La sentenza 4/12/2025 n. 31665, della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, chiarisce un importante aspetto circa il rispetto della c.d. regola del chilometro, quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocità e l’autovelox.
La massima della Corte di Cassazione
In assenza di intersezioni, la distanza va calcolata dal segnale istitutivo del limite di velocità, senza che abbia alcuna rilevanza l’eventuale segnaletica successiva, in quanto meramente ripetitiva.
Il fatto
L’obbligato in solido impugnava il verbale di accertamento notificatogli dalla polizia municipale per violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, violazione accertata con apparecchiatura fissa (autovelox).
Il Giudice di pace respingeva la domanda.
Il Tribunale di Ancona, accoglieva l’appello dell’obbligato in solido sul presupposto che l’apparecchiatura fissa di rilevamento della velocità era posta a una distanza inferiore a un chilometro dal secondo segnale verticale di limite massimo di velocità collocato lungo il tratto stradale.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia violazione dell’art. 25 della legge n. 120 del 2010, concernente la c.d. “regola del chilometro”. Infatti, la distanza di un chilometro andrebbe calcolata rispetto al primo segnale che pone il limite di velocità, senza che abbia alcuna rilevanza il secondo segnale, ripetitivo del primo, posizionato a una distanza inferiore a un chilometro dalla apparecchiatura di controllo, che, in assenza di intersezione, poteva persino non esserci.
La decisione della Cassazione.
La Corte, ricorda che l’art. 25 c. 2 L. 120/2010 prevede l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità.
Il decreto del M.I.T. n. 282 del 13/06/2017 (e così anche la circolare del Ministero dell’interno del 21/07/2017), al capo 7 (“Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo”) stabilisce (punto 7.5) che la distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità prescritta dall’art. 25 c. 2 L. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada di cui all’art. 142 c. 1, del codice; e aggiunge che “se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dell’articolo 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’intersezione”.
La stessa disposizione (punto 7.6) prevede che la distanza minima di un chilometro non si applica (tra l’altro) “rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale di cui all’articolo 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioni”.
Per la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/2002, conv. con L. 168/2002, e non ai casi in cui l’accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale (Cass. nn. 32104/2019, 26959/2022, 34508/2023).
Esiste, dunque, un duplice presupposto ai fini dell’applicabilità della “regola del chilometro” (quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocità e l’autovelox) per l’accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S.:
– primo, che il dispositivo di rilevamento della velocità sia fisso e non mobile;
– secondo, che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni.
Pertanto, ove ricorrano entrambe le condizioni, l’esistenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente (posizionato, il primo dei due segnali, almeno un chilometro prima della postazione di controllo) è irrilevante ai fini della regolarità dell’accertamento; viceversa, in presenza di una o più intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’ultima intersezione.
In conclusione, la Corte, accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale in persona di altro magistrato.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze