Il parcheggiatore abusivo

Il parcheggiatore abusivo

  • La L. 1/8/2003 n. 214, di conversione con modifiche del D.L. 27/6/2003 n. 151, ebbe a introdurre all’interno dell’art. 7 il comma 15-bis.
    La disposizione puniva l’esercizio abusivo, anche avvalendosi o determinando altre persone, dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine con la sanzione pecuniaria da 772 a 3.104 euro; in caso di impiego di minori, la sanzione era raddoppiata.
    A distanza di 14 anni, l’art. 16-bis L. 18/4/2017 n. 48, di conversione con modifiche del D.L. 20/2/2017 n. 14, ha integralmente sostituito la previsione.
    La modifica, nel ricalcare pedissequamente la versione precedente, si è limitata a inasprire i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria, portandoli da 1.000 a 3.500 euro. Detta sanzione era, poi, “aumentata del doppio nel caso di impiego di minori o in caso di reiterazione della violazione”.
    Infine, l’art. 21-sexies L. 1/12/2018 n. 132, di conversione con modifiche del D.L. 4/10/2018 n. 113, ha proceduto alla novellazione integrale del citato comma 15-bis.
    Il nuovo dictum legislativo interviene sia sulla configurazione dell’illecito, sia sull’apparato sanzionatorio.
    Non viene più sanzionato “l’esercizio abusivo” dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine bensì il suo «esercizio senza autorizzazione».
    La sanzione amministrativa pecuniaria invece, viene ridotta (a una somma addirittura inferiore a quella iniziale) sia nel minimo che nel massimo, rispettivamente da 771 a 3.101 euro – oggi, a seguito dell’aggiornamento, da 769 a 3.095 euro.
    La norma, al pari del passato, si apre con la clausola di riserva che rende la fattispecie sussidiaria, in quanto configurabile solo ove il fatto non costituisca reato. Infatti, la pretesa illegittima di denaro portata con illeciti mezzi, minacciando, anche larvatamente, l’automobilista di recare un danno ingiusto al veicolo in caso di mancata corresponsione, integra il delitto di estorsione, di cui all’art. 629 c.p.
    Ma la grande novità recata dalla L. 132/2018 è contenuta nel secondo periodo del nuovo comma 15-bis che introduce un nuovo “reato stradale”.
    Le già previste ipotesi aggravate, ove nell’attività siano impiegati minori o se il soggetto sia già stato sanzionato – in ripetizione specifica dell’illecito – «con provvedimento definitivo», infatti, risultano idonee a trasformare l’illecito amministrativo in un’autonoma ipotesi di reato, presidiato dalla pena dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
    Ai fini della definitività della prima violazione, se di natura penale (impiego di minori), si ha riguardo al passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, se di natura amministrativa – mutuando la previsione di cui all’art. 126-bis c. 2 – si ha riguardo al fatto che:
  • sia stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria – che determina la chiusura del procedimento amministrativo sanzionatorio;
  • siano decorsi i termini per il pagamento o per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali – di talché il verbale costituisce titolo esecutivo ex art. 203 c. 3;
  • i ricorsi siano stati respinti con provvedimento inoppugnabile – che, quindi, diventa esecutivo. Ne deriva che, essendo prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, al contravventore non risulta consentito estinguere il reato mediante ricorso all’oblazione – nemmeno quella di cui all’art. 162-bis c.p.
    La nuova contravvenzione è strutturata sulla falsariga di quella già prevista dall’art. 116 c. 15, II periodo, C.d.S. in relazione alla guida senza patente reiterata che resta, tuttavia, punita con la sola pena detentiva dell’arresto fino a 1 anno.
    Da ultimo, al fine di garantire margini di efficacia alla norma, il comma 15-bis prevede sempre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del provento dell’attività illecita, da effettuarsi secondo la procedura di cui all’art. 213.
    La prodromica misura cautelare del sequestro risulta, tuttavia, di difficile attuazione, stante il fatto che, per la ricerca delle somme percepite, non è ammessa la perquisizione personale.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

[av_heading heading=’ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote’ size=” subheading_active=’subheading_above’ subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” id=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]
Ricevi i nostri nuovi articoli direttamente nella tua E-Mail

[av_mailchimp list=’69699d0904′ on_send=” sent=’Grazie per esserti iscritto alla nostra newsletter!’ link=’manually,http://’ color=” hide_labels=’aviaTBhide_labels’ id=” custom_class=” av_uid=’av-kinf8qfg’]

ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE D'ITALIA © 2019 – All Rights Reserved.