Videosorveglianza ed applicazione sanzioni per errato conferimento rifiuti. Il “caso Comune di Modica”
Con il provvedimento n. 312 del 18 Luglio 2023 (doc. Web 9920578) veniva applicata al Comune di Modica una sanzione di euro 45.000 euro per aver violato l’articolo 5, par. 1, lett. a) c) ed e), e par. 2 (in combinato disposto con l’art. 24), 12, par. 1, 13, 25, 28 e 37, parr. 1 e 7, del Regolamento.
In sostanza, il comune di Modica, per far fronte ai continui errati conferimenti rifiuti sul proprio territorio, installava delle telecamere di contesto in prossimità dei cassonetti dei rifiuti urbani ed extraurbani, affidando ad una società esterna la gestione dell’impianto e ausiliaria di p.g, così come disposto dall’art. 348 c.p.p..
La stessa società, come modus operandi, visionava ogni filmato prodotto, entro 48 ore le stesse ritenute valide ai fini sanzionatori venivano inoltrate alla Polizia Locale per l’emissione di sanzioni di natura amministrativa.
Un cittadino, attraverso una segnalazione fatta al garante, lamentava:
- l’eccessivo tempo trascorso tra la contestazione ed il fatto avvenuto (trenta giorni)
- l’assenza di un’idonea informativa chiara e ben leggibile.
Disquisendo sul primo punto, la sanzione veniva contestata nei trenta giorni successivi, e gli stessi filmati venivano chiaramente salvati come prova di quanto accaduto, non fornendo e non correttamente giustificando la motivazione per la quale gli stessi venivano tenuti per così tanto tempo.
Ricordiamo alcuni concetti fondamentali in materia di videosorveglianza combinata alla gestione e deposito dei rifiuti: si può ricorrere agli stessi filmati, cosi come disposto dal Garante nel doc. web n.9496574, solo se non risulta possibile o si riveli non efficace il ricorso a strumenti esistenti di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati; inoltre, così come disposto dal decreto sicurezza, il deposito di rifiuti con condotte sanzionatorie di natura amministrativa va distinto dall’ambito pubblica sicurezza ed incolumità pubblica.
Ultimo e non per ultimo, Riprendendo il punto secondo, l’informativa di primo livello (cartello) data agli interessati, deve sempre essere visibile, chiara e trasparente con tutte le informazioni essenziali ed un rinvio all’informativa estesa. Nel caso del comune di Modica, veniva posizionato un cartello sul cassonetto dei rifiuti, a ragion di ciò, gli stessi non risultavano chiaramente visibili dagli utenti.
Le premesse sopra specificate, portavano alla violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza come disposto dall’ art. 5 del Regolamento.
Commentando quanto accaduto, è chiaro come l’attività della Polizia Locale riveste un carattere di legalità in quanto atta a contrastare una pratica ormai assai diffusa legata al non corretto abbandono dei rifiuti all’interno di un centro urbano, creando non pochi disagi in fase di recupero e smaltimento degli stessi, costi maggiori per la cittadinanza, nonché problematiche di natura igienica sanitaria (ricordiamo oramai il continuo disagio che le grandi città come Roma vivono).
Allo stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare la corretta gestione delle fasi che vengono svolte a monte; Nel caso introdotto, il comune di Modica non aveva correttamente informato l’utenza sul tipo di sorveglianza eseguita e del fine ultimo per cui venissero installate, ossia il contrasto al fenomeno del non corretto deposito rifiuti. Specifichiamo come l’informativa di primo livello, così come disposto nel regolamento, deve sempre fornire gli elementi essenziali e fondamentali dell’impianto, dati del titolare, il riporto all’informativa estesa, i soggetti titolari della gestione dell’impianto e dei dati, e come disposto dall’art. 13 del Regolamento, preventivamente informare gli interessati nel momento in cui accedono in un’area videosorvegliata.
Va da sé, che un cartello su un cassonetto dei rifiuti, non permette una preventiva risultanza di quanto accadrà successivamente.
Un ultimo punto focale riveste la conservazione del dato, ricordiamo come la direttiva 680/2016 prevede che il dato venga conservato per il tempo strettamente necessario alle finalità e protetto in modo sicuro per evitare danneggiamenti o trattamenti illeciti.
Il provvedimento del GDPR e le linee guida 3/2019 specificano come la videosorveglianza deve risultare l’estrema ratio solo dopo aver valutato misure alternative, al contempo gli stessi dati non devono essere conservati per un tempo superiore ai sette giorni. Al comune di Modica veniva contestato come la cancellazione automatica avvenisse in alcuni casi dopo quindici giorni non dando comunicazione preventiva e giustificazione dell’aumento del lasso di tempo per la conservazione e gestione del dato.
Concludendo, e riflettendo su quanto accaduto, bisognerà fare sempre molta attenzione ad ogni passo procedurale che ci porterà all’erogazione di una qualsivoglia sanzione, in quanto la stessa è frutto di una serie di atti preventivi, e se uno solo di questi verrà svolto in modo non consono, potrà inficiare il provvedimento finale. Il prezzo da pagare, così come per il comune di Modica risulterà alto.
Tommaso Buonanno
Polizia Locale Grassobbio (BG)
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