Il delitto di Revenge Porn

Il delitto di Revenge Porn

La L. 19/7/2019 n. 69 (c.d. codice rosso) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 612-ter, recante Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il reato รจ introdotto nella species โ€œDei delitti contro la libertร  moraleโ€ di cui alla sezione III, del Capo III โ€œdei delitti contro la libertร  individualeโ€, del genus โ€œDei delitti contro la personaโ€, del titolo XII del codice penale.

Il nuovo delitto, che si apre con lโ€™apposita clausola di riserva - salvo che il fatto costituisca piรน grave reato - integra un reato comune, che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro, la divulgazione illecita, id estsenza il consenso, di immagini altrui o video a contenuto sessualmente esplicito.

La descrizione della condotta si sviluppa in 5 modalitร :

- โ€œinvioโ€, che consiste nellโ€™indirizzare o spedire ad altra persona, o in luogo determinato;

- โ€œconsegnaโ€, che consiste nel dare in mano a qualcuno;

- โ€œcessioneโ€, che consiste nel lasciare ad altri il possesso o il godimento;

- โ€œpubblicazioneโ€, che consiste nel rendere di pubblico dominio;

- o โ€œdiffusioneโ€, che consiste nel divulgare,

che risultano alternativamente equivalenti, come attesta lโ€™utilizzo della congiunzione disgiuntiva โ€œoโ€ - ancorchรฉ le prime tre forme comportamentali, a differenza delle ultime due, possano svilupparsi anche nei confronti di una sola persona definita.

Il soggetto attivo รจ individuato sia in colui che abbia registrato o ripreso le immagini, eventualmente anche partecipandovi, sia in colui che le abbia sottratte al legittimo detentore.

Ai sensi del comma 2, รจ punito allo stesso modo, ma in questo caso il delitto diventa a dolo specifico, chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini de quibus, illecitamente le divulghi (ulteriormente) al fine di recare nocumento alle persone rappresentate.

I commi 3 e 4 prevedono due aggravanti speciali:

- una, a effetto comune, se i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata alla persona offesa da relazione affettiva, ovvero se i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;

- lโ€™altra, a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metร , laddove i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferioritร  fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza

Come previsione di chiusura, lโ€™ultimo comma - al pari di quanto previsto dallโ€™art. 612-bis c.p. (c.d. stalking) - stabilisce che il delitto รจ punito a querela, il cui termine per la proposizione รจ stabilito in 6 mesi, e la remissione puรฒ essere soltanto processuale; si procede, tuttavia, dโ€™ufficio nelle ipotesi aggravate di cui al IV comma e quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dโ€™ufficio.

Manca, invece, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui i comportamenti illeciti coinvolgano minori.

Le condotte di nuovo conio, ancorchรฉ destinate a colmare un vuoto di tutela, risultano potenzialmente sovrapponibili con quelle contigue giร  previste dallโ€™art. 617-septies, Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente - introdotto dal D.Lgs. 29/12/2017 n. 216, recante Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - che, peraltro, si spinge ben oltre, laddove contempla anche le riprese audio e le conversazioni.

Tuttavia, al fine di individuare un discrimen tra le condotte, si osserva che, mentre lโ€™art. 617-septies richiede che le riprese siano state โ€œcompiute fraudolentementeโ€, lโ€™art. 612-ter parla di immagini o video โ€œdestinati a rimanere privatiโ€.

Inoltre, mentre il comma 2 dellโ€™art. 617-septies prevede la clausola di esclusione della punibilitร  se la diffusione โ€œderiva, in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per lโ€™esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronacaโ€, altrettanto non รจ stabilito in relazione allโ€™art. 612-ter. Tale mancanza, tuttavia, potrebbe comportare conseguenze indubbiamente esuberanti, nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi del materiale - sottratto o ripreso con modalitร  occulta o, ancor piรน semplicemente, di cui sia venuto in possesso - a fini di giustizia, e.g.per dimostrare un tradimento in sede civile.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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