Regolamento di Esecuzione dello Statuto dell'Associazione Polizia Locale d’Italia (a-pl)

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del _____ febbraio 2024

Il presente Regolamento viene adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, dello Statuto.

Art. 1 (art. 1 dello Statuto) Denominazione e sede dell’Associazione

  1. (comma 1) L’utilizzo dei loghi e del nome dell’Associazione, sia in forma estesa che in sigla, sia separatamente che congiuntamente, deve essere espressamente autorizzato dal Presidente nazionale o dal Segretario generale.
  2. (comma 3) L’istituzione di sedi nazionali decentrate è stabilita dal Presidente nazionale, che lo comunica al CDN con relazione motivata.
  3. (comma 3) L’istituzione di sedi regionali o provinciali è stabilita dal Segretario generale, che lo comunica al CDN con relazione motivata.
  4. (comma 6) La proposta di adesione ad altra associazione o altro ente viene presentata dal Presidente nazionale, previa deliberazione del CDN. La proposta del Presidente è preceduta da una relazione, da sottoporre al CDN, nella quale vengono illustrati vantaggi e svantaggi dell’adesione.
  5. (comma 6) La decisione di confluire in altra associazione o ente, comportando l’automatica estinzione dell’Associazione, è votata dall’Assemblea dei soci in sede di Congresso straordinario. La convocazione del Congresso straordinario è effettuata dal Presidente nazionale, previa autorizzazione del CDN, da deliberare a maggioranza qualificata dei componenti, anche in seconda convocazione.
  6. (comma 6) I rapporti di partenariato sono stabiliti dal Presidente nazionale.
  7. (comma 7) La richiesta di confluire in PL viene presentata dall’Associazione interessata al Presidente nazionale, il quale predispone una relazione da sottoporre al CDN; in essa espone vantaggi e svantaggi della confluenza.
  8. (comma 7) La richiesta di confluenza viene votata dal CDN a maggioranza qualificata.

Art. 2 (art. 2 dello Statuto) Scopi

  1. (comma 2) Le attività di formazione, nonché quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), e comma 2, lett. b), c), f), k) e l), sono integramente demandate al Dipartimento denominato PL Academy.
  2. (comma 2) La disciplina di PL Academy è demandata ad apposito Regolamento, di competenza del CDN.
  3. (comma 3) L’eventuale istituzione della scuola nazionale è curata da PL Academy.

Art. 3 (art. 3 dello Statuto) Soci

  1. (comma 1) Gli aspiranti soci non facenti più parte della Polizia Locale e che non possono dimostrare di averne fatto parte, entreranno a far parte dei sostenitori della legalità.
  2. (comma 2) Per candidarsi alla carica di Presidente nazionale è necessario avere fatto parte dell’Associazione per almeno i 5 anni precedenti la presentazione della candidatura, nonché avere fatto parte della Polizia locale, a qualsiasi livello, per almeno 10 anni, anche non consecutivi.
  3. (comma 2) Per assumere l’incarico di Vicepresidente e di Segretario generale è necessario possedere i requisiti di cui al comma precedente.
  4. (comma 4) La nomina a socio onorario è proposta dal Presidente nazionale, con relazione motivata, e votata dal CDN.
  5. (comma 5) La nomina a socio benemerito è proposta dal Presidente nazionale, con relazione motivata, e votata dal CDN.
  6. (comma 6) In assenza di specifiche e contrarie disposizioni stabilite dallo Statuto vigente, coloro che sono stati nominati Presidente Onorario in base al precedente Statuto, mantengono la nomina anche qualora non sussistano i requisiti stabiliti dallo Statuto vigente.
  7. (comma 6) La nomina a Presidente Onorario è proposta dalla Segreteria nazionale, con relazione motivata, e votata dal CDN stesso.
  8. (comma 8) Entro 6 mesi dall’adozione del presente Regolamento, il CDN adotta il Regolamento previsto dall’art. 3, comma 8, dello Statuto.

Art. 4 (art. 4 dello Statuto) Condizioni di ammissione e cessazione dei Soci

  1. (comma 1) La quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale corrisponde alla quota annuale dovuta dagli associati.
  2. (comma 1) L’obbligazione del pagamento della quota associativa sorge alla data di iscrizione, da indicarsi nel modulo di iscrizione, nonché alla scadenza degli effetti dell’eventuale precedente pagamento annuale; qualora il modulo di iscrizione pervenisse privo della data di iscrizione, si terrà conto della data di ricezione del modulo stesso.
  3. (comma 1) L’effetto del pagamento perdura per un anno decorrente dalla data in cui è maturata l’obbligazione, salvo quanto stabilito dai commi successivi.
  4. (comma 1) Nel caso in cui il socio opti per il versamento della quota associativa mediante trattenuta in busta paga, essa può essere pagata con frazionamento mensile o altra periodicità concordata con il Segretario amministrativo; in tal caso, in deroga al comma precedente, l’effetto del pagamento permane per la durata della periodicità concordata. In tali casi, l’obbligazione di pagamento sorge a ogni scadenza del periodo di riferimento della quota precedentemente pagata.
  5. (comma 1) Nell’ottica di agevolare la massima flessibilità nel pagamento delle quote associative, il Segretario amministrativo ha facoltà di introdurre ulteriori canali e modalità di pagamento, inclusi quelli in criptovalute.
  6. (comma 1) In caso di pagamento tardivo, le quote versate successivamente alla scadenza verranno imputate alle ultime periodicità non pagate, indipendentemente dal tempo trascorso nonché dall’eventuale diversa data indicata nella causale del versamento.
  7. (comma 2, lett. c) Ai fini della morosità, si considera scaduta la quota non pagata entro il giorno in cui sorge l’obbligazione.
  8. (comma 2) Il versamento di tutte le quote arretrate prima dell’adozione della delibera di perdita della qualità di associato sana la condizione di morosità; l’effetto sanante non si realizza nel caso in cui il versamento delle quote arretrate avvenga successivamente alla data della delibera di indizione del Congresso.
  9. (comma 2) Il socio che omette per oltre un anno il versamento delle quote associative perde il diritto di rimanere associato nonché tutti i diritti connessi. La perdita della qualità di associato decorre dalla data in cui è sorta l’obbligazione del pagamento meno recente non effettuato.
  10. (comma 2) Il Segretario amministrativo fornisce periodicamente al CDN l’elenco dei soci morosi da oltre un anno, ai fini dell’adozione della delibera di esclusione.
  11. (comma 2) Colui che ha perso la qualità di associato per morosità e la cui esclusione sia stata deliberata dal CDN, può chiedere una nuova iscrizione all’Associazione; l’accettazione della richiesta è subordinata al pagamento della prima quota annuale non versata. Fino alla delibera di esclusione il socio moroso può sanare la propria posizione saldando l’importo dovuto.
  12. (comma 2, lett. d) Ai fini dell’indegnità si considera:
    1. qualsiasi comportamento che abbia la finalità o l’effetto di danneggiare pubblicamente l’immagine o il decoro dell’Associazione, di uno dei suoi Organo, di gruppi di soci o di singoli associati;
    2. realizzare ripetute attività o comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento dell’attività associativa o il regolare funzionamento degli Organi statutari;
    3. qualsiasi comportamento che abbia la finalità o l’effetto di compromettere o danneggiare gravemente l’attività dell’Associazione;
    4. la ripetuta violazione delle norme associative.
  13. (comma 2, lett. d) Decorsi 5 anni dalla data della delibera di cessazione della qualità di associato o, se più recente, dalla cessazione delle cause di indegnità, l’interessato può chiedere una nuova iscrizione all’Associazione, senza possibilità di assumere cariche, anche elettive, all’interno della medesima. La sussistenza dei requisiti è accertata dal Comitato etico, che lo comunica al CDN il quale, in piena autonomia, delibera sulla richiesta.
  14. (comma 2, lett. d) Trascorsi 5 anni dalla data della nuova iscrizione nel pieno rispetto delle norme associative, l’interessato può chiedere la decadenza del divieto di assumere cariche, anche elettive, in seno all’Associazione. La richiesta va inoltrata al Comitato etico, che si esprime in 30 giorni.
  15. (comma 3, in relazione al comma 2) La delibera del Consiglio in relazione alla lettera c) determina l’efficacia della perdita della qualità di associato, con decorrenza un anno dopo l’inizio della morosità.

Art. 5 (art. 5 dello Statuto) Obblighi degli associati

  1. (comma 1, lett. f) Il divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) dello Statuto si intende riferito all’attività di propaganda politica, comunque svolta e denominata, nell’ambito di elezioni amministrative, politiche o europee, sia per sé stessi che per altri soggetti o organizzazioni.
  2. (comma 1, lett. g) In caso di accettazione della candidatura elettorale, la decadenza dalla carica associativa è automatica e decorre dal giorno stesso dell’accettazione; eventuali atti adottati a partire dal giorno dell’accettazione della candidatura nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica associativa posseduta, sono nulli.
  3. (comma 2) Sono associazioni segrete quelle considerate tali dall’ordinamento giuridico italiano.
  4. (comma 3). Gli Associati hanno comunque la facoltà di prestare la propria opera a titolo gratuito