Con la sentenza 21/10/2025 n. 154 il Giudice delle leggi ha rigettato 4 gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 c. 2 e, in via consequenziale, dell’art. 5 D.Lgs. 15/1/2016 n. 8, in riferimento all’art. 76 Cost., nonché dell’art. 116 c. 15 C.d.S., in riferimento agli artt. 3, 25 c. 2 e 27 c. 3 Cost., sollevate dal Tribunale di Firenze, chiamato a giudicare un soggetto imputato del reato di guida senza patente con recidiva infrabiennale.
- Il dubbio avanzato in via principale riguardava l’eccesso di delega del D.Lgs. 8/2016 - nella parte in cui, dopo aver disposto che la depenalizzazione dei reati sanzionati con la sola pena pecuniaria si applica anche a quelli che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con pena detentiva, “sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria”, precisa che “in tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” - rispetto ai principi e criteri direttivi recati dalla delega recata dalla L. 28/4/2014 n. 67.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondato tale dubbio, rilevando che il legislatore delegato, nell’attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale di depenalizzazione recata dalla legge delega, così valorizzando le generali finalità di deflazione del sistema penale sottese alla legge di delegazione, ha, tuttavia, lasciato doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati, per le quali la normativa prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche (o soltanto) la pena detentiva. Infatti, tali fattispecie non sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di operatività della depenalizzazione alla sola fattispecie base.
- In via subordinata, il rimettente aveva censurato la rilevanza penale della guida senza patente in caso di recidiva infrabiennale, per violazione dei principi di eguaglianza, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena, in quanto fa dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per ogni altra persona resta sanzionato solo in via amministrativa, da una condizione soggettiva dell’agente, priva di incidenza sull’offesa al bene giuridico protetto, configurando una responsabilità penale cosiddetta “d’autore”; inoltre, la disposizione censurata enfatizzerebbe oltre misura il peso della recidiva sul piano sanzionatorio.
La Consulta ha giudicato non fondata la censura, sottolineando che, nel caso in esame, la precedente condotta che viene in rilievo non risulta priva di correlazione con la condotta di guida senza patente, essendo costituita proprio dalla commissione, definitivamente accertata, del medesimo illecito. Inoltre, la recidiva (rectius la reiterazione dell’illecito), per assumere rilievo agli effetti dell’art. 116 c. 15 C.d.S. deve manifestarsi in un arco temporale circoscritto a soli 2 anni. Tale accertamento, dunque, non assume le fattezze di un marchio incancellabile. Resta, inoltre, escluso un fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito, visto che la guida senza patente rappresenta un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un’attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale e per l’incolumità delle persone e delle cose, in difetto del titolo abilitativo, che attesta l’idoneità del soggetto a esercitarla.
- In via ulteriormente subordinata, il Tribunale di Firenze lamentava l’incompatibilità con la legge delega del D.Lgs. 8/2016 - che determina un inasprimento del trattamento sanzionatorio delle ipotesi aggravate, che ne impedisce il bilanciamento con eventuali attenuanti - nella parte in cui non prevede che, con riguardo alle ipotesi trasformate in fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina sanzionatoria vigente prima della riforma.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata anche tale questione, alla stregua delle considerazioni già esposte, aggiungendo che la pronuncia richiesta darebbe luogo a un assetto asistematico, in quanto il giudice dovrebbe continuare a trattare come circostanza aggravante una previsione sanzionatoria alla quale non corrisponde più alcuna fattispecie base di reato.
- Infine, in via di ulteriore ed estremo subordine, il rimettente censurava la normativa nella parte in cui prevede, nell’ipotesi di recidiva nel biennio, l’applicazione della pena dell’arresto e dell’ammenda anziché quella della sola pena dell’ammenda.
Anche in questo caso, sulla base delle argomentazioni già svolte, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione.
In conclusione tutte le questioni sottoposte all’esame del Giudice delle leggi sono state dichiarate non fondate.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze