La sospensione breve della patente in caso di accertamento e verbalizzazione differita

L’art. 4 c. 2 L. 177/2024, ha introdotto nel Codice della Strada il nuovo art. 218-ter, che disciplina la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in relazione al punteggio.

In caso di violazione alle norme di comportamento, nominatim individuate, commessa da conducente la cui patente risulti dall’A.N.A.G. avere un punteggio inferiore a 20, si applica una sospensione breve della patente. 

Il numerus clausus di infrazioni, concerne 15 ipotesi che vanno dalla circolazione contromano, al semaforo rosso, alla violazione della distanza di sicurezza, al mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, all’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, fino al mancato rispetto delle regole di comportamento previste a carico dei conducenti nei confronti dei pedoni.

La durata (fissa) della sospensione è stabilita per un periodo di: 

– 7 giorni, nel caso in cui il conducente possegga un budget di punteggio tra 19 e 10; 

– 15 giorni, nel caso in cui il conducente possegga un budget di punteggio tra 9 e 1.

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il relativo ritiro della patente di guida, ex artt. 222 e 223, la durata è raddoppiata (rispettivamente a 14 e 30 giorni) nell’ipotesi in cui il conducente abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale. 

L’applicabilità della sanzione è estesa anche ai titolari di patente rilasciata all’estero che commettano le violazioni presupposto nel territorio dello Stato.

Si applicano le disposizioni previste in materia di sospensione ordinaria della patente, dall’art. 218 cc. 1 e 2, dal II all’VIII periodo, ai soli fini del rilascio del permesso di guida a ore, cui provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione.

Tuttavia, in deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente non richiede l’adozione di apposita ordinanza da parte del prefetto, in quanto deriva come conseguenza automatica della violazione. 

Infatti, la sospensione breve è applicata direttamente dall’agente accertatore che, all’esito della contestazione immediata dell’illecito, provvede al ritiro della patente, che viene conservata presso l’ufficio o comando di riferimento, per essere restituita, all’interessato o a un suo delegato, al termine del periodo previsto, che decorre dal giorno del ritiro.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 218-ter, l’applicazione della sospensione breve è limitata al caso in cui “il conducente sia stato identificato al momento in cui è stata commessa la violazione”.

Laddove non si sia potuto, “per qualsiasi causa”, procedere al ritiro della patente, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

In merito, il Ministero dell’Interno, con parere interpretativo reso il 10/3/2025, ha affermato che 

il requisito dell’identificazione, che deve avvenire al momento in cui viene commessa la violazione, ha lo scopo di applicare la sanzione nell’immediatezza del fatto, attesa la celerità della sua procedura di applicazione. 

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione della norma, risulta necessario e sufficiente che vi sia identità temporale tra il momento dell’identificazione del trasgressore e quello dell’accertamento della violazione.

Infatti, è con l’accertamento che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo. 

Conseguentemente, se risulta da escludere l’applicabilità della sospensione breve quando il conducente sia stato identificato in un momento successivo alla commissione o all’accertamento della violazione, la sanzione accessoria risulta applicabile quando il conducente sia identificato al momento dell’accertamento, anche se questo avvenga in epoca successiva alla commissione della violazione.

In conclusione, il Ministero ritiene ammissibile l’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente risulta identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro. 

Analogamente, la sanzione accessoria risulta applicabile per una violazione dell’art. 174 C.d.S. commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del cronotachigrafo e del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.

Resta, invece, esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore sia identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all’art. 126-bis C.d.S.

Ai sensi del comma 7, anche la sospensione breve è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione.

La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente, anche in caso di utilizzo non conforme del permesso di guida a ore, è sanzionata al pari dell’omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria: sanzione pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro, cui conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione, in luogo del fermo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

La sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione rientrante nel cluster di riferimento, non sia già prevista, come conseguenza della reiterazione del biennio, l’applicazione della sospensione ordinaria.

Ne deriva che, in caso di concorso delle due sanzioni accessorie trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

Delfina
Author: Delfina

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