Il reato di guida in stato di ebbrezza prescinde dal veicolo usato

Il reato di guida in stato di ebbrezza prescinde dal veicolo usato

La sentenza 17/11/2025 n. 37391, pronunciata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione, offre l’occasione per fare il punto sul delicato tema del reato di pericolo presunto di cui all’art. 186 C.d.S.  

La massima della Corte di Cassazione  

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in

ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli.

Il caso. 

Il Tribunale riconosceva responsabile l’imputato del reato di cui all’art. 186 c. 2, lett. b) e 2-bis C.d.S., per aver guidato un monopattino elettrico in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche e di avere provocato un incidente stradale.

La Corte di appello confermava la pronuncia.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non potendo ritenersi che il monopattino rientri nella categoria dei veicoli; il richiamo all’art. 1 c. 75-quinquies L. 160/2019 risulterebbe inconferente, stante che la legge riguarda il bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 che non può trovare applicazione in ambito penale e non può essere utilizzata per ampliare, nemmeno in un’ottica interpretativa, il novero dei veicoli per cui è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza. Peraltro, l’estensione dell’applicazione dell’art. 186 C.d.S. alla categoria dei monopattini comporterebbe una evidente violazione dell’art. 14 delle preleggi, che vieta l’applicazione analogica delle norme penali. 

 

Le osservazioni della Cassazione.

La Corte opera una preliminare ricognizione del contesto normativo di riferimento. 

I monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni (art. 1 C.d.S.).

Nella nozione di veicolo (art. 46 c. 1 C.d.S.) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo; sono considerati veicoli i velocipedi (art. 47 C.d.S.), a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini base alla previsione di cui all’art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019.

Pertanto, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza.

L’assunto della pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un veicolo elettrico del tipo “monopattino” è destituita di fondamento. 

Premessa l’equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (cfr., Cass. Pen., sez. IV, 23/06/2023, n. 34352).

Infatti, integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo. 

La Corte afferma, quindi, il principio in diritto secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione dell’espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1 c. 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli.

Infondate risultano le argomentazioni che afferiscono all’inapplicabilità in campo penale delle norme contenute nella legge di bilancio per l’anno 2020. Con la norma che ha equiparato i monopattini ai velocipedi, art. 1 c. 75-quinquies, L. 160/2019, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, non è stata introdotta una nuova fattispecie penale ma, per volontà legislativa, è stata prevista la formale equiparazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi e, dunque, l’estensione ai primi della disciplina contenuta nel codice della strada riguardante i velocipedi.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato. 

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

Delfina
Author: Delfina

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