La responsabilità del gestore della struttura ricettiva prescinde dall’effettivo incasso dell’imposta di soggiorno 

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La responsabilità del gestore della struttura ricettiva prescinde dall’effettivo incasso dell’imposta di soggiorno 

Con ordinanza del 23/1/2026 n. 1527, le Sezioni Unite, nell’esaminare il regime di giurisdizione applicabile alle controversie concernenti il mancato versamento dell’imposta di soggiorno, ricostruiscono la qualifica del gestore della struttura ricettiva.

I fatti di causa

La Procura regionale della Corte dei conti citava una società a responsabilità limitata in liquidazione giudiziale e il suo amministratore unico ed ex legale rappresentante, dinanzi alla Sezione giurisdizionale per sentirli condannare, in solido, al pagamento delle somme in favore di un Comune, che nel frattempo aveva formulato istanza di ammissione del credito al passivo della procedura, a titolo di danno erariale corrispondente all’ammontare dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera negli anni 2022 e 2023 e non versata.

L’amministratore unico proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 16 codice di giustizia contabile e dell’art. 41 c.p.c., chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. 

La decisione

La Corte procede alla preliminare ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale della fattispecie.

L’art. 180 c. 3 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, mediante l’introduzione nell’art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che disciplina l’Imposta di soggiorno, del comma 1-ter, ha assegnato al gestore della struttura ricettiva – prima inquadrabile come agente contabile (in tal senso Sezioni unite, ordinanza 24/7/2018 n. 19654) – l’espressa qualifica giuridica di “responsabile per il pagamento dell’imposta”. 

La successiva efficacia retroattiva assegnata alla novella (anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020) dalla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 5-quinquies D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, costituisce indice della voluntas legis di un mutamento di paradigma nei rapporti tra albergatore ed Ente impositore.

Ne deriva che, dal punto di vista sostanziale, il responsabile d’imposta risulta persona estranea al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia assegnatogli ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria.

L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale “dipendente”, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al contribuente, quale soggetto passivo dell’imposta; la responsabilità dell’albergatore è calibrata sull’imposta dovuta dal cliente, a prescindere dall’effettivo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

Sotto il profilo procedurale, è stata stabilita l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica e prevedendo specifiche sanzioni per il caso di omessa o infedele dichiarazione, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (somma dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, concernente le sanzioni amministrative tributarie.

In tal modo, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a suo carico un’obbligazione solidale discendente che prescinde dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente. 

La novella rappresentata dal D.L. 34/2020 ha, quindi, modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo che, da ausiliario dell’Ente locale tenuto alla riscossione, è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio.

In conclusione, come affermato dalla Sezione tributaria della Suprema Corte, il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria, destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali. In tal senso, anche la Sezione penale della Corte che ha escluso che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato, per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo.

Sulla base di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con difetto della giurisdizione del giudice contabile.

 

Avv. Fabio Piccioni

del Foro di Firenze

Delfina
Author: Delfina