A distanza di vent’anni dalla L. 20/7/2004 n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, che aveva inserito nel libro II del codice penale un titolo IX-bis recante una gamma di delitti contro il sentimento per gli animali, la L. 6/6/2025 n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025, apporta una serie di Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
L’articolato normativo percorre due linee di intervento:
– da un lato, il (consueto) obiettivo di inasprire il trattamento sanzionatorio, innalzando il quantum dei limiti edittali delle sanzioni;
– dall’altro, un più ampio intento di razionalizzazione e di ammodernamento dei reati.
I delitti contro gli animali
La novella rettifica la rubrica del Titolo IX-bis che, previa espunzione del riferimento al sostantivo “sentimento”, viene rinominata in “Delitti contro gli animali”. In tal modo, il bene giuridico oggetto di tutela diventa, in via immediata e diretta, l’animale, titolare di diritti intrinseci, e non più l’uomo, colpito nel sentimento di pietas in relazione ai fenomeni di violenza verso la res (animale) su cui ricade la condotta criminosa.
L’uccisione di animali
Art. 544-bis
Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
Il reato comune, a forma libera, di cui all’art. 544-bis c.p. incrimina la condotta dolosa, tanto commissiva quanto omissiva, di animalicidio consistente nel cagionare la morte di qualsiasi animale, anche di proprietà, per:
– “crudeltà” – id est con modalità o motivi che urtano la sensibilità umana, mediante inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità;
– o “senza necessità” di soddisfare un bisogno umano, o per scopi autorizzati, incluso evitare un pericolo imminente o impedire l’aggravamento di un danno alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, altrimenti inevitabile, che si distingue dallo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.
Il proprietario dell’animale ucciso è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento.
La novella prevede l’innalzamento della pena della reclusione da (4 a) 6 mesi a (2 anni) 3 anni e aggiunge la pena pecuniaria della multa da 5.000 a 30.000 euro.
Viene, inoltre, inserito un secondo comma, recante un’aggravante speciale, a effetto speciale, ai sensi del quale, se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
Il maltrattamento di animali
Art. 544-ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell’animale.
Il reato comune di cui all’art. 544-ter c.p., che incrimina una pluralità di condotte dolose alternative ed equivalenti, si qualifica come reato di mera condotta o reato di evento, a seconda della modalità di realizzazione per crudeltà o senza necessità:
– cagionare una lesione a un animale;
– ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Il secondo comma punisce allo stesso modo, anche le condotte verso gli animali di:
– somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate,
– sottoposizione a trattamenti dannosi per la salute.
Il terzo comma prevede l’aumento di pena della metà se dai fatti di cui al primo comma derivi la morte, non voluta, dell’animale.
La riforma interviene prevedendo la trasformazione della pena alternativa – reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro – con quella congiunta della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della pena pecuniaria, mantenuta invariata.
Viene, inoltre, estesa la maggior pena prevista al verificarsi dell’evento morte dell’animale, disciplinato dal terzo comma, anche alle ipotesi di cui al secondo comma, consistenti nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e nella sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze