territorio nazionale, rafforzare i protocolli di comunicazione e interazione tra enti sanitari, forze dell\u2019ordine e autorit\u00e0 giudiziaria e valorizzare strumenti alternativi e preventivi rispetto al TSO, puntando su una rete di intervento psico-sociale efficace e integrata. In particolare, l\u2019audizione dell\u2019interessato da parte del giudice tutelare, presso il luogo di ricovero, pu\u00f2 e deve divenire anche un momento conoscitivo e relazionale, caratterizzato da una necessaria gradualit\u00e0 di approccio e intervento, che consenta di valutare non solo la persistenza dei presupposti clinici per il trattamento, ma anche l\u2019effettiva presenza di risorse familiari o sociali in grado di supportare soluzioni meno invasive. Si osserva quindi come la sentenza n. 76\/2025 costituisca una svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia di TSO, restituendo alla persona \u2013 anche nella sua massima fragilit\u00e0 \u2013 la dignit\u00e0 giuridica di soggetto attivo e partecipe del procedimento. \u00c8 ora compito del legislatore, e degli operatori giuridici e sanitari, raccogliere questa indicazione, trasformandola in prassi coerente, consapevole e rispettosa di quanto sancito in Costituzione.<\/p><p>Alla luce della sentenza n. 76\/2025, emergono, a nostro parere, importanti riflessi anche sul piano operativo per i Corpi e Servizi di Polizia Locale, che spesso si trovano coinvolti nella fase esecutiva del trattamento sanitario obbligatorio, in attuazione dei provvedimenti sindacali adottati ai sensi dell\u2019art. 35 L. 833\/1978. Sino ad oggi, come dicevamo in precedenza, l\u2019intervento della Polizia Locale si \u00e8 prevalentemente concentrato sull\u2019attivit\u00e0 di supporto logistico, contenimento e accompagnamento del soggetto verso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, in stretta collaborazione con i sanitari e il personale del 118. Tuttavia, la pronuncia della Corte costituzionale impone un necessario cambio di prospettiva: la procedura di TSO non pu\u00f2 pi\u00f9 essere considerata solo come attivit\u00e0 amministrativa e sanitaria di urgenza, ma deve essere trattata a tutti gli effetti come un procedimento incidentale a contenuto restrittivo della libert\u00e0 personale, soggetto a garanzie rigorose. Ne consegue che la Polizia Locale dovr\u00e0 innanzitutto verificare, gi\u00e0 nella fase esecutiva, l\u2019avvenuta comunicazione del provvedimento all\u2019interessato, o la necessit\u00e0 di darne tempestiva esecuzione nel rispetto dei nuovi obblighi informativi, assicurare che la persona sia posta nella condizione di essere ascoltata dal giudice tutelare, segnalando eventuali impedimenti o criticit\u00e0, anche logistiche, che potrebbero ostacolare l\u2019audizione, oggi da considerarsi fase obbligatoria e imprescindibile del procedimento, documentare con accuratezza ogni intervento, anche ai fini della futura valutazione della legittimit\u00e0 della misura e della sua convalida giudiziaria e interfacciarsi con i servizi sociali e sanitari territoriali, in ottica di prevenzione e gestione integrata, favorendo la costruzione di un quadro informativo utile all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. La Polizia Locale, dunque, a nostro modo di vedere, non \u00e8 soltanto esecutrice materiale della misura, ma diventa presidio di legalit\u00e0 e garanzia costituzionale, contribuendo all\u2019effettivo rispetto del diritto alla difesa e del principio di proporzionalit\u00e0 nell\u2019attuazione del TSO. \u00c8 pertanto auspicabile che le amministrazioni comunali e le direzioni di comando aggiornino i propri protocolli operativi e promuovano formazione specifica per il personale, affinch\u00e9 possa operare in modo coerente con la nuova cornice giuridica delineata dalla Corte costituzionale.<\/p><p>In tale prospettiva, si rende a parere degli scriventi oggi ancora pi\u00f9 urgente l\u2019istituzione di tavoli tecnici e tavole rotonde periodiche tra le istituzioni coinvolte \u2013 autorit\u00e0 sanitarie, servizi sociali, magistratura di tutela, Comandi di Polizia Locale e amministrazioni comunali \u2013 al fine di assicurare un costante aggiornamento e<b> <\/b>coordinamento operativo. Solo attraverso un dialogo strutturato e continuativo sar\u00e0 possibile monitorare l\u2019efficacia delle prassi attuative, migliorare i protocolli formali, affrontare le criticit\u00e0 riscontrate sul campo e promuovere un approccio integrato, coerente con i pi\u00f9 alti standard costituzionali di tutela della persona.<\/p><p>La sentenza n. 76\/2025, pur riferita in modo espresso al trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera, offre inevitabilmente spunti di riflessione anche in relazione all\u2019istituto dell\u2019accertamento sanitario obbligatorio (ASO), disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833\/1978. L\u2019ASO rappresenta una misura preventiva e meno invasiva rispetto al TSO, finalizzata a ottenere una valutazione sanitaria nei confronti di soggetti che rifiutano l\u2019intervento medico pur in presenza di sospetti fondati di alterazioni psichiche. Tuttavia, anche tale strumento pu\u00f2 comportare implicazioni sensibili sul piano della libert\u00e0 personale, in particolare laddove vi sia l\u2019esecuzione coattiva dell&#8217;accertamento con l\u2019ausilio della forza pubblica, come previsto nei casi di urgenza o per inottemperanza. Se si considera, come ha chiarito la Corte, che anche in stato di compromissione psichica il soggetto conserva piena titolarit\u00e0 dei diritti di difesa e partecipazione, allora risulta incoerente che l\u2019ASO possa svolgersi in assenza di forme minime di garanzia procedurale. In tal senso, si rende necessaria una revisione normativa che disciplini la comunicazione del provvedimento all\u2019interessato, la possibilit\u00e0 di opporsi o chiedere una valutazione alternativa e la documentazione delle modalit\u00e0 esecutive da parte dell\u2019autorit\u00e0 pubblica. Analogamente a quanto emerso per il TSO, anche per l\u2019ASO sarebbe a questo punto auspicabile l\u2019introduzione di meccanismi di partecipazione e di verifica giurisdizionale, soprattutto quando l\u2019accertamento si traduca in una limitazione effettiva della libert\u00e0 personale o in un ingresso forzato in ambienti privati. La cornice costituzionale tracciata dalla Corte, fondata sugli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, non pu\u00f2 che estendersi anche a queste forme \u201cminori\u201d di intervento sanitario coercitivo, secondo una logica di sistema che non ammette zone grigie o deroghe implicite ai diritti fondamentali. Una riforma coerente e organica della legge n. 833\/1978 dovr\u00e0 necessariamente affrontare anche questo aspetto, garantendo che l\u2019ASO \u2013 al pari del TSO \u2013 sia attuato nel pieno rispetto della persona, della trasparenza procedurale e del principio di legalit\u00e0 costituzionale<b>.<\/b><\/p><p>Non pu\u00f2 tuttavia sottovalutarsi che l\u2019attuazione di tali nuovi obblighi \u2013 pur pienamente condivisibili sul piano dei principi \u2013 potr\u00e0 determinare rilevanti criticit\u00e0 applicative per l\u2019intero apparato istituzionale, in particolare nei casi di urgenza, di difficolt\u00e0 di accesso al giudice tutelare o in contesti operativi complessi (notturni, festivi, extraurbani). \u00c8 auspicabile, pertanto, che il legislatore non si limiti a recepire formalmente i contenuti della pronuncia, ma intervenga in modo organico e sistemico, predisponendo norme di coordinamento chiare e dettagliate, che disciplinino i tempi, le modalit\u00e0 e i ruoli dei soggetti coinvolti, strumenti operativi e digitali che favoriscano notifiche tempestive e audizioni a distanza ove necessario<b>, <\/b>risorse umane e logistiche adeguate alla nuova impostazione garantista, per evitare che le tutele dichiarate rimangano inattuate nella prassi. Solo cos\u00ec sar\u00e0 possibile passare da una giustizia costituzionale dichiarativa a una effettiva attuazione dei diritti, anche nei momenti di maggiore vulnerabilit\u00e0 sociale e sanitaria.<\/p><p>Alla luce delle varie considerazioni nel merito della sentenza in analisi, ci si trova dunque inevitabilmente a fronteggiare un vuoto normativo che richieder\u00e0 un adeguamento sistemico, ma che gi\u00e0 da ora impone un salto di consapevolezza operativa, soprattutto per i soggetti coinvolti nella fase esecutiva, come i Corpi di Polizia Locale. \u00c8 lecito allora chiedersi: in attesa di norme attuative, cosa fare concretamente?<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Pur in assenza di una disciplina secondaria chiara e uniforme, \u00e8 possibile delineare linee guida di buon senso giuridico coerenti con lo spirito e i vincoli della pronuncia costituzionale:<\/p><p>1) Comunicazione e notificazione tempestiva del provvedimento:<br \/>l\u2019atto con cui il Sindaco dispone il TSO deve, quando possibile, essere notificato immediatamente alla persona interessata, per il tramite della Polizia Locale, e \u2013 se esistente \u2013 al tutore, amministratore di sostegno o legale rappresentante. \u00c8 importante ricordare che la presenza di una patologia psichiatrica non implica automaticamente l\u2019incapacit\u00e0 naturale o giuridica: la persona ha diritto, finch\u00e9 non vi sia accertamento in senso contrario, di essere informata pienamente e di agire per la propria difesa.<\/p><p>2) In caso di totale assenza di lucidit\u00e0: qualora il paziente si trovi in uno stato di evidente compromissione dello stato di coscienza o razionalit\u00e0, si deve comunque procedere alla consegna materiale del provvedimento, anche se privo di effetto cognitivo immediato, con notificazione formale<b>.<\/b> Si potr\u00e0 raccomandare \u2013 mediante apposita nota \u2013 che appena le condizioni cliniche lo consentano, il personale di Polizia Locale, in condivisione con la struttura, provveda a ripetere l\u2019informazione o rinnovare la notificazione al paziente, in modo da garantirne la consapevolezza piena e tardiva ma non elusa.<\/p><p>3) Informazione procedurale a latere del provvedimento: alla comunicazione del provvedimento dovrebbe essere allegata una nota informativa, sottoscritta dall\u2019autorit\u00e0 procedente, nella quale siano indicati:<br \/>\u2013 il nominativo e i recapiti del giudice tutelare competente per la convalida (inclusa, ove disponibile, PEC);<br \/>\u2013 i tempi previsti per la convalida (massimo 48 ore);<br \/>\u2013 le modalit\u00e0 di impugnazione o opposizione, ove ammissibili.<br \/>Tale nota ha il valore di presidio del diritto alla difesa e deve essere redatta in modo comprensibile, eventualmente in forma semplificata.<\/p><p>4) Interlocuzione con il difensore e i familiari<b><br \/><\/b>Il personale sanitario e la struttura ospedaliera devono essere messi a conoscenza \u2013 anche a mezzo nota \u2013 che la persona sottoposta a TSO ha diritto a essere informata della possibilit\u00e0 di contattare un proprio legale, e di<b> <\/b>interloquire con lui anche durante o subito dopo il trattamento, salvo diversa disposizione medica per gravi motivi sanitari. Il difensore, laddove nominato, potr\u00e0 richiedere di essere presente o comunque ottenere informazioni sulle modalit\u00e0 di accesso alla procedura di convalida.<\/p><p>In attesa di una riforma organica o di un intervento normativo integrativo, si impone dunque un&#8217;operativa navigazione a vista, fondata sul rispetto dei principi costituzionali e su una scrupolosa attenzione alle garanzie procedurali minime: informazione, partecipazione, documentazione e comunicazione. Solo attraverso una prassi trasparente, formalizzata e documentata sar\u00e0 possibile tutelare le libert\u00e0 fondamentali senza ostacolare l\u2019efficacia della misura sanitaria, riducendo al minimo il rischio di contenziosi o disapplicazioni.<\/p><p>\u00a0<\/p><h4>Giovanni Dongiovanni e Federica Curcio<\/h4>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TSO-post sentenza Nel contributo pubblicato nei mesi scorsi, dal titolo \u201cTrattamento sanitario obbligatorio: la tutela della libert\u00e0 personale e le riforme necessarie. 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