Il Decreto ministeriale sull’alcolock

Il Decreto ministeriale sull’alcolock 

Come noto, la L. 25/11/2024 n. 177 ha introdotto nell’art. 186 C.d.S. il nuovo comma 9-ter ai sensi del quale sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato – con sentenza definitiva – per i reati di guida in stato di ebbrezza intermedia (con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l) e grave (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), siano apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell’uso:

– n. 68, “Niente alcool”, e 

– n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.

La prescrizione permane, a seconda della gravità del reato, per un periodo di almeno:

– 2 anni, nel caso della contravvenzione di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 186,

– 3 anni, nel caso della contravvenzione di cui al comma 2 lett. c) dell’art. 186, 

decorrenti dalla restituzione della patente. 

In ogni caso, la commissione medica locale di cui all’art. 119 c. 4 può imporre una maggior durata.

Conseguentemente, il nuovo comma 3-ter dell’art. 125 C.d.S. prevede che i titolari di patente gravata dai codici unionali n. 68 e n. 69, possono guidare, nel territorio nazionale solo se sul veicolo sia installato un dispositivo, munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione, che non consente l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a zero. 

Ai sensi del nuovo comma 3-quater del citato art. 125 è previsto il raddoppio delle sanzioni quando il soggetto circoli alla guida di un veicolo a motore “sprovvisto” del dispositivo di blocco alcolock, ovvero con dispositivo “alterato”, “manomesso”, “non funzionante” o dal quale siano stati “rimossi” i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.

Le caratteristiche dell’alcolock sono determinate con decreto ministeriale da adottare adottarsi entro 6 mesi.

In attuazione di quanto sopra, in data 17/3/2025 l’Italia ha notificato – numero 2025/0149/IT – al sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) della Commissione Europea un progetto di testo recante Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock, che resta in consultazione fino al 18/6/2025.

Il regolamento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consta di 9 articoli e 6 allegati, che ne costituiscono parte integrante.

L’alcolock è un dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l.

Dopo l’individuazione dell’ambito di applicazione e la fissazione delle definizioni di riferimento, l’art. 3 reca le caratteristiche generali d’installazione del dispositivo.

L’alcolock può essere installato sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati e non omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243 

Ai sensi dell’art. 4, recante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, il dispositivo deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni. 

L’immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando l’alcolock registra una concentrazione di alcol, nell’aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l. 

Il dispositivo deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del Regolamento ONU (UNECE) n. 10 Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica e deve avere il marchio CE.

L’art. 5 stabilisce gli obblighi per il fabbricante del dispositivo – contrassegnato con la marcatura prevista dall’allegato 2 – che deve:

– fornire istruzioni per l’installazione e rimozione dell’alcolock, come previsto dall’allegato 1, 

– fornire istruzioni per l’uso del dispositivo, come previsto dall’allegato 3,

– fornire istruzioni per la manutenzione dell’alcolock, come previsto dall’allegato 4;

– individuare gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla L. 5/2/1992 n. 122;

– comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della pubblicazione sul portale dell’automobilista ex art. 6, la documentazione inerente agli installatori autorizzati e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.  

Ai sensi dell’art. 7, gli installatori autorizzati sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio, compresa l’applicazione di un sigillo che impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione del dispositivo. 

A tal fine, il sigillo deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione utilizzando adesivi autodistruttivi. 

Gli installatori inoltre, devono fornire, contestualmente alla dichiarazione d’installazione, di cui all’allegato 6, il certificato di taratura dell’alcolock, secondo quanto previsto nell’allegato. 

Gli installatori sono responsabili anche dell’eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante. 

L’art. 8, recante Verifica del funzionamento corretto del dispositivo, stabilisce che in caso di controlli durante la guida, l’alcolock deve presentare il sigillo dell’installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d’installazione e il certificato di taratura di cui il guidatore deve sempre verificare la validità.

Avv. Fabio Piccioni

del Foro di Firenze

Delfina
Author: Delfina

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