TSO-post sentenza

TSO-post sentenza

Nel contributo pubblicato nei mesi scorsi, dal titolo “Trattamento sanitario obbligatorio: la tutela della libertà personale e le riforme necessarie. Tra questioni di costituzionalità e nuove prospettive operative”, abbiamo voluto sollevare una riflessione critica e approfondita sulla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), evidenziandone le fragilità strutturali, le lacune normative e le ricadute operative nei contesti di sicurezza urbana, sanità pubblica e giurisdizione di tutela. Tra i punti centrali affrontati nel nostro precedente elaborato, assumeva particolare rilievo la constatazione che l’attuale impianto dell’art. 35 della legge n. 833/1978 risultava non solo datato rispetto all’evoluzione del quadro costituzionale e giurisprudenziale, ma anche intrinsecamente squilibrato nella sua concreta applicazione: una procedura a contenuto fortemente coercitivo, fondata sull’intervento autoritativo dell’ente locale e sulla valutazione sanitaria, del tutto priva di un coinvolgimento attivo del destinatario del trattamento. Quella che segnalavamo come una urgenza riformatrice, alla luce dei principi di legalità, autodeterminazione e dignità della persona, trova oggi una significativa conferma e, in parte, una risposta nella sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale. La pronuncia rappresenta una svolta sotto il profilo garantista, ribadendo l’irrinunciabilità della partecipazione e del diritto di difesa in un ambito – quello della salute mentale – dove troppo spesso il soggetto è rimasto oggetto passivo di decisioni altrui.

Il presente articolo si propone di analizzare i contenuti innovativi della sentenza, raccordandoli alle istanze già espresse nel nostro contributo e offrendo spunti per un’auspicata revisione sistemica della normativa sul TSO. Come già evidenziato precedentemente, appunto, la disciplina contenuta nell’art. 35 L. 833/1978 mostrava da tempo evidenti criticità costituzionali. Pur regolando le modalità di attivazione e convalida del TSO, la norma ometteva completamente di prevedere un effettivo coinvolgimento del destinatario del provvedimento, con un’esclusione sostanziale del contraddittorio e della possibilità di far valere, in tempi utili, le proprie ragioni o esigenze di tutela. La centralità della libertà personale (art. 13 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) risultava fortemente compressa, se non addirittura annullata, proprio in un momento – quello dell’adozione di un provvedimento coercitivo sanitario – in cui tali garanzie dovrebbero trovare la loro massima espressione.

La Corte costituzionale ha ora sancito, con chiarezza, che il provvedimento che dispone il TSO deve essere portato a conoscenza dell’interessato, e che l’audizione personale dinanzi al giudice tutelare costituisce un presidio minimo e irrinunciabile di legalità costituzionale. Il riferimento è agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione:

  • art. 13, c. 3: ogni limitazione della libertà personale deve essere convalidata entro 48 ore dall’autorità giudiziaria, ma tale convalida non può avvenire in assenza della persona interessata, pena lo svuotamento del suo contenuto garantista;
  • art. 24 Cost.: il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, inclusi quelli di carattere sanitario;
  • art. 111 Cost.: il processo deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio tra le parti, principio che non può essere sospeso in presenza di uno stato di vulnerabilità psichica.

Come sottolineato nella motivazione della sentenza sopracitata, la condizione di incapacità naturale eventualmente presente nel destinatario del TSO non può giustificare l’automatica esclusione dal procedimento. La Corte richiama espressamente l’irrilevanza della condizione patologica rispetto all’esercizio dei diritti costituzionali, affermando che anche la persona affetta da disturbi mentali ha pieno diritto ad essere informata, ascoltata e coinvolta. La sentenza interviene sull’art. 35 in più punti:

  • comma 1: il provvedimento del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente;
  • comma 2: il giudice tutelare, prima di decidere sulla convalida, deve sentire la persona sottoposta a TSO;
  • comma 2: il decreto di convalida deve essere notificato all’interessato o al suo legale rappresentante;
  • comma 4: in caso di proroga del trattamento, valgono gli stessi obblighi di comunicazione e notificazione.

Si tratta di un intervento di riscrittura costituzionalmente orientata della norma, che ne modifica la struttura per restituire centralità alla persona sottoposta a trattamento. Questa pronuncia conferma le intuizioni e le proposte già contenute nella nostra precedente analisi: è necessario un ripensamento sistemico della disciplina del TSO, che non si limiti a interventi giudiziali puntuali, ma che si traduca in una riforma organica in grado di garantire uniformità procedurale su tutto il territorio nazionale, rafforzare i protocolli di comunicazione e interazione tra enti sanitari, forze dell’ordine e autorità giudiziaria e valorizzare strumenti alternativi e preventivi rispetto al TSO, puntando su una rete di intervento psico-sociale efficace e integrata. In particolare, l’audizione dell’interessato da parte del giudice tutelare, presso il luogo di ricovero, può e deve divenire anche un momento conoscitivo e relazionale, caratterizzato da una necessaria gradualità di approccio e intervento, che consenta di valutare non solo la persistenza dei presupposti clinici per il trattamento, ma anche l’effettiva presenza di risorse familiari o sociali in grado di supportare soluzioni meno invasive. Si osserva quindi come la sentenza n. 76/2025 costituisca una svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia di TSO, restituendo alla persona – anche nella sua massima fragilità – la dignità giuridica di soggetto attivo e partecipe del procedimento. È ora compito del legislatore, e degli operatori giuridici e sanitari, raccogliere questa indicazione, trasformandola in prassi coerente, consapevole e rispettosa di quanto sancito in Costituzione.

Alla luce della sentenza n. 76/2025, emergono, a nostro parere, importanti riflessi anche sul piano operativo per i Corpi e Servizi di Polizia Locale, che spesso si trovano coinvolti nella fase esecutiva del trattamento sanitario obbligatorio, in attuazione dei provvedimenti sindacali adottati ai sensi dell’art. 35 L. 833/1978. Sino ad oggi, come dicevamo in precedenza, l’intervento della Polizia Locale si è prevalentemente concentrato sull’attività di supporto logistico, contenimento e accompagnamento del soggetto verso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, in stretta collaborazione con i sanitari e il personale del 118. Tuttavia, la pronuncia della Corte costituzionale impone un necessario cambio di prospettiva: la procedura di TSO non può più essere considerata solo come attività amministrativa e sanitaria di urgenza, ma deve essere trattata a tutti gli effetti come un procedimento incidentale a contenuto restrittivo della libertà personale, soggetto a garanzie rigorose. Ne consegue che la Polizia Locale dovrà innanzitutto verificare, già nella fase esecutiva, l’avvenuta comunicazione del provvedimento all’interessato, o la necessità di darne tempestiva esecuzione nel rispetto dei nuovi obblighi informativi, assicurare che la persona sia posta nella condizione di essere ascoltata dal giudice tutelare, segnalando eventuali impedimenti o criticità, anche logistiche, che potrebbero ostacolare l’audizione, oggi da considerarsi fase obbligatoria e imprescindibile del procedimento, documentare con accuratezza ogni intervento, anche ai fini della futura valutazione della legittimità della misura e della sua convalida giudiziaria e interfacciarsi con i servizi sociali e sanitari territoriali, in ottica di prevenzione e gestione integrata, favorendo la costruzione di un quadro informativo utile all’autorità giudiziaria. La Polizia Locale, dunque, a nostro modo di vedere, non è soltanto esecutrice materiale della misura, ma diventa presidio di legalità e garanzia costituzionale, contribuendo all’effettivo rispetto del diritto alla difesa e del principio di proporzionalità nell’attuazione del TSO. È pertanto auspicabile che le amministrazioni comunali e le direzioni di comando aggiornino i propri protocolli operativi e promuovano formazione specifica per il personale, affinché possa operare in modo coerente con la nuova cornice giuridica delineata dalla Corte costituzionale.

In tale prospettiva, si rende a parere degli scriventi oggi ancora più urgente l’istituzione di tavoli tecnici e tavole rotonde periodiche tra le istituzioni coinvolte – autorità sanitarie, servizi sociali, magistratura di tutela, Comandi di Polizia Locale e amministrazioni comunali – al fine di assicurare un costante aggiornamento e coordinamento operativo. Solo attraverso un dialogo strutturato e continuativo sarà possibile monitorare l’efficacia delle prassi attuative, migliorare i protocolli formali, affrontare le criticità riscontrate sul campo e promuovere un approccio integrato, coerente con i più alti standard costituzionali di tutela della persona.

La sentenza n. 76/2025, pur riferita in modo espresso al trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera, offre inevitabilmente spunti di riflessione anche in relazione all’istituto dell’accertamento sanitario obbligatorio (ASO), disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833/1978. L’ASO rappresenta una misura preventiva e meno invasiva rispetto al TSO, finalizzata a ottenere una valutazione sanitaria nei confronti di soggetti che rifiutano l’intervento medico pur in presenza di sospetti fondati di alterazioni psichiche. Tuttavia, anche tale strumento può comportare implicazioni sensibili sul piano della libertà personale, in particolare laddove vi sia l’esecuzione coattiva dell’accertamento con l’ausilio della forza pubblica, come previsto nei casi di urgenza o per inottemperanza. Se si considera, come ha chiarito la Corte, che anche in stato di compromissione psichica il soggetto conserva piena titolarità dei diritti di difesa e partecipazione, allora risulta incoerente che l’ASO possa svolgersi in assenza di forme minime di garanzia procedurale. In tal senso, si rende necessaria una revisione normativa che disciplini la comunicazione del provvedimento all’interessato, la possibilità di opporsi o chiedere una valutazione alternativa e la documentazione delle modalità esecutive da parte dell’autorità pubblica. Analogamente a quanto emerso per il TSO, anche per l’ASO sarebbe a questo punto auspicabile l’introduzione di meccanismi di partecipazione e di verifica giurisdizionale, soprattutto quando l’accertamento si traduca in una limitazione effettiva della libertà personale o in un ingresso forzato in ambienti privati. La cornice costituzionale tracciata dalla Corte, fondata sugli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, non può che estendersi anche a queste forme “minori” di intervento sanitario coercitivo, secondo una logica di sistema che non ammette zone grigie o deroghe implicite ai diritti fondamentali. Una riforma coerente e organica della legge n. 833/1978 dovrà necessariamente affrontare anche questo aspetto, garantendo che l’ASO – al pari del TSO – sia attuato nel pieno rispetto della persona, della trasparenza procedurale e del principio di legalità costituzionale.

