Il tamponamento da parte della Polizia Municipale del veicolo fuggiasco integra un’operazione di pubblica sicurezza

Il tamponamento da parte della Polizia Municipale del veicolo fuggiasco integra un’operazione di pubblica sicurezza  

L’ordinanza 25/2/2025 n. 4963, sebbene pronunciata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, in quanto afferente il risarcimento danni, offre l’occasione per fare il punto sul delicato tema concernente la scriminante dell’adempimento del dovere.    

La massima della Corte di Cassazione  

La condotta di guida dell’agente di polizia municipale è risultata doverosa ed è quindi scriminata dall’art. 51 c.p.: lo scontro tra veicoli è qui una occasionale modalità dell’operazione di pubblica sicurezza, nell’ambito della più ampia fattispecie oggetto di esame, non diversamente da quanto potrebbe valutarsi se l’agente di polizia, tentando di arrestare un malvivente colto in flagranza di reato, sia rimasto coinvolto in una violenta colluttazione (riportando lesioni).

Il caso. 

Due operatori di Polizia Municipale in servizio a bordo del veicolo di servizio, azionati i dispositivi di emergenza, si ponevano all’inseguimento di un veicolo il cui conducente, che non si era fermato ai controlli, procedeva a forte velocità onde sottrarsi all’organo di polizia, speronando i veicoli posti lungo la via e mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. 

Dall’accertamento fattuale operato in corso di causa, gli agenti “al fine di fermare la folle corsa del soggetto costituente pericolo attuale di un danno grave alla persona”, entravano in collisione con la vettura fuggiasca, tamponandola, e all’esito dell’impatto, riportavano lesioni personali. 

Il Giudizio riguarda, quindi, il risarcimento danni degli operatori da parte del conducente e del proprietario del veicolo che, sfornito di copertura assicurativa, veniva esteso all’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

 

Le osservazioni della Cassazione.

La collisione tra i due veicoli non si limita ad integrare un mero incidente stradale, ma va inquadrata nell’ambito dell’operazione di pubblica sicurezza effettuata dagli operatori della polizia municipale, avendo essi agito nell’adempimento di un dovere, ai sensi dell’art. 51 c.p.

Infatti, per quanto - in base alla L. 7/3/1986 n. 65, recante Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale e al D.M. 4/3/1987 n. 145, recante Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza - gli agenti di Polizia Locale non siano di per sé considerabili come agenti di pubblica sicurezza, essi possono acquisire tale qualità con decreto prefettizio se addetti, tra l’altro, al servizio di polizia stradale, così esercitando le funzioni di cui all’art. 11 C.d.S. 

In ogni caso - a prescindere dalla verifica in concreto in capo agli agenti di tale qualità - non v’è dubbio che gli agenti di Polizia Municipale sono gravati da un generale dovere di vigilanza, nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella tutela delle persone e dei beni, non connesso ad alcuna specifica operazione di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, sicché incombe sugli stessi l'obbligo di intervenire quando sussistano situazioni dagli inequivoci ed oggettivi connotati di gravità e urgenza.

Ne deriva che, dopo aver riscontrato una serie di violazioni alle norme del codice della strada da parte del conducente, gli agenti si sono doverosamente attivati per fermarlo e identificarlo, onde procedere anche alle necessarie contestazioni, rilevanti tanto sia sul piano amministrativo, che penale. 

La circostanza che il conducente si sia dato alla fuga, speronando alcune autovetture poste lungo la via e mettendo a repentaglio la pubblica incolumità, violando, quindi, anche l’art. 192 C.d.S., che obbliga coloro che circolano sulle strade a fermarsi all'invito di polizia stradale, ha rafforzato l’intervento risolutivo della forza pubblica, peraltro effettuato “con condotta proporzionata al pericolo”, ossia senza che nella specie venissero messi a rischio beni o valori di rango (anche costituzionale) superiore. 

D’altronde, il prevenuto conduceva un veicolo senza patente di guida poiché quella esibita era contraffatta, si era rifiutato di sottoporsi ai controlli dell’alcoltest, percorreva la carreggiata in contromano, ad alta velocità, speronando altri veicoli e mettendo in pericolo l’incolumità dei pedoni e conducenti dei veicoli limitrofi alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa”.

L’attivazione del controllo motorizzato della polizia locale ha costituito, quindi, una condotta finalizzata ad assicurare la realizzazione dei compiti inerenti alla vigilanza sulla circolazione stradale, come testimoniato anche dall’attivazione dei dispositivi di allarme che, ai sensi dell’art. 177 c. 2 C.d.S., esonerano dal rispetto degli obblighi, i divieti, le limitazioni  le prescrizioni e delle norme di comportamento, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

In conclusione, la collisione determinata dalla scelta operativa dell’agente di polizia non costituisce fatto illecito, pacifica essendo nella specie la proporzionalità della condotta.

Avv. Fabio Piccioni

del Foro di Firenze

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