A distanza di ventโanni dalla L. 20/7/2004 n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonchรฉ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, che aveva inserito nel libro II del codice penale un titolo IX-bis recante una gamma di delitti contro il sentimento per gli animali, la L. 6/6/2025 n. 82, in vigore dal 1ยฐ luglio 2025, apporta una serie di Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per lโintegrazione e lโarmonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
Lโarticolato normativo percorre due linee di intervento:ย
- da un lato, il (consueto) obiettivo di inasprire il trattamento sanzionatorio, innalzando il quantum dei limiti edittali delle sanzioni;ย
- dallโaltro, un piรน ampio intento di razionalizzazione e di ammodernamento dei reati. ย
I delitti contro gli animaliย
La novella rettifica la rubrica del Titolo IX-bis che, previa espunzione del riferimento al sostantivo โsentimentoโ, viene rinominata in โDelitti contro gli animaliโ. In tal modo, il bene giuridico oggetto di tutela diventa, in via immediata e diretta, lโanimale, titolare di diritti intrinseci, e non piรน l'uomo, colpito nel sentimento di pietas in relazione ai fenomeni di violenza verso la res (animale) su cui ricade la condotta criminosa.
Lโuccisione di animaliย
Art. 544-bis
Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltร o senza necessitร , cagiona la morte di un animale รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.ย
Se il fatto รจ commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dellโanimale, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
Il reato comune, a forma libera, di cui allโart. 544-bis c.p. incrimina la condotta dolosa, tanto commissiva quanto omissiva, di animalicidio consistente nel cagionare la morte di qualsiasi animale, anche di proprietร , per:
- โcrudeltร โ - id est con modalitร o motivi che urtano la sensibilitร umana, mediante inflizione allโanimale di gravi sofferenze per mera brutalitร ;
- o โsenza necessitร โ di soddisfare un bisogno umano, o per scopi autorizzati, incluso evitare un pericolo imminente o impedire lโaggravamento di un danno alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, altrimenti inevitabile, che si distingue dallo stato di necessitร di cui allโart. 54 c.p. ย
Il proprietario dellโanimale ucciso รจ legittimato a costituirsi parte civile nel processo per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dallโordinamento.
La novella prevede lโinnalzamento della pena della reclusione da (4 a) 6 mesi a (2 anni) 3 anni e aggiunge la pena pecuniaria della multa da 5.000 a 30.000 euro.ย
Viene, inoltre, inserito un secondo comma, recante unโaggravante speciale, a effetto speciale, ai sensi del quale, se il fatto รจ commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena รจ della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.ย
Il maltrattamento di animali
Art. 544-ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltร o senza necessitร , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche รจ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.ย
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.ย
La pena รจ aumentata della metร se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
Il reato comune di cui allโart. 544-ter c.p., che incrimina una pluralitร di condotte dolose alternative ed equivalenti, si qualifica come reato di mera condotta o reato di evento, a seconda della modalitร di realizzazione per crudeltร o senza necessitร :ย
- cagionare una lesione a un animale;
- ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.ย
Il secondo comma punisce allo stesso modo, anche le condotte verso gli animali di:ย
- somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate,ย
- sottoposizione a trattamenti dannosi per la salute.ย
Il terzo comma prevede lโaumento di pena della metร se dai fatti di cui al primo comma derivi la morte, non voluta, dellโanimale.
La riforma interviene prevedendo la trasformazione della pena alternativa - reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro - con quella congiunta della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della pena pecuniaria, mantenuta invariata.ย
Viene, inoltre, estesa la maggior pena prevista al verificarsi dellโevento morte dellโanimale, disciplinato dal terzo comma, anche alle ipotesi di cui al secondo comma, consistenti nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e nella sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze