Patologia del provvedimento irrogativo di sanzione
Il verbale di accertamento della violazione – al pari dell’ordinanza-ingiunzione – che presenti dei vizi che incidono su elementi essenziali del provvedimento è illegittimo e, come tale, annullabile.
Il provvedimento illegittimo, tuttavia, resta efficace fino a quando non venga effettivamente annullato: di conseguenza la pubblica amministrazione, in assenza di annullamento, potrà comunque procedere all’esecuzione coattiva della sanzione.
L’annullamento del provvedimento non si verifica di diritto, ma solo a seguito di apposita ordinanza dell’autorità amministrativa o di sentenza dell’autorità giudiziaria. L’annullamento ha efficacia retroattiva (ex tunc), in quanto il provvedimento annullato si considera come mai emanato (tamquam non esset).
Tre sono le categorie di vizi, cosiddetti di legittimità, del provvedimento: incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Le ipotesi più importanti risultano le ultime due.
Figure sintomatiche dell’ “eccesso di potere” – definito come scorrettezza in una scelta discrezionale – sono:
- il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, quali l’aver ritenuto esistente un fatto inesistente, o l’aver dato ai fatti un significato erroneo, illogico o irrazionale;
- l’illogicità o contraddittorietà della motivazione; figura che ricorre maggiormente nell’ordinanza-ingiunzione che non indichi l’iter logico-giuridico compiuto dall’Amministrazione per giungere a quella determinazione e sia priva dell’esposizione delle ragioni che non hanno consentito di dar credito alla contrapposta tesi del ricorrente, a favore della valutazione compiuta dall’accertatore;
- l’inosservanza di circolari, che comporti una contraddizione fra la volontà manifestata col singolo provvedimento sanzionatorio e quella manifestata in via generale dalla P.A. con l’emanazione della circolare;
- la mancanza di idonee prove circa la responsabilità nella violazione;
- l’infondatezza per errata interpretazione dei presupposti di legge;
- la mancanza di responsabilità per assenza dell’elemento soggettivo, errore sul fatto, comportamento motivato da stato di necessità, adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, caso fortuito, forza maggiore, legittima difesa;
- il difetto di istruttoria, da parte dell’Autorità, per non aver rilevato i vizi del verbale di accertamento quale atto presupposto necessario, che comporta l’invalidità derivata dell’ordinanza-ingiunzione;
- l’illogicità e contraddittorietà tra più contestazioni.Figure sintomatiche della “violazione di legge” – definita come il contrasto fra la norma e il provvedimento – sono:
- il vizio di forma; ricorre tale figura nel caso di assenza di elementi necessari del verbale, quali:
- la notifica del verbale oltre il termine di 90 gg.,
- l’erronea indicazione delle generalità del conducente (o degli estremi della patente) quando non sia altrimenti identificabile attraverso altri dati riportati nel verbale,
- l’omessa o erronea indicazione della data e dell’ora in cui si è verificata la violazione quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto,
- l’erronea indicazione del tipo o della targa del veicolo, quando non possano essere desunti con certezza in altro modo,
- la mancata esposizione dei fatti,
- la mancata-erronea indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta,
- la mancata-erronea indicazione dell’Autorità competente a decidere sull’eventuale ricorso (l’erroneità dell’indicazione del giudice competente per l’opposizione non comporta la nullità del verbale, potendo costituire causa di rimessione in termini in caso di proposizione effettiva del ricorso dinanzi al giudice erroneamente riportato);
- il difetto assoluto o l’insufficienza della motivazione;
- il contenuto illegittimo, come nel caso di entità della sanzione irrogata superiore a quella massima consentita;
- il difetto di presupposti legali;
- la violazione del giusto procedimento. Mancato rispetto del principio del contraddittorio; mancato rispetto del termine di 120 gg. per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte dell’autorità Prefettizia.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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