Le nuove definizioni stradali

Le nuove definizioni stradali

L'art. 49 c. 5-ter lett. b) D.L. 16/7/2020 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020 n. 120, ha inserito nellโ€™art. 3 C.d.S. tre nuove definizioni stradali e di traffico.

Il novellato n. 12-bis) - giร  introdotto dallโ€™art. 229 c. 3 D.L. 19/5/2020 n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020 n. 77 - reca la definizione di Corsia ciclabile, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente contraddistinta e delimitata da una striscia bianca continua, destinata alla circolazione dei velocipedi (nel senso di marcia previsto).

La corsia, previa delimitazione con strisce bianche discontinue, puรฒ essere impegnata anche da altri veicoli:

- per brevi tratti, laddove le dimensioni della carreggiata non consentano di ricavare una corsia a uso esclusivo; in tal caso essa รจ parte della corsia veicolare (definizione, tuttavia, inesistente);

- dai veicoli del trasporto pubblico collettivo per effettuare la fermata, quando la corsia risulti sovrapposta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 Reg. C.d.S.

Infine, la corsia รจ valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale con qualsiasi inclinazione.

La corsia ciclabile si distingue dalla โ€œpista ciclabileโ€ che, ai sensi del n. 39), costituisce la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

Ai sensi del nuovo comma 4-ter dellโ€™art. 145 C.d.S. - introdotto dal'art. 49 c. 5-ter lett. l) D.L. 76/2020 - i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle โ€œcorsie ciclabiliโ€, lungo le strade urbane. In caso di violazione, sulla base del combinato disposto di cui ai commi 10 e 11, si applica la sanzione pecuniaria da 167 a 665 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Viene, inoltre, aggiunto il nuovo n. 12-ter), recante la definizione di Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Si tratta della parte longitudinale posta a sinistra di una carreggiata urbana a senso unico di marcia, appositamente contraddistinta e delimitata da una striscia bianca discontinua, valicabile e a uso promiscuo, idonea a consentire la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia. La corsia ciclabile รจ parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.

Ai sensi della nuova lett. i-bis) del comma 1 dellโ€™art. 7 C.d.S. - introdotta dallโ€™art. 49 c. 5-ter lett. c) D.L. 76/2020 - la corsia puรฒ essere posizionata sulle strade classificate come urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali e sugli itinerari ciclopedonali.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis dellโ€™art. 150 C.d.S. - introdotto dal'art. 49 c. 5-ter lett. n) D.L. 76/2020 - lungo le strade urbane a senso unico, in cui รจ consentita la circolazione a โ€œdoppio senso ciclabileโ€, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla โ€œcorsia ciclabile per doppio senso ciclabileโ€. In caso di violazione della nuova disposizione, si applica, ai sensi del comma 4, la sanzione pecuniaria da 42 a 173 euro.

Viene, infine, inserito il nuovo n. 58-bis), che introduce la definizione di Zona scolastica, quale zona urbana in prossimitร  della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui รจ garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine - che dovranno essere appositamente previsti allโ€™interno del regolamento di esecuzione, da aggiornarsi ai sensi dellโ€™art. 49 c. 5-decies del D.L. 76/2020.

Ai sensi del nuovo comma 11-bis dellโ€™art. 7 C.d.S. - introdotto dallโ€™art. 49 c. 5-ter lett. c) D.L. 76/2020 - nelle zone scolastiche puรฒ essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonchรฉ dei veicoli a servizio delle persone invalide titolari del contrassegno di parcheggio per disabili (di cui all'art. 381 c. 2 Reg. C.d.S.), in orari e con modalitร  definite con ordinanza del Sindaco. In caso di violazione delle citate prescrizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 13-bis, id est il pagamento di una somma da 168 a 678 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

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