I casi di accertamento della guida in stato di ebbrezza
L’accertamento sullo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, secondo l’originaria formulazione della norma, poteva essere effettuato dagli organi di polizia, solo «quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool».
Il comma 3 dell’art. 186 sembra ormai rimuovere il divieto di accertamento sullo stato di alterazione psicofisica a campione, e consentire la possibilità di effettuare controlli randomici e di massa su strada (come richiesto dalla Raccomandazione del 17 gennaio 2001, n. 2001/115/CE della Commissione delle Comunità Europee).
Gli organi di polizia stradale possono, infatti, obbligare il conducente a sottoporsi a una prova preliminare, tesa a verificare su strada – nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo – la sussistenza di tracce di uso di sostanze alcoliche, mediante “accertamenti qualitativi non invasivi” o “prove”, anche attraverso apparecchi hand pocket, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno.
Si tratta di uno screening propedeutico di primo livello che consente di individuare, in caso di esito positivo della prova, i soggetti da sottoporre a ulteriori controlli.
L’esito del controllo preliminare – che legittima la richiesta di procedere all’ulteriore accertamento strumentale con etilometro – non ha alcun valore di prova legale dell’eccessiva assunzione di alcol e, in quanto tale, non necessita di documentazione.
Agli accertamenti, previsti dal comma 4 dell’art. 186 e disciplinati dal regolamento, si potrà, inoltre, procedere “in ogni caso di incidente” e “quando vi sia altrimenti motivo di ritenere” l’eccessiva assunzione di alcool, desumibile dalla presenza di circostanze sintomatiche oggettive o soggettive.
La logica sottesa alla previsione è quella di vietare la possibilità di effettuare un controllo sistematico con etilometro, se non sorretto da ragionevole giustificazione, in nome del principio della tutela della libertà personale da restrizioni o coercizioni arbitrarie.
Tali indici sintomatici sensorialmente apprezzabili, pur persistendo il silenzio normativo in ordine alla loro codificazione, possono attenere:
1) allo stato del soggetto – quali:
– alito fortemente vinoso,
– linguaggio sconnesso,
– difficoltà di espressione verbale e di coordinamento motorio,
– tono di voce immotivatamente alto,
– eccessiva loquacità,
– forte euforia,
– stato confusionale,
– eccessiva sudorazione,
– andatura barcollante,
– respirazione affannosa;
2) o alla condotta di guida – quali:
– andatura a zigzag,
– ingiustificati e improvvisi scarti laterali,
– utilizzazione dei dispositivi luminosi senza necessità,
– imprudenze varie anche con tono di sfida verso gli agenti del traffico,
– reazioni inconsulte e scoordinate all’intimazione dell’alt.
Per evitare dubbie interpretazioni, la formulazione della norma individua con precisione gli organi di polizia stradale, tramite il rinvio all’art. 12, commi 1 e 2 C.d.S., cui è consentito procedere ai controlli:
– Polizia di Stato e, in via principale, specialità della Polizia Stradale;
– Arma dei Carabinieri;
– Corpo della Guardia di finanza;
– Corpi e servizi della Polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
– Corpi e Servizi della Polizia municipale, nell’ambito del territorio comunale di competenza;
– funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
– Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato (ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 19/8/2016 n. 177 assorbito nell’Arma dei carabinieri), nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali;
– rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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