Premessa
Il giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada è disciplinato dall’art. 204-bis C.d.S., il quale reca rinvio alle modalità previste dall’art. 7 D.Lgs. 1/9/2011 n. 150, che, nel richiamare, a sua volta, le norme del rito lavoro, previsto dal Titolo IV del Libro II del codice di rito civile (artt. 413-441 c.p.c.), dà luogo a un fenomeno di integrazione automatica della disciplina.
Il D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) ha introdotto un terzo comma nell’art. 127 c.p.c. che detta una disposizione di principio ai sensi della quale il giudice può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.
In tal senso, il nuovo art. 127-ter c.p.c. disciplina la sostituzione dell’udienza, anche su richiesta di tutte le parti costituite, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal P.M. e dagli ausiliari. Tuttavia, grazie all’aggiunta recata dal D.Lgs. 31/10/2024 n. 164 (c.d. correttivo Cartabia), l’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti sia prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte può opporsi entro 5 giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. In ogni caso, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i termini previsti possono essere abbreviati dal giudice, previa enunciazione dei motivi. Nel caso di udienza di discussione, laddove una delle parti si opponga, il giudice deve procedere a revocare il provvedimento sostitutivo e a fissare l’udienza pubblica.
Il giudice provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note; se nessuna delle parti deposita le note, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza; conseguentemente, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine, si considera letto in udienza, circostanza che consente il rispetto della previsione di cui all’art. 429 c. 1, I periodo, c.p.c.
Il tema di indagine
La sentenza 30/6/2025 n. 17603, pronunciata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, affronta l’interrogativo se l’udienza a trattazione scritta, di cui all’art. 127-ter c.p.c., sia applicabile al rito lavoro.
I problemi giuridici sottesi.
Due sono state le ragioni, di ordine pratico-concettuale, poste in contrasto con l’estensione del modulo sostitutivo:
– la sostituzione dell’udienza di discussione col deposito di note scritte mal si concilierebbe con la previsione circa la necessaria lettura del dispositivo in udienza;
– l’art. 127-ter c.p.c,, mal si concilierebbe col fine di sostituzione dell’udienza di discussione orale, nella quale, subito dopo la discussione orale (art. 429 c.p.c.) è pronunciata la sentenza previa lettura del dispositivo; circostanza che implica che nella causa di lavoro le parti debbano poter esporre direttamente al giudice le proprie ragioni e argomentazioni al di là dell’enunciazione di semplici conclusioni e istanze.
In giurisprudenza si è delineato un problema a proposito dell’onere di tempestivo deposito del provvedimento completo di motivazione, avendo un indirizzo opinato che non è affetta da nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltre il termine di 10 giorni dalla data dell’udienza di discussione e senza aver provveduto al deposito telematico del dispositivo, a fronte, invece, di altro indirizzo che ha ritenuto che nel caso in cui l’udienza pubblica di discussione sia stata sostituita dalla trattazione scritta, l’omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell’udienza equivale alla sua mancata lettura e determina la nullità della sentenza.
Le osservazioni della Cassazione.
Le Sezioni Unite osservano che il problema appare recessivo, perché il secondo indirizzo può considerarsi minoritario.
Risulta, infatti, possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro, salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta.
Difatti, quando l’iter processuale richiede un chiarimento in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deve essere recuperato in funzione del principio del contraddittorio.
Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell’art. 127-ter, nella fictio imposta dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all’udienza; ma se in tali note manchino espresse “istanze e conclusioni” il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l’udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è certo l’intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti, mentre, se risulta chiaro l’intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del IV comma.
In conclusione, rilevato che l’art. 127-ter c.p.c. non risulta incompatibile, in linea di principio, con le peculiarità del processo del lavoro, e osservata la necessità di adattare la norma coordinandola con i caratteri delle disposizioni processual-lavoristiche, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
Con riferimento all’art. 127-ter c.p.c. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
(i) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità;
(iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze