La rinnovata tutela degli animali

La rinnovata tutela degli animali

A distanza di ventโ€™anni dalla L. 20/7/2004 n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonchรฉ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, che aveva inserito nel libro II del codice penale un titolo IX-bis recante una gamma di delitti contro il sentimento per gli animali, la L. 6/6/2025 n. 82, in vigore dal 1ยฐ luglio 2025, apporta una serie di Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per lโ€™integrazione e lโ€™armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

Lโ€™articolato normativo percorre due linee di intervento:ย 

- da un lato, il (consueto) obiettivo di inasprire il trattamento sanzionatorio, innalzando il quantum dei limiti edittali delle sanzioni;ย 

- dallโ€™altro, un piรน ampio intento di razionalizzazione e di ammodernamento dei reati. ย 

I delitti contro gli animaliย 

La novella rettifica la rubrica del Titolo IX-bis che, previa espunzione del riferimento al sostantivo โ€œsentimentoโ€, viene rinominata in โ€œDelitti contro gli animaliโ€. In tal modo, il bene giuridico oggetto di tutela diventa, in via immediata e diretta, lโ€™animale, titolare di diritti intrinseci, e non piรน l'uomo, colpito nel sentimento di pietas in relazione ai fenomeni di violenza verso la res (animale) su cui ricade la condotta criminosa.

Lโ€™uccisione di animaliย 

Art. 544-bis

Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltร  o senza necessitร , cagiona la morte di un animale รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.ย 

Se il fatto รจ commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dellโ€™animale, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Il reato comune, a forma libera, di cui allโ€™art. 544-bis c.p. incrimina la condotta dolosa, tanto commissiva quanto omissiva, di animalicidio consistente nel cagionare la morte di qualsiasi animale, anche di proprietร , per:

- โ€œcrudeltร โ€ - id est con modalitร  o motivi che urtano la sensibilitร  umana, mediante inflizione allโ€™animale di gravi sofferenze per mera brutalitร ;

- o โ€œsenza necessitร โ€ di soddisfare un bisogno umano, o per scopi autorizzati, incluso evitare un pericolo imminente o impedire lโ€™aggravamento di un danno alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, altrimenti inevitabile, che si distingue dallo stato di necessitร  di cui allโ€™art. 54 c.p. ย 

Il proprietario dellโ€™animale ucciso รจ legittimato a costituirsi parte civile nel processo per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dallโ€™ordinamento.

La novella prevede lโ€™innalzamento della pena della reclusione da (4 a) 6 mesi a (2 anni) 3 anni e aggiunge la pena pecuniaria della multa da 5.000 a 30.000 euro.ย 

Viene, inoltre, inserito un secondo comma, recante unโ€™aggravante speciale, a effetto speciale, ai sensi del quale, se il fatto รจ commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena รจ della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.ย 

Il maltrattamento di animali

Art. 544-ter

Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltร  o senza necessitร , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche รจ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.ย 

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.ย 

La pena รจ aumentata della metร  se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Il reato comune di cui allโ€™art. 544-ter c.p., che incrimina una pluralitร  di condotte dolose alternative ed equivalenti, si qualifica come reato di mera condotta o reato di evento, a seconda della modalitร  di realizzazione per crudeltร  o senza necessitร :ย 

- cagionare una lesione a un animale;

- ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.ย 

Il secondo comma punisce allo stesso modo, anche le condotte verso gli animali di:ย 

- somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate,ย 

- sottoposizione a trattamenti dannosi per la salute.ย 

Il terzo comma prevede lโ€™aumento di pena della metร  se dai fatti di cui al primo comma derivi la morte, non voluta, dellโ€™animale.

La riforma interviene prevedendo la trasformazione della pena alternativa - reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro - con quella congiunta della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della pena pecuniaria, mantenuta invariata.ย 

Viene, inoltre, estesa la maggior pena prevista al verificarsi dellโ€™evento morte dellโ€™animale, disciplinato dal terzo comma, anche alle ipotesi di cui al secondo comma, consistenti nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e nella sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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