Commento sentenza 31665-2025 CASSAZIONE CIVILE

In assenza di intersezioni, il secondo segnale di limite massimo di velocitร  che costituisce mera ripetizione del precedente, รจ irrilevante

La sentenza 4/12/2025 n. 31665, della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, chiarisce un importante aspetto circa il rispetto della c.d. regola del chilometro, quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocitร  e lโ€™autovelox.ย 

La massima della Corte di Cassazione ย 

In assenza di intersezioni, la distanza va calcolata dal segnale istitutivo del limite di velocitร , senza che abbia alcuna rilevanza lโ€™eventuale segnaletica successiva, in quanto meramente ripetitiva.

Il fatto

Lโ€™obbligato in solido impugnava il verbale di accertamento notificatogli dalla polizia municipale per violazione dellโ€™art. 142 comma 8 C.d.S. per violazione dei limiti di velocitร , violazione accertata con apparecchiatura fissa (autovelox).ย 

Il Giudice di pace respingeva la domanda.ย 

Il Tribunale di Ancona, accoglieva lโ€™appello dellโ€™obbligato in solido sul presupposto che lโ€™apparecchiatura fissa di rilevamento della velocitร  era posta a una distanza inferiore a un chilometro dal secondo segnale verticale di limite massimo di velocitร  collocato lungo il tratto stradale.ย 

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia violazione dellโ€™art. 25 della legge n. 120 del 2010, concernente la c.d. โ€œregola del chilometroโ€. Infatti, la distanza di un chilometro andrebbe calcolata rispetto al primo segnale che pone il limite di velocitร , senza che abbia alcuna rilevanza il secondo segnale, ripetitivo del primo, posizionato a una distanza inferiore a un chilometro dalla apparecchiatura di controllo, che, in assenza di intersezione, poteva persino non esserci.

La decisione della Cassazione.

La Corte, ricorda che lโ€™art. 25 c. 2 L. 120/2010 prevede lโ€™obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocitร .ย 

Il decreto del M.I.T. n. 282 del 13/06/2017 (e cosรฌ anche la circolare del Ministero dellโ€™interno del 21/07/2017), al capo 7 (โ€œSegnalazione e visibilitร  delle postazioni di controlloโ€) stabilisce (punto 7.5) che la distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocitร  prescritta dall'art. 25 c. 2 L. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto รจ diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada di cui allโ€™art. 142 c. 1, del codice; e aggiunge che โ€œse lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dellโ€™articolo 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocitร , la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo lโ€™intersezioneโ€.ย 

La stessa disposizione (punto 7.6) prevede che la distanza minima di un chilometro non si applica (tra lโ€™altro) โ€œrispetto al segnale di limite massimo di velocitร  che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocitร  uniforme diverso da quello generale di cui allโ€™articolo 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioniโ€.

Per la giurisprudenza di legittimitร , lโ€™obbligo si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui lโ€™accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante lโ€™impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dellโ€™art. 4 D.L. 121/2002, conv. con L. 168/2002, e non ai casi in cui lโ€™accertamento sia effettuato in modalitร  manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale (Cass. nn. 32104/2019, 26959/2022, 34508/2023).

Esiste, dunque, un duplice presupposto ai fini dellโ€™applicabilitร  della โ€œregola del chilometroโ€ (quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocitร  e lโ€™autovelox) per lโ€™accertamento della violazione di cui allโ€™art. 142 C.d.S.:ย 

- primo, che il dispositivo di rilevamento della velocitร  sia fisso e non mobile;ย 

- secondo, che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni.ย 

Pertanto, ove ricorrano entrambe le condizioni, lโ€™esistenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocitร  che costituisce mera ripetizione del precedente (posizionato, il primo dei due segnali, almeno un chilometro prima della postazione di controllo) รจ irrilevante ai fini della regolaritร  dellโ€™accertamento; viceversa, in presenza di una o piรน intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo lโ€™ultima intersezione.

In conclusione, la Corte, accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale in persona di altro magistrato.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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