{"id":13282,"date":"2025-11-25T15:08:18","date_gmt":"2025-11-25T13:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/?p=13282"},"modified":"2025-11-25T18:21:48","modified_gmt":"2025-11-25T16:21:48","slug":"il-codice-rosso-tutela-integrata-delle-vittime-prospettive-operative-e-riflessioni-giuridico-psicologiche-per-lattivita-giudiziaria-della-polizia-locale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/il-codice-rosso-tutela-integrata-delle-vittime-prospettive-operative-e-riflessioni-giuridico-psicologiche-per-lattivita-giudiziaria-della-polizia-locale\/","title":{"rendered":"Il Codice Rosso: tutela integrata delle vittime, prospettive operative e riflessioni giuridico-psicologiche per l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria della Polizia Locale"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"13282\" class=\"elementor elementor-13282\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section 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Locale<\/b><\/h3><p>L\u2019introduzione della Legge n. 69\/2019, nota come \u201cCodice Rosso\u201d, ha determinato una profonda modifica del sistema di tutela penale nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere, delineando un modello procedurale d\u2019urgenza ispirato all\u2019analogia con i protocolli ospedalieri per i codici di priorit\u00e0. Il riferimento al \u201crosso\u201d richiama infatti la massima urgenza: una condizione emergenziale che esige un\u2019immediata e coordinata reazione dell\u2019apparato giudiziario, di polizia e dei servizi territoriali. L\u2019impianto normativo si fonda sulla consapevolezza che la tempestivit\u00e0 rappresenta l\u2019elemento determinante per la protezione della persona offesa e per l\u2019efficacia dell\u2019intervento investigativo. L\u2019art. 347 c.p.p., cos\u00ec riformato, impone alla Polizia Giudiziaria l\u2019obbligo di comunicare immediatamente al Pubblico Ministero, anche oralmente, ogni notizia di reato rientrante nel perimetro del Codice Rosso. Non vi \u00e8 pi\u00f9 margine per valutazioni discrezionali circa la gravit\u00e0 apparente del fatto: anche minacce verbali, condotte persecutorie o episodi isolati devono essere trattati come presunzioni assolute di urgenza, ove riconducibili all\u2019ambito familiare o relazionale.<\/p><p>La platea dei reati rientranti nella disciplina del Codice Rosso \u00e8 ampia e comprende, in particolare: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), gli atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), i delitti di deformazione dell\u2019aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), il revenge porn (art. 612-ter c.p.), nonch\u00e9 la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), i delitti contro la libert\u00e0 personale, e, pi\u00f9 recentemente, reati legati alla violenza economica e psicologica.<\/p><p>Con la Legge n. 168\/2023, di conversione del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (cd. \u201cLegge Roccella\u201d), il quadro normativo del cosiddetto Codice Rosso \u00e8 stato significativamente rafforzato mediante l\u2019introduzione di misure cautelari pi\u00f9 incisive e tempestive a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. In particolare, \u00e8 stato previsto l\u2019arresto obbligatorio in flagranza in caso di violazione delle misure di protezione, nonch\u00e9 l\u2019estensione delle aggravanti nei casi di reiterazione delle condotte, premeditazione, o esercizio di forme di violenza non fisica, quali quella economica o psicologica, in conformit\u00e0 a una nozione estensiva di maltrattamento. Tali modifiche si pongono in continuit\u00e0 con il paradigma giuridico imposto dagli obblighi sovranazionali, in primis la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall\u2019Italia con Legge n. 77\/2013, nonch\u00e9 la Direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sanciscono il diritto della vittima ad una protezione effettiva, personalizzata e tempestiva. La riforma rafforza dunque l\u2019approccio olistico e multidisciplinare che deve ispirare l\u2019intervento delle autorit\u00e0, promuovendo una presa in carico integrata e centrata sulla persona offesa, intesa non pi\u00f9 soltanto come fonte di prova, ma come soggetto di diritti vulnerabile e meritevole di specifiche garanzie procedurali. L\u2019art. 362, comma 1-ter c.p.p., introduce l\u2019obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare la persona offesa entro tre giorni dall\u2019iscrizione della notizia di reato, salvo i casi in cui l\u2019interessato abbia gi\u00e0 rilasciato dichiarazioni esaustive, delle quali dovr\u00e0 essere fatta menzione nel verbale. In questo contesto, la polizia giudiziaria assume un ruolo strategico, agendo come primo filtro protettivo e principale soggetto incaricato di raccogliere gli elementi indiziari. Le attivit\u00e0 che possono essere compiute di iniziativa includono l\u2019assunzione di dichiarazioni spontanee, la documentazione delle condizioni della vittima, l\u2019acquisizione di contenuti digitali forniti volontariamente (messaggi, screenshot, video) e la rilevazione fotografica del contesto ambientale.<\/p><p>In presenza di minori nel contesto familiare, l\u2019intervento della polizia giudiziaria richiede massima attenzione e sensibilit\u00e0, tenendo conto del possibile pregiudizio psicologico, della posizione della prole come potenziali vittime o testimoni diretti della violenza, e della necessit\u00e0 di tutelarli da ulteriori traumi. In tali casi, l\u2019operatore dovr\u00e0 segnalare tempestivamente la presenza dei minori al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali competenti e, se del caso, al Tribunale per i Minorenni. \u00c8 opportuno documentare con precisione le condizioni materiali dei minori (stato emotivo, ambiente domestico, eventuali dichiarazioni spontanee), evitando forzature o interrogatori non autorizzati. Le linee guida della Procura della Repubblica di Milano specificano che l\u2019intervento dev\u2019essere orientato alla protezione immediata del minore, all\u2019eventuale allontanamento dalla casa familiare se necessario, e all\u2019attivazione di un percorso di supporto psicologico e tutela legale. Qualora emerga un coinvolgimento diretto del minore nella vicenda (ad esempio come vittima di violenze assistite o maltrattamenti), dovr\u00e0 essere garantita l\u2019audizione protetta ex art. 351, comma 1-ter, c.p.p., eventualmente con l\u2019ausilio di esperti psicologi o neuropsichiatri infantili. La corretta gestione del minore rappresenta non solo un obbligo normativo, ma un dovere etico a tutela della formazione e dell\u2019integrit\u00e0 dello sviluppo della personalit\u00e0 infantile.<\/p><p>Particolare attenzione va posta alla denuncia\/querela della vittima, atto fondamentale per l\u2019avvio del procedimento penale in molti casi. L\u2019operatore deve spiegare chiaramente le implicazioni legali e procedurali, garantendo che la persona offesa comprenda appieno i propri diritti e il significato delle dichiarazioni rilasciate. L\u2019accuratezza nella redazione degli atti rappresenta una responsabilit\u00e0 primaria per l\u2019operatore: ogni verbalizzazione deve essere completa, cronologicamente precisa, oggettiva, priva di valutazioni personali e tecnicamente strutturata. La verbalizzazione deve riportare fedelmente anche le pause, le esitazioni, il linguaggio non verbale e ogni elemento potenzialmente utile alla ricostruzione giudiziaria dei fatti. Mai come in questi contesti, l\u2019attivit\u00e0 della polizia giudiziaria si trasforma nella prima e pi\u00f9 cruciale linea di difesa a tutela della verit\u00e0 e della dignit\u00e0 della vittima.<\/p><p>In presenza di segnali emotivi, contraddizioni o atteggiamenti ambivalenti, \u00e8 fondamentale adottare un linguaggio rispettoso, neutro, non giudicante e aderente ai principi di ascolto attivo, evitando cos\u00ec di ricadere in una dinamica di vittimizzazione secondaria. Per vittimizzazione secondaria si intende quel processo mediante il quale la vittima, gi\u00e0 segnata dalla violenza primaria, subisce ulteriore sofferenza a causa delle modalit\u00e0 con cui viene trattata dalle istituzioni, specie se le sue dichiarazioni vengono messe in dubbio, se viene obbligata a ripetere pi\u00f9 volte i fatti o se giudicata sulla base di stereotipi e preconcetti.<\/p><p>In questo ambito, le conoscenze della psicologia del trauma, come il ciclo della violenza di Lenore Walker, la teoria del controllo coercitivo di Evan Stark e la dissociazione descritta da Peter Levine, sono strumenti indispensabili per interpretare correttamente i comportamenti della vittima, evitare la vittimizzazione secondaria e garantire una verbalizzazione efficace. Va inoltre considerato l\u2019apporto dell\u2019analisi non verbale: la postura, la prossemica, la mimica facciale e le microespressioni \u2014 secondo gli studi di Paul Ekman \u2014 possono fornire indizi preziosi circa lo stato psicologico della vittima e dell\u2019autore, soprattutto nelle prime fasi dell\u2019ascolto informale. Il riconoscimento di emozioni rapide come disprezzo, paura o rabbia, pur non costituendo prova, pu\u00f2 orientare l\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine e favorire un contesto comunicativo calibrato.<\/p><p>Le attivit\u00e0 che richiedono delega del Pubblico Ministero comprendono la perquisizione, il sequestro di dispositivi elettronici, l\u2019acquisizione di dati digitali da terzi (come fornitori di servizi o operatori telefonici) e l\u2019uso di software forensi come Cellebrite o Oxygen Forensics. Tali attivit\u00e0 sono soggette a limiti stringenti di legge, in quanto potenzialmente lesive del diritto alla riservatezza e alla libert\u00e0 personale.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Nel contesto delle indagini preliminari riconducibili ai reati rientranti nel perimetro applicativo del Codice Rosso, \u00e8 fondamentale che l\u2019operatore di polizia giudiziaria sia pienamente consapevole della distinzione tra gli atti che pu\u00f2 legittimamente compiere di propria iniziativa e quelli che, invece, richiedono autorizzazione o delega da parte dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria.<\/p><p>Gli atti che possono essere eseguiti autonomamente dalla polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 ss. c.p.p., comprendono:<\/p><ul><li>raccolta di sommarie informazioni da persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.), con le cautele del caso, evitando domande suggestive o valutative;<\/li><li>assunzione di dichiarazioni spontanee rese dalla persona offesa, verbalizzate senza sollecitazioni e in ambienti adeguati;<\/li><li>sopralluoghi e rilievi fotografici del luogo del fatto, anche mediante ausilio tecnico o videoripresa;<\/li><li>acquisizione di screenshot, messaggi, note vocali, e-mail forniti spontaneamente dalla persona offesa, che costituiscono fonti di prova atipiche utilizzabili per l\u2019avvio dell\u2019indagine;<\/li><li>richiesta di intervento sanitario in caso di lesioni o trauma, con successiva acquisizione del referto, che assume rilevanza ai fini dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale (art. 365 c.p.);<\/li><li>sequestro probatorio urgente (art. 354 c.p.p.), se vi \u00e8 pericolo nel ritardo: ad esempio, telefoni cellulari, oggetti contundenti, indumenti con tracce ematiche. In tal caso, l\u2019atto va motivato e trasmesso immediatamente al Pubblico Ministero per la convalida entro 48 ore (art. 355 c.p.p.);<\/li><li>allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p., in caso di flagranza e pericolo attuale per l\u2019incolumit\u00e0 della persona offesa, previa autorizzazione scritta oppure resa oralmente del Pubblico Ministero.<\/li><\/ul><p>Altri atti, in quanto potenzialmente lesivi di diritti fondamentali, necessitano di autorizzazione preventiva del Pubblico Ministero o del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Tra questi:<\/p><ul><li>perquisizioni personali o domiciliari (artt. 247-250 c.p.p.): consentite solo se autorizzate, salvo il caso di flagranza di reato o di arresto;<\/li><li>sequestro di beni non urgenti, inclusi dati digitali conservati da terzi (server, cloud, provider): richiede decreto motivato ex art. 253 c.p.p.;<\/li><li>intercettazioni telefoniche o ambientali (art. 266 c.p.p.): riservate ai reati per cui \u00e8 prevista la pena dell\u2019ergastolo o della reclusione superiore a 5 anni, sempre previa autorizzazione del GIP su richiesta del PM;<\/li><li>acquisizione forense di dispositivi elettronici (es. smartphone, computer): \u00e8 necessaria una perizia o una copia forense disposta con decreto dal PM, per garantire l\u2019integrit\u00e0 della prova e il contraddittorio eventuale;<\/li><li>accesso ai dati conservati dai provider di telecomunicazioni (celle, tabulati, geolocalizzazione, metadati): richiede decreto autorizzativo ai sensi degli artt. 132 D.lgs. 196\/2003 e 254 c.p.p.;<\/li><li>audizione protetta del minore o della persona vulnerabile (artt. 351, co. 1-ter, e 362 c.p.p.): pu\u00f2 essere effettuata solo su delega, con modalit\u00e0 protette e l\u2019intervento di uno psicologo o di un esperto, in ambiente protetto (ad es. stanze o sale dedicate nei tribunali).