


La L. 19/7/2019 n. 69 (c.d. codice rosso) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 612-ter, recante Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Il reato รจ introdotto nella species โDei delitti contro la libertร moraleโ di cui alla sezione III, del Capo III โdei delitti contro la libertร individualeโ, del genus โDei delitti contro la personaโ, del titolo XII del codice penale.
Il nuovo delitto, che si apre con lโapposita clausola di riserva - salvo che il fatto costituisca piรน grave reato - integra un reato comune, che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro, la divulgazione illecita, id estsenza il consenso, di immagini altrui o video a contenuto sessualmente esplicito.
La descrizione della condotta si sviluppa in 5 modalitร :
- โinvioโ, che consiste nellโindirizzare o spedire ad altra persona, o in luogo determinato;
- โconsegnaโ, che consiste nel dare in mano a qualcuno;
- โcessioneโ, che consiste nel lasciare ad altri il possesso o il godimento;
- โpubblicazioneโ, che consiste nel rendere di pubblico dominio;
- o โdiffusioneโ, che consiste nel divulgare,
che risultano alternativamente equivalenti, come attesta lโutilizzo della congiunzione disgiuntiva โoโ - ancorchรฉ le prime tre forme comportamentali, a differenza delle ultime due, possano svilupparsi anche nei confronti di una sola persona definita.
Il soggetto attivo รจ individuato sia in colui che abbia registrato o ripreso le immagini, eventualmente anche partecipandovi, sia in colui che le abbia sottratte al legittimo detentore.
Ai sensi del comma 2, รจ punito allo stesso modo, ma in questo caso il delitto diventa a dolo specifico, chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini de quibus, illecitamente le divulghi (ulteriormente) al fine di recare nocumento alle persone rappresentate.
I commi 3 e 4 prevedono due aggravanti speciali:
- una, a effetto comune, se i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata alla persona offesa da relazione affettiva, ovvero se i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
- lโaltra, a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metร , laddove i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferioritร fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza
Come previsione di chiusura, lโultimo comma - al pari di quanto previsto dallโart. 612-bis c.p. (c.d. stalking) - stabilisce che il delitto รจ punito a querela, il cui termine per la proposizione รจ stabilito in 6 mesi, e la remissione puรฒ essere soltanto processuale; si procede, tuttavia, dโufficio nelle ipotesi aggravate di cui al IV comma e quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dโufficio.
Manca, invece, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui i comportamenti illeciti coinvolgano minori.
Le condotte di nuovo conio, ancorchรฉ destinate a colmare un vuoto di tutela, risultano potenzialmente sovrapponibili con quelle contigue giร previste dallโart. 617-septies, Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente - introdotto dal D.Lgs. 29/12/2017 n. 216, recante Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - che, peraltro, si spinge ben oltre, laddove contempla anche le riprese audio e le conversazioni.
Tuttavia, al fine di individuare un discrimen tra le condotte, si osserva che, mentre lโart. 617-septies richiede che le riprese siano state โcompiute fraudolentementeโ, lโart. 612-ter parla di immagini o video โdestinati a rimanere privatiโ.
Inoltre, mentre il comma 2 dellโart. 617-septies prevede la clausola di esclusione della punibilitร se la diffusione โderiva, in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per lโesercizio del diritto di difesa o del diritto di cronacaโ, altrettanto non รจ stabilito in relazione allโart. 612-ter. Tale mancanza, tuttavia, potrebbe comportare conseguenze indubbiamente esuberanti, nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi del materiale - sottratto o ripreso con modalitร occulta o, ancor piรน semplicemente, di cui sia venuto in possesso - a fini di giustizia, e.g.per dimostrare un tradimento in sede civile.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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