
Il D.L. 24/2/2026 n. 23, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, convertito con modifiche nella L. 24/4/2026 n. 54, ha introdotto significative modifiche in materia.
Modifiche al codice di procedura penale
Art. 335
Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.
(omissis)
Art. 335-quinquies
Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione
1. Nei casi di cui all’articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. All’esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all’iscrizione ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all’articolo 405 decorrono dalla data dell’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1.
Il nuovo istituto dell’annotazione preliminare
L’art. 12 c. 1 D.L. 23/2026, inserisce il nuovo comma 1-bis.1 nell’art. 335 ai sensi del quale, per evitare l’effetto stigmatizzante riconnesso all’iscrizione indebita nel registro degli indagati come atto dovuto, qualora appaia “evidente” che un fatto riconducibile a una fattispecie incriminatrice sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero – anziché iscrivere il nome della persona alla quale è attribuita la notitia criminis nel registro delle notizie di reato (R.G.N.R. mod. 21 e 45) – procede a un’alternativa annotazione preliminare, in modello separato.
Il codice penale non reca una definizione della nozione di “causa di giustificazione”; la locuzione – di creazione della dottrina penalistica – intende riferirsi a quelle situazioni (c.d. scriminanti, cause di esclusione dell’antigiuridicità) che rendono lecito un comportamento che normalmente costituirebbe reato, previste dagli artt. 50-54 c.p. (consenso dell’avente diritto; esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; difesa legittima; uso legittimo delle armi; stato di necessità).
Lo spazio applicativo della nuova annotazione non risulta di facile comprensione. Infatti, poiché il comma 1-bis dell’art. 335 prevede che il P.M. procede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino indizi a suo carico, l’evidente sussistenza della scriminante (quale elemento negativo del reato) potrebbe escludere l’iscrizione a modello 21 – con conseguente iscrizione a modello 45, concernente il registro delle notizie non costituenti reato – trattandosi di soggetto che non ha commesso un fatto “inquadrabile in alcuna fattispecie incriminatrice”, per difetto del correlativo elemento soggettivo.
Le attività di indagine in presenza di cause di giustificazione
L’art. 12 c. 2 D.L. 23/2026, inserisce il nuovo art. 335-quinquies, il cui comma 1 estende al soggetto “annotato” i diritti e le garanzie previste per il soggetto “iscritto”, id est indagato.
I commi successivi disciplinano la conseguente attività di indagine, che prevede termini definitori accelerati.
Infatti, il P.M.:
– quando non risulti necessario compiere ulteriori accertamenti rispetto a quanto rappresentato nella notizia di reato, assume, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’annotazione, determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione;
– laddove, invece, ritenga necessario disporre ulteriori accertamenti, tra cui quelli tecnici non ripetibili – circostanza che, tuttavia, si pone in antitesi con il canone dell’evidenza circa la sussistenza della scriminante che ha portato all’annotazione preliminare – provvede senza ritardo e, comunque entro 120 giorni dall’annotazione; all’esito, assume determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori 30 giorni;
– quando si procede a incidente probatorio, provvede all’iscrizione del nome della persona nel R.G.N.R. (modello 21);
– se procede all’iscrizione nel R.G.N.R., i termini per la conclusione delle indagini preliminari decorrono dalla data dell’annotazione preliminare.
Non sono previste regole per la richiesta di eventuali proroghe, né per il caso di mancato rispetto dei termini, né, tantomeno, per l’ipotesi in cui il giudice, in sede di archiviazione non condivida la scelta verso l’inazione.
Con decreto 22/4/2026, emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 13 D.L. 23/2026, è stato approvato il nuovo Modello 45-bis, recante Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione, che potrà essere tenuto dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali in forma cartacea, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze