Disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni recate dal decreto sicurezza 2026
Il D.L. 24/2/2026 n. 23, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, convertito con modifiche nella L. 24/4/2026 n. 54, ha introdotto significative modifiche in materia.
Modifiche al R.D. 18/6/1931 n. 773,
recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
La depenalizzazione delle contravvenzioni
L’art. 9 c. 1, lett. a), D.L. 23/2026, ha proceduto alla depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall’art. 18 T.U.L.P.S., concernente il controllo preventivo e la tutela dell’ordine pubblico in occasione delle riunioni in luogo pubblico, trasformandole in illeciti amministrativi.
Si tratta delle condotte di:
– mancato avviso al questore, almeno 3 giorni prima, dell’organizzazione della riunione – inclusa quella indetta in forma privata che, per luogo, numero di partecipanti, oggetto o scopo, perde il carattere di riservata – che viene presidiata dalla sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, cui sono in maniera inedita assoggettati anche i promotori di riunioni organizzate tramite strumenti digitali, quali reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica anche a uso privato, o tramite gruppi chiusi di utenti, di cui al comma 3;
– inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal questore, che viene presidiata dalla sanzione pecuniaria da 1.000 a 12.000 euro, di cui al comma 5.
Modificato anche l’ultimo periodo di entrambi i commi 3 e 5, che assoggetta a sanzioni amministrative chi prende la parola nelle riunioni. In merito si ricorda che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della relativa diposizione dapprima, con sentenza 90/1970, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell’omissione di preavviso, poi, con sentenza 11/1979, nella parte in cui prevede l’incriminazione di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso.
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L’art. 9 c. 1, lett. b), D.L. 23/2026, nell’ottica di coordinamento sistematico, ha amministrativizzato anche la contravvenzione dell’inottemperanza all’ordine di scioglimento della riunione, di cui all’art. 24 T.U.L.P.S., che viene presidiata dalla sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta.
I nuovi illeciti amministrativi a tutela della sicurezza e incolumità pubblica
Inoltre, dopo il quinto comma dell’art. 18 T.U.L.P.S., sono aggiunti 5 nuovi commi, recanti ulteriori previsioni sanzionatorie.
Ai sensi dei nuovi commi 6 e 7, in occasione o nel corso di riunioni in luogo pubblico, in caso di:
– mancato rispetto dell’itinerario previsto o delle limitazioni poste alla circolazione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica,
– ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto integri una fattispecie di reato,
si applica la sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
Infine, ai sensi del nuovo comma 8, in ipotesi di turbativa del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare espletamento del servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro, che aumenta da 2.000 a 10.000 euro, se la turbativa è posta in essere da soggetti travisati, o che sono in possesso di strumenti atti a offendere.
In caso di reiterazione infrabiennale degli illeciti, o di contestazione infraquinquennale di 3 violazioni, anche diverse, le sanzioni subiscono un aumento da un terzo alla metà.
A livello procedimentale, l’applicazione delle sanzioni, per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, è attribuita alla competenza del prefetto, secondo la procedura disciplinata dalla L. 689/1981, con vincolo di destinazione dei proventi alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
Modifiche al codice penale
L’art. 9 c. 2 D.L. 23/2026, aumenta i limiti edittali della sanzione pecuniaria dell’illecito di cui all’art. 654 c.p. – già depenalizzato dal D.Lgs. 507/1999 – che passa da 400 a 2.400 euro, concernente il compimento di manifestazioni (tanto verbali, quanto comportamentali) o di emissione di grida sediziose in una riunione che non sia da considerare privata, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.
Come da giurisprudenza costituzionale, il concetto di sedizione corrisponde a un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l’ordine pubblico (Corte Cost., 57/1984).
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