Non può tuttavia sottovalutarsi che l’attuazione di tali nuovi obblighi – pur pienamente condivisibili sul piano dei principi – potrà determinare rilevanti criticità applicative per l’intero apparato istituzionale, in particolare nei casi di urgenza, di difficoltà di accesso al giudice tutelare o in contesti operativi complessi (notturni, festivi, extraurbani). È auspicabile, pertanto, che il legislatore non si limiti a recepire formalmente i contenuti della pronuncia, ma intervenga in modo organico e sistemico, predisponendo norme di coordinamento chiare e dettagliate, che disciplinino i tempi, le modalità e i ruoli dei soggetti coinvolti, strumenti operativi e digitali che favoriscano notifiche tempestive e audizioni a distanza ove necessario, risorse umane e logistiche adeguate alla nuova impostazione garantista, per evitare che le tutele dichiarate rimangano inattuate nella prassi. Solo così sarà possibile passare da una giustizia costituzionale dichiarativa a una effettiva attuazione dei diritti, anche nei momenti di maggiore vulnerabilità sociale e sanitaria.

Alla luce delle varie considerazioni nel merito della sentenza in analisi, ci si trova dunque inevitabilmente a fronteggiare un vuoto normativo che richiederà un adeguamento sistemico, ma che già da ora impone un salto di consapevolezza operativa, soprattutto per i soggetti coinvolti nella fase esecutiva, come i Corpi di Polizia Locale. È lecito allora chiedersi: in attesa di norme attuative, cosa fare concretamente? 

Pur in assenza di una disciplina secondaria chiara e uniforme, è possibile delineare linee guida di buon senso giuridico coerenti con lo spirito e i vincoli della pronuncia costituzionale:

1) Comunicazione e notificazione tempestiva del provvedimento:
l’atto con cui il Sindaco dispone il TSO deve, quando possibile, essere notificato immediatamente alla persona interessata, per il tramite della Polizia Locale, e – se esistente – al tutore, amministratore di sostegno o legale rappresentante. È importante ricordare che la presenza di una patologia psichiatrica non implica automaticamente l’incapacità naturale o giuridica: la persona ha diritto, finché non vi sia accertamento in senso contrario, di essere informata pienamente e di agire per la propria difesa.

2) In caso di totale assenza di lucidità: qualora il paziente si trovi in uno stato di evidente compromissione dello stato di coscienza o razionalità, si deve comunque procedere alla consegna materiale del provvedimento, anche se privo di effetto cognitivo immediato, con notificazione formale. Si potrà raccomandare – mediante apposita nota – che appena le condizioni cliniche lo consentano, il personale di Polizia Locale, in condivisione con la struttura, provveda a ripetere l’informazione o rinnovare la notificazione al paziente, in modo da garantirne la consapevolezza piena e tardiva ma non elusa.

3) Informazione procedurale a latere del provvedimento: alla comunicazione del provvedimento dovrebbe essere allegata una nota informativa, sottoscritta dall’autorità procedente, nella quale siano indicati:
– il nominativo e i recapiti del giudice tutelare competente per la convalida (inclusa, ove disponibile, PEC);
– i tempi previsti per la convalida (massimo 48 ore);
– le modalità di impugnazione o opposizione, ove ammissibili.
Tale nota ha il valore di presidio del diritto alla difesa e deve essere redatta in modo comprensibile, eventualmente in forma semplificata.

4) Interlocuzione con il difensore e i familiari
Il personale sanitario e la struttura ospedaliera devono essere messi a conoscenza – anche a mezzo nota – che la persona sottoposta a TSO ha diritto a essere informata della possibilità di contattare un proprio legale, e di interloquire con lui anche durante o subito dopo il trattamento, salvo diversa disposizione medica per gravi motivi sanitari. Il difensore, laddove nominato, potrà richiedere di essere presente o comunque ottenere informazioni sulle modalità di accesso alla procedura di convalida.

In attesa di una riforma organica o di un intervento normativo integrativo, si impone dunque un’operativa navigazione a vista, fondata sul rispetto dei principi costituzionali e su una scrupolosa attenzione alle garanzie procedurali minime: informazione, partecipazione, documentazione e comunicazione. Solo attraverso una prassi trasparente, formalizzata e documentata sarà possibile tutelare le libertà fondamentali senza ostacolare l’efficacia della misura sanitaria, riducendo al minimo il rischio di contenziosi o disapplicazioni.

 

Giovanni Dongiovanni e Federica Curcio

Delfina
Author: Delfina

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