<\/li><\/ul><p>L\u2019agente operante, soprattutto nei contesti urgenti disciplinati dal Codice Rosso, deve:<\/p><ol><li>valutare tempestivamente la qualificazione giuridica del fatto e la relativa fattispecie di reato, onde determinare il perimetro d\u2019azione disponibile;<\/li><li>documentare ogni atto compiuto di iniziativa, verbalizzando luogo, ora, motivazione, mezzi utilizzati e finalit\u00e0 dell\u2019intervento;<\/li><li>non procedere mai autonomamente a esami tecnici irripetibili, acquisizioni di dati sensibili, intercettazioni o ispezioni invasive, se non previamente autorizzate;<\/li><li>richiedere sempre chiarimenti funzionali al PM o al procuratore reperibile, anche telefonicamente, in caso di dubbio circa la legittimit\u00e0 di un\u2019azione investigativa;<\/li><li>evitare attivit\u00e0 di duplicazione o consultazione diretta di contenuti di dispositivi elettronici se non autorizzati, per non incorrere nella nullit\u00e0 dell\u2019atto o nella inutilizzabilit\u00e0 della prova;<\/li><li>redigere relazioni di servizio analitiche, con separazione tra ci\u00f2 che \u00e8 stato dichiarato, osservato o acquisito, e ci\u00f2 che \u00e8 stato dedotto o ipotizzato;<\/li><li>richiamare l\u2019urgenza e la disciplina del Codice Rosso nella comunicazione al PM, evidenziando gli elementi che giustificano l\u2019intervento immediato o la richiesta di misure cautelari.<\/li><\/ol><p>Pertanto, l\u2019operatore deve essere in grado di individuare correttamente i presupposti giuridici per ogni intervento: ad esempio, la perquisizione personale o domiciliare richiede l\u2019autorizzazione del giudice, salvo i casi di flagranza, mentre il sequestro urgente di dispositivi (ex art. 354 c.p.p.) \u00e8 ammesso se vi \u00e8 pericolo nel ritardo, con obbligo di convalida da parte del P.M. entro le 48 ore.<\/p><p>L\u2019acquisizione dei contenuti digitali da fonti esterne, come il tracciamento di email, log di accesso, celle telefoniche o estratti di conversazioni WhatsApp, necessita di specifica delega motivata e formalizzata dal Pubblico Ministero. Occorre quindi inviare richiesta ai fornitori di servizi (Google, Meta, Apple, operatori telefonici) con identificazione esatta dell\u2019utenza, l\u2019intervallo temporale di interesse e l\u2019oggetto dell\u2019indagine.<\/p><p>A titolo esemplificativo, se la vittima riferisce di essere stata tracciata tramite GPS, oppure di avere subito l\u2019installazione di spyware sul proprio cellulare, non sar\u00e0 sufficiente acquisire verbalmente tale informazione. L\u2019operatore dovr\u00e0 trasmettere al P.M. proposta di perizia tecnica, indicando la necessit\u00e0 di un\u2019analisi approfondita del dispositivo, anche attraverso copia forense, senza procedere autonomamente all\u2019ispezione del contenuto, per evitare la compromissione della prova e la violazione delle garanzie difensive.<\/p><p>In questi casi, l\u2019utilizzo di software certificati per estrazione e analisi (come UFED di Cellebrite o Oxygen Forensics) \u00e8 imprescindibile per assicurare integrit\u00e0, immodificabilit\u00e0 e ripetibilit\u00e0 della prova. L\u2019operatore, nella fase preparatoria, dovr\u00e0:<\/p><ul><li>redigere una relazione tecnica che spieghi le ragioni dell\u2019intervento richiesto;<\/li><li>documentare in maniera puntuale i dati e gli strumenti da acquisire;<\/li><li>predisporre i modelli di richiesta per la delega del P.M.;<\/li><li>attestare la corretta conservazione e sigillatura del dispositivo oggetto di sequestro;<\/li><li>registrare ogni movimentazione del bene nella catena di custodia.<\/li><\/ul><p>Un errore ricorrente consiste nell&#8217;utilizzo di screenshot di messaggi, immagini o audio presenti sul cellulare della vittima, allegati senza verifica formale. Questi elementi, pur utili nella fase iniziale, se non cristallizzati mediante perizia o acquisizione delegata, rischiano di non avere efficacia probatoria in sede dibattimentale. \u00c8 dunque raccomandabile, laddove la situazione lo consenta, effettuare acquisizione forense anche alla presenza del consulente tecnico di parte o del perito nominato, specie in contesti ad alta conflittualit\u00e0 o in presenza di minori.<\/p><p>Particolare attenzione merita la cosiddetta \u201cclausola di salvaguardia\u201d: qualora l\u2019audizione immediata possa nuocere alla vittima (ad esempio se convivente con l\u2019autore, o minore, o fragile psicologicamente), l\u2019operatore dovr\u00e0 segnalarlo motivatamente al Pubblico Ministero, che valuter\u00e0 la possibilit\u00e0 di rinviare l\u2019atto o delegarlo. Le Linee guida della Procura della Repubblica di Milano raccomandano inoltre l\u2019utilizzo di formule verbali specifiche nei verbali, come ad esempio \u201cla persona offesa ha gi\u00e0 reso dichiarazioni esaustive in data\u2026\u201d oppure \u201csi segnala la sussistenza delle condizioni di salvaguardia previste dall\u2019art. 362, co. 1-ter c.p.p.\u201d.<\/p><p>Tra gli strumenti di supporto alla persona offesa, assumono rilievo strategico le tecnologie di protezione attiva, tra cui si annoverano i dispositivi di localizzazione GPS a monitoraggio continuo, i bottoni antipanico con collegamento diretto alla centrale operativa delle forze di polizia e i sistemi di sorveglianza dinamica nei confronti di soggetti segnalati per condotte persecutorie reiterate. L\u2019assegnazione di tali dispositivi, pur non configurandosi come misura cautelare in senso stretto, pu\u00f2 essere disposta in sinergia con il Pubblico Ministero e i servizi territoriali, nell\u2019ambito di un percorso di protezione integrata, sulla base di una valutazione tecnica del rischio.<\/p><p>L\u2019impiego di bodycam da parte degli operatori di polizia, laddove consentito dalle disposizioni interne e dalle garanzie di legge, riveste una funzione documentale di primaria importanza, in quanto consente di cristallizzare l\u2019atteggiamento dell\u2019indagato, il contesto ambientale e le<b> <\/b>dichiarazioni estemporanee rese nell\u2019immediatezza del fatto, costituendo fonte di prova atipica potenzialmente valorizzabile nelle fasi successive del procedimento. Analogamente, nei contesti ad alto rischio, l\u2019utilizzo di sistemi di videoripresa passiva \u2014 come le fototrappole \u2014 pu\u00f2 essere autorizzato dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria per monitorare condotte elusive, minacciose o lesive, soprattutto nei pressi dell\u2019abitazione della persona offesa o in luoghi abitualmente frequentati.<\/p><p>Si segnala, altres\u00ec, l\u2019utilit\u00e0 di strumenti predittivi per l\u2019analisi del rischio, quali i modelli SARA, EVA o analoghi algoritmi di valutazione, utilizzabili dall\u2019operatore nell\u2019ambito della fase informativa, per supportare la stesura dell\u2019informativa di reato e orientare l\u2019intervento della rete interistituzionale. In alcune realt\u00e0 territoriali, si \u00e8 proceduto all\u2019integrazione dei terminali operativi delle pattuglie con sistemi di allerta automatica che segnalano in tempo reale la presenza di misure cautelari o protettive attive, rafforzando cos\u00ec la tempestivit\u00e0 e la consapevolezza operativa dell\u2019intervento.<\/p><p>Si richiama, infine, l\u2019attenzione dell\u2019operatore sull\u2019obbligo di rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 e sul necessario contemperamento tra esigenze di tutela della vittima e salvaguardia dei diritti dell\u2019indagato, ai sensi dell\u2019art. 8 CEDU e del Regolamento (UE) 2016\/679. Ogni misura tecnologica adottata deve essere fondata su presupposti di adeguatezza, necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0, debitamente motivati e documentati, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e dell\u2019integrit\u00e0 del contraddittorio processuale. In tal senso, la formazione specialistica dell\u2019operatore sul corretto impiego delle tecnologie di ausilio rappresenta condizione imprescindibile per assicurare legalit\u00e0 ed efficienza all\u2019azione di polizia giudiziaria.<\/p><p>Il ruolo della Polizia Locale, in quanto presidio di prossimit\u00e0, \u00e8 particolarmente strategico: essa pu\u00f2 agire d\u2019iniziativa, intervenire su chiamata, documentare verbalmente le prime informazioni, attivare reti interistituzionali, applicare i protocolli SARA o EVA, segnalare recidive e monitorare soggetti gi\u00e0 segnalati.<\/p><p>Ai fini di un\u2019efficace operativit\u00e0 quotidiana, \u00e8 utile immaginare una sintesi delle principali azioni che l\u2019operatore di Polizia Locale dovrebbe attuare:<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>1) riconoscere e segnalare senza ritardo le notizie di reato ex art. 347 c.p.p.;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>2) raccogliere con prontezza le dichiarazioni spontanee e verbalizzare con linguaggio tecnico e descrittivo;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>3) acquisire elementi digitali offerti volontariamente;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>4) proteggere la vittima e orientarla verso i servizi disponibili;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>5) informare tempestivamente il Pubblico Ministero e ricevere eventuale delega per l\u2019audizione;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>6) segnalare, se presenti, i presupposti della clausola di salvaguardia;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>7) cooperare con i centri antiviolenza, i servizi sociali e sanitari locali;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>8) conoscere e applicare correttamente le norme su perquisizioni, sequestri, dati digitali;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>9) annotare segnali non verbali e microespressioni in modo neutro;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>10) mantenere aggiornate le proprie competenze mediante formazione continua.<\/p><p>Un interessante studio pubblicato nel 2024 dalla rivista <i>Internazionale<\/i> e basato su ricerche della Fundamental Rights Agency (FRA) ha evidenziato come, pur in presenza di una rete di centri antiviolenza formalmente attiva, persistano ostacoli significativi nell\u2019accesso effettivo ai servizi di protezione da parte delle donne vittime di violenza. In particolare, lo studio segnala che elementi quali l\u2019isolamento sociale, la dipendenza economica, la sfiducia nelle istituzioni e l\u2019assenza di supporti culturali adeguati costituiscono fattori strutturali di inibizione alla denuncia e alla fruizione dei percorsi di tutela. Inoltre, emerge che anche le donne economicamente autonome possono esitare a rivolgersi ai centri, a causa della paura di escalation o di stigma sociale, evidenziando cos\u00ec la complessit\u00e0 del fenomeno e la necessit\u00e0 di un approccio personalizzato nella presa in carico delle vittime.<\/p><p>Il Codice Rosso rappresenta dunque non solo una risposta normativa all\u2019emergenza della violenza domestica, ma un banco di prova per l\u2019efficienza del sistema giudiziario e la sensibilit\u00e0 operativa degli agenti sul campo. Soltanto per mezzo di una preparazione solida, un approccio empatico e una gestione coordinata tra giurisdizione, polizia e servizi territoriali, sar\u00e0 possibile tradurre la legge in protezione reale e duratura per le vittime. La Polizia Giudiziaria, e in particolare la Polizia Locale, ha il dovere e l\u2019opportunit\u00e0 di agire con tempestivit\u00e0, rigore e umanit\u00e0, nel pieno rispetto della dignit\u00e0 della persona offesa. Solo attraverso un\u2019azione investigativa sollecita, tecnicamente ineccepibile e umanamente consapevole, la polizia giudiziaria potr\u00e0 adempiere al proprio mandato costituzionale, trasformando il principio di tutela della persona offesa da enunciato astratto a presidio concreto ed effettivo di legalit\u00e0.<\/p><div class=\"page\" title=\"Page 6\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><strong>Dott. Giovanni DONGIOVANNI \u2028<\/strong> <br \/>Com.te PL Monza<\/p><p><strong>Dott.ssa Federica CURCIO\u2028<\/strong><br \/>Vice Commissario PL Centro Martesana (Cascina de Pecchi, Bussero)<\/p><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SCARICA L&#8217;ARTICOLO IN PDF Il Codice Rosso: tutela integrata delle vittime, prospettive operative e riflessioni giuridico-psicologiche per l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria della Polizia Locale L\u2019introduzione della Legge n. 69\/2019, nota come \u201cCodice Rosso\u201d, ha determinato una profonda modifica del sistema di tutela penale nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere, delineando un modello procedurale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5193,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43,141],"tags":[153,222],"pl_archive_scope":[280],"class_list":["post-13282","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news","category-newsletter","tag-a-pl","tag-newsletter"],"meta_box":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5193"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13282"}],"version-history":[{"count":31,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13320,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13282\/revisions\/13320"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13282"},{"taxonomy":"pl_archive_scope","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.a-pl.it\/main\/wp-json\/wp\/v2\/pl_archive_scope?post=13282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}