La sentenza 4/12/2025 n. 31665, della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, chiarisce un importante aspetto circa il rispetto della c.d. regola del chilometro, quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocitร e lโautovelox.ย
La massima della Corte di Cassazione ย
In assenza di intersezioni, la distanza va calcolata dal segnale istitutivo del limite di velocitร , senza che abbia alcuna rilevanza lโeventuale segnaletica successiva, in quanto meramente ripetitiva.
Il fatto
Lโobbligato in solido impugnava il verbale di accertamento notificatogli dalla polizia municipale per violazione dellโart. 142 comma 8 C.d.S. per violazione dei limiti di velocitร , violazione accertata con apparecchiatura fissa (autovelox).ย
Il Giudice di pace respingeva la domanda.ย
Il Tribunale di Ancona, accoglieva lโappello dellโobbligato in solido sul presupposto che lโapparecchiatura fissa di rilevamento della velocitร era posta a una distanza inferiore a un chilometro dal secondo segnale verticale di limite massimo di velocitร collocato lungo il tratto stradale.ย
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia violazione dellโart. 25 della legge n. 120 del 2010, concernente la c.d. โregola del chilometroโ. Infatti, la distanza di un chilometro andrebbe calcolata rispetto al primo segnale che pone il limite di velocitร , senza che abbia alcuna rilevanza il secondo segnale, ripetitivo del primo, posizionato a una distanza inferiore a un chilometro dalla apparecchiatura di controllo, che, in assenza di intersezione, poteva persino non esserci.
La decisione della Cassazione.
La Corte, ricorda che lโart. 25 c. 2 L. 120/2010 prevede lโobbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocitร .ย
Il decreto del M.I.T. n. 282 del 13/06/2017 (e cosรฌ anche la circolare del Ministero dellโinterno del 21/07/2017), al capo 7 (โSegnalazione e visibilitร delle postazioni di controlloโ) stabilisce (punto 7.5) che la distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocitร prescritta dall'art. 25 c. 2 L. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto รจ diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada di cui allโart. 142 c. 1, del codice; e aggiunge che โse lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dellโarticolo 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocitร , la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo lโintersezioneโ.ย
La stessa disposizione (punto 7.6) prevede che la distanza minima di un chilometro non si applica (tra lโaltro) โrispetto al segnale di limite massimo di velocitร che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocitร uniforme diverso da quello generale di cui allโarticolo 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioniโ.
Per la giurisprudenza di legittimitร , lโobbligo si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui lโaccertamento del superamento di detto limite avvenga mediante lโimpiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dellโart. 4 D.L. 121/2002, conv. con L. 168/2002, e non ai casi in cui lโaccertamento sia effettuato in modalitร manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale (Cass. nn. 32104/2019, 26959/2022, 34508/2023).
Esiste, dunque, un duplice presupposto ai fini dellโapplicabilitร della โregola del chilometroโ (quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocitร e lโautovelox) per lโaccertamento della violazione di cui allโart. 142 C.d.S.:ย
- primo, che il dispositivo di rilevamento della velocitร sia fisso e non mobile;ย
- secondo, che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni.ย
Pertanto, ove ricorrano entrambe le condizioni, lโesistenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocitร che costituisce mera ripetizione del precedente (posizionato, il primo dei due segnali, almeno un chilometro prima della postazione di controllo) รจ irrilevante ai fini della regolaritร dellโaccertamento; viceversa, in presenza di una o piรน intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo lโultima intersezione.
In conclusione, la Corte, accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale in persona di altro magistrato.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze