Lโart. 10 L. 6/6/2025 n. 82, in vigore dal 1ยฐ luglio 2025, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per lโintegrazione e lโarmonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, istituisce a carico del proprietario o detentore, anche temporaneo, il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione che ne impedisca il movimento nel luogo di detenzione e dimora, salve documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza.ย
La violazione comporta, come strumento di dissuasione e rieducazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
ย La disciplina della struttura dellโillecito รจ regolata dalle disposizioni del capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689 - i cui principi generali, ai sensi dellโart. 12, si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - concernente il sistema sanzionatorio amministrativo.
Criteri per lโapplicazione della sanzioneย
Lโentitร della sanzione รจ graduata sulla base di specifici parametri fattuali di commisurazione (art. 11):
โข oggettivi (riguardanti le modalitร di attuazione del fatto illecito):
- gravitร della violazione, desunta dalla sua natura e specie;
- lโopera svolta dallโagente per lโeliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
โข e soggettivi,
- la personalitร del trasgressore;
- le condizioni economiche.
Sotto il profilo procedimentale, gli organi accertatori, ivi compresi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (art. 13), senza formalitร particolari, senza lโassistenza di un legale e in qualsiasi momento, possono porre in essere i seguenti atti di accertamento:
- assumere informazioni utili ad accertare lโillecito da persone, enti e uffici; possono anche interrogare lo stesso trasgressore;ย
- effettuare rilievi segnaletici, fotografici e descrittivi, consistenti nelle misurazioni, planimetrie, raffigurazioni schematiche che corredano in genere il rapporto - e ogni altra attivitร od operazione tecnica;
- procedere allโispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.
La violazione, quando รจ possibile, โdeveโ essere immediatamente contestata mediante diretta comunicazione dellโaddebito al trasgressore. Dellโavvenuta contestazione deve essere redatto apposito verbale, su un modulo contenente i dati relativi al fatto accertato, allโidentificazione del trasgressore e alla qualitร del compilatore, del quale una copia deve essere consegnata allโautore della violazione. Tale verbale costituisce atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civ., dei fatti che il pubblico ufficiale rogante, attesta avvenuti in sua presenza. Per la sua giuridica esistenza, รจ necessaria solo la sottoscrizione dellโaccertatore; a nulla rileva, invece, che il trasgressore rifiuti di firmare. In ogni caso, il rifiuto del ritiro o della sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore, deve essere specificamente annotato.ย
La contestazione consente allโinteressato di provvedere alla propria difesa contro unโaccusa precisa e circoscritta nei suoi estremi giuridici e di fatto, anche in contraddittorio con il verbalizzante.ย
Lโomissione della contestazione personale dellโinfrazione non costituisce causa di estinzione dellโobbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria. Infatti, lโUfficio cui appartiene lโaccertatore, potrร provvedere entro 90 giorni (se residente in Italia, e 360 gg., se residente allโestero) dallโaccertamento, alla notifica, consistente nella consegna di una copia autentica del verbale e nella redazione di una relazione (c.d. relata di notifica) nella quale si dร atto dellโavvenuta consegna (art. 14).ย
Modalitร di estinzione del verbale di accertamento
1) Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, il trasgressore puรฒ chiudere il procedimento amministrativo con il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 1.000 euro (doppio del minimo, piรน favorevole della terza parte del massimo), oltre le spese del procedimento (art. 16).
2) In alternativa, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, lโinteressato puรฒ far pervenire al prefetto del luogo in cui รจ stata commessa la violazione, scritti difensivi, unitamente a eventuali documenti e richiesta di essere sentito. Lโautoritร , ricevuto il rapporto dallโorgano accertatore (art. 17), considera il materiale probatorio acquisito e dispone tutti gli accertamenti che ritenga opportuni (principio inquisitorio) al fine di verificare lโesistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dellโillecito, nonchรฉ la mancanza di circostanze che escludano la responsabilitร del trasgressore; infine, esperisce il contraddittorio con il ricorrente che ne abbia fatto espressa richiesta. Allโesito dellโistruttoria, se ritiene fondato lโaccertamento, emette motivata ordinanza-ingiunzione con cui determina lโammontare della sanzione, oltre le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica; altrimenti, se ritiene lโaccertamento infondato, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art. 18).
Contro lโordinanza-ingiunzione lโinteressato puรฒ proporre opposizione (art. 22) disciplinata dallโart. 6 D.Lgs. 1/9/2011 n. 150 e regolata dal rito lavoro (artt. 413-441 cod. proc. civ.). Il ricorso si propone, a pena di inammissibilitร , nel termine di 30 giorni (per i residenti allโestero il termine รจ elevato a 60 giorni) decorrente dalla data di notifica dellโordinanza, davanti allโautoritร giudiziaria ordinaria, nella persona del giudice di pace del luogo in cui รจ stata commessa la violazione.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze