Il nuovo divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

Il nuovo divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

L’art. 10 L. 6/6/2025 n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, istituisce a carico del proprietario o detentore, anche temporaneo, il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione che ne impedisca il movimento nel luogo di detenzione e dimora, salve documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. 

La violazione comporta, come strumento di dissuasione e rieducazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

 La disciplina della struttura dell’illecito è regolata dalle disposizioni del capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689 – i cui principi generali, ai sensi dell’art. 12, si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro – concernente il sistema sanzionatorio amministrativo.

Criteri per l’applicazione della sanzione 

L’entità della sanzione è graduata sulla base di specifici parametri fattuali di commisurazione (art. 11):

• oggettivi (riguardanti le modalità di attuazione del fatto illecito):

– gravità della violazione, desunta dalla sua natura e specie;

– l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

• e soggettivi,

– la personalità del trasgressore;

– le condizioni economiche.

Sotto il profilo procedimentale, gli organi accertatori, ivi compresi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (art. 13), senza formalità particolari, senza l’assistenza di un legale e in qualsiasi momento, possono porre in essere i seguenti atti di accertamento:

– assumere informazioni utili ad accertare l’illecito da persone, enti e uffici; possono anche interrogare lo stesso trasgressore; 

– effettuare rilievi segnaletici, fotografici e descrittivi, consistenti nelle misurazioni, planimetrie, raffigurazioni schematiche che corredano in genere il rapporto – e ogni altra attività od operazione tecnica;

– procedere all’ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.

La violazione, quando è possibile, “deve” essere immediatamente contestata mediante diretta comunicazione dell’addebito al trasgressore. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto apposito verbale, su un modulo contenente i dati relativi al fatto accertato, all’identificazione del trasgressore e alla qualità del compilatore, del quale una copia deve essere consegnata all’autore della violazione. Tale verbale costituisce atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civ., dei fatti che il pubblico ufficiale rogante, attesta avvenuti in sua presenza. Per la sua giuridica esistenza, è necessaria solo la sottoscrizione dell’accertatore; a nulla rileva, invece, che il trasgressore rifiuti di firmare. In ogni caso, il rifiuto del ritiro o della sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore, deve essere specificamente annotato. 

La contestazione consente all’interessato di provvedere alla propria difesa contro un’accusa precisa e circoscritta nei suoi estremi giuridici e di fatto, anche in contraddittorio con il verbalizzante. 

L’omissione della contestazione personale dell’infrazione non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria. Infatti, l’Ufficio cui appartiene l’accertatore, potrà provvedere entro 90 giorni (se residente in Italia, e 360 gg., se residente all’estero) dall’accertamento, alla notifica, consistente nella consegna di una copia autentica del verbale e nella redazione di una relazione (c.d. relata di notifica) nella quale si dà atto dell’avvenuta consegna (art. 14). 

Modalità di estinzione del verbale di accertamento

1) Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, il trasgressore può chiudere il procedimento amministrativo con il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 1.000 euro (doppio del minimo, più favorevole della terza parte del massimo), oltre le spese del procedimento (art. 16).

2) In alternativa, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, l’interessato può far pervenire al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, scritti difensivi, unitamente a eventuali documenti e richiesta di essere sentito. L’autorità, ricevuto il rapporto dall’organo accertatore (art. 17), considera il materiale probatorio acquisito e dispone tutti gli accertamenti che ritenga opportuni (principio inquisitorio) al fine di verificare l’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, nonché la mancanza di circostanze che escludano la responsabilità del trasgressore; infine, esperisce il contraddittorio con il ricorrente che ne abbia fatto espressa richiesta. All’esito dell’istruttoria, se ritiene fondato l’accertamento, emette motivata ordinanza-ingiunzione con cui determina l’ammontare della sanzione, oltre le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica; altrimenti, se ritiene l’accertamento infondato, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art. 18).

Contro l’ordinanza-ingiunzione l’interessato può proporre opposizione (art. 22) disciplinata dall’art. 6 D.Lgs. 1/9/2011 n. 150 e regolata dal rito lavoro (artt. 413-441 cod. proc. civ.). Il ricorso si propone, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni (per i residenti all’estero il termine è elevato a 60 giorni) decorrente dalla data di notifica dell’ordinanza, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella persona del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

Delfina
Author: Delfina

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