Il nuovo divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

Il nuovo divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

Lโ€™art. 10 L. 6/6/2025 n. 82, in vigore dal 1ยฐ luglio 2025, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per lโ€™integrazione e lโ€™armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, istituisce a carico del proprietario o detentore, anche temporaneo, il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione che ne impedisca il movimento nel luogo di detenzione e dimora, salve documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza.ย 

La violazione comporta, come strumento di dissuasione e rieducazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

ย La disciplina della struttura dellโ€™illecito รจ regolata dalle disposizioni del capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689 - i cui principi generali, ai sensi dellโ€™art. 12, si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - concernente il sistema sanzionatorio amministrativo.

Criteri per lโ€™applicazione della sanzioneย 

Lโ€™entitร  della sanzione รจ graduata sulla base di specifici parametri fattuali di commisurazione (art. 11):

โ€ข oggettivi (riguardanti le modalitร  di attuazione del fatto illecito):

- gravitร  della violazione, desunta dalla sua natura e specie;

- lโ€™opera svolta dallโ€™agente per lโ€™eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

โ€ข e soggettivi,

- la personalitร  del trasgressore;

- le condizioni economiche.

Sotto il profilo procedimentale, gli organi accertatori, ivi compresi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (art. 13), senza formalitร  particolari, senza lโ€™assistenza di un legale e in qualsiasi momento, possono porre in essere i seguenti atti di accertamento:

- assumere informazioni utili ad accertare lโ€™illecito da persone, enti e uffici; possono anche interrogare lo stesso trasgressore;ย 

- effettuare rilievi segnaletici, fotografici e descrittivi, consistenti nelle misurazioni, planimetrie, raffigurazioni schematiche che corredano in genere il rapporto - e ogni altra attivitร  od operazione tecnica;

- procedere allโ€™ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.

La violazione, quando รจ possibile, โ€œdeveโ€ essere immediatamente contestata mediante diretta comunicazione dellโ€™addebito al trasgressore. Dellโ€™avvenuta contestazione deve essere redatto apposito verbale, su un modulo contenente i dati relativi al fatto accertato, allโ€™identificazione del trasgressore e alla qualitร  del compilatore, del quale una copia deve essere consegnata allโ€™autore della violazione. Tale verbale costituisce atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civ., dei fatti che il pubblico ufficiale rogante, attesta avvenuti in sua presenza. Per la sua giuridica esistenza, รจ necessaria solo la sottoscrizione dellโ€™accertatore; a nulla rileva, invece, che il trasgressore rifiuti di firmare. In ogni caso, il rifiuto del ritiro o della sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore, deve essere specificamente annotato.ย 

La contestazione consente allโ€™interessato di provvedere alla propria difesa contro unโ€™accusa precisa e circoscritta nei suoi estremi giuridici e di fatto, anche in contraddittorio con il verbalizzante.ย 

Lโ€™omissione della contestazione personale dellโ€™infrazione non costituisce causa di estinzione dellโ€™obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria. Infatti, lโ€™Ufficio cui appartiene lโ€™accertatore, potrร  provvedere entro 90 giorni (se residente in Italia, e 360 gg., se residente allโ€™estero) dallโ€™accertamento, alla notifica, consistente nella consegna di una copia autentica del verbale e nella redazione di una relazione (c.d. relata di notifica) nella quale si dร  atto dellโ€™avvenuta consegna (art. 14).ย 

Modalitร  di estinzione del verbale di accertamento

1) Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, il trasgressore puรฒ chiudere il procedimento amministrativo con il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 1.000 euro (doppio del minimo, piรน favorevole della terza parte del massimo), oltre le spese del procedimento (art. 16).

2) In alternativa, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, lโ€™interessato puรฒ far pervenire al prefetto del luogo in cui รจ stata commessa la violazione, scritti difensivi, unitamente a eventuali documenti e richiesta di essere sentito. Lโ€™autoritร , ricevuto il rapporto dallโ€™organo accertatore (art. 17), considera il materiale probatorio acquisito e dispone tutti gli accertamenti che ritenga opportuni (principio inquisitorio) al fine di verificare lโ€™esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dellโ€™illecito, nonchรฉ la mancanza di circostanze che escludano la responsabilitร  del trasgressore; infine, esperisce il contraddittorio con il ricorrente che ne abbia fatto espressa richiesta. Allโ€™esito dellโ€™istruttoria, se ritiene fondato lโ€™accertamento, emette motivata ordinanza-ingiunzione con cui determina lโ€™ammontare della sanzione, oltre le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica; altrimenti, se ritiene lโ€™accertamento infondato, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art. 18).

Contro lโ€™ordinanza-ingiunzione lโ€™interessato puรฒ proporre opposizione (art. 22) disciplinata dallโ€™art. 6 D.Lgs. 1/9/2011 n. 150 e regolata dal rito lavoro (artt. 413-441 cod. proc. civ.). Il ricorso si propone, a pena di inammissibilitร , nel termine di 30 giorni (per i residenti allโ€™estero il termine รจ elevato a 60 giorni) decorrente dalla data di notifica dellโ€™ordinanza, davanti allโ€™autoritร  giudiziaria ordinaria, nella persona del giudice di pace del luogo in cui รจ stata commessa la violazione.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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