L’art. 590-bis c.p. contempla il delitto autonomo di lesioni personali stradali gravi o gravissime, integralmente sostituito dalla L. 26/9/2023 n. 138, che ne ha esteso la disciplina alle lesioni nautiche.
Le lesioni sono “gravi” (art. 583 c. 1 c.p.), quando:
- “dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni”;
- “il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”.
Le lesioni “gravissime” (art. 583 c. 2 c.p.), richiedono:
- “una malattia certamente o probabilmente insanabile”;
- “la perdita di un senso”;
- “la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.
Le diverse fattispecie di lesioni gravi e gravissime stradali risultano speculari a quelle previste per l’omicidio stradale: tre livelli sanzionatori di diversa entità, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata - rispettivamente commi 1; 4 e 5; 2 e 3 - cui si affiancano un’aggravante a effetto comune - recata dal comma 6 - un’attenuante a effetto speciale - recata dal comma 6 - e un’aggravante a effetto speciale - recata dall’art. 590-ter c.p.
Il comma 9, introdotto dall’art. 2 c. 1 lett. c) D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), in ottemperanza al criterio di delega di cui all’art. 15 c. 1 lett. a) L. 134/2021, recependo il monito della Consulta, ha operato una deprocedibilizzazione, prevedendo la punibilità a querela del delitto, a condizione che non ricorrano aggravanti previste dall’art. 590-bis, id est i commi da 1 a 6.
Ne è derivata una tripartizione del rito per il delitto di lesioni stradali:
1) le lesioni lievi, produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell’organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno, restano disciplinate dal comma 1 dell’art. 590 c.p., punibile a querela e devoluto, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, alla cognizione ratione materiae del Giudice penale di Pace, che applica la pena della multa da 258 a 2.582 euro;
2) le lesioni gravi o gravissime, non aggravate, di cui alle ipotesi recate dai commi 1, 7 e 8 dell’art. 590-bis, risultano procedibili a querela e rientrano nella competenza del Tribunale monocratico;
3) le lesioni gravi o gravissime, aggravate ai sensi dell’art. 590-bis commi 2, 3, 4, 5 e 6, ma anche dell’art. 590-ter, restano procedibili d’ufficio e rientrano nella competenza del Tribunale monocratico.
La previsione è stata oggetto di plurime modifiche da parte della L. 25 novembre 2024 n. 177, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L’estensione del comma 1
L’art. 2 c. 3 L. 177/2024 inserisce nel comma 1 un periodo che estende la pena prevista per il delitto contro l’incolumità individuale, a carico di chi abbia abbandonato animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, condotta dalla quale sia conseguito un incidente stradale che abbia cagionato l’evento lesivo.
Come già osservato in relazione all’omicidio stradale, la ratio della previsione sembra rinvenibile nell’esigenza di scongiurare il verificarsi di quelle situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale che potrebbero derivare dall’abbandono degli animali.
Tuttavia, si rileva che poiché la nuova previsione è parificata all’ipotesi base, risulta automaticamente procedibile a querela.
La sostituzione del comma 2
L’art. 1 c. 2 lett. b) L. 177/2024 procede all’integrale sostituzione del testo del comma 2, mantenendo il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, con espunzione del richiamo all’art. 187 C.d.S., il quale punisce, ormai, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Ne deriva, anche in questo caso, una difformità di verifica della condotta censurata tra codice penale e codice della strada: per rispondere dell’ipotesi di delitto di evento contro l’incolumità individuale, non sarà sufficiente l’integrazione della (nuova versione della) contravvenzione di pericolo contro l’incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente.
La nuova ipotesi di confisca
L’art. 22 c. 2 L. 177/2024 nell’inserire un III periodo al comma 12 dell’art. 143, dispone, nel caso di circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi, in ogni altro caso di limitata visibilità o quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, da cui derivi un incidente con “lesioni personali gravi o gravissime”, l’applicazione della confisca del veicolo.
L’ipotesi risulta incoerentemente riferibile all’incidente con lesioni personali gravi o gravissime, e non con “lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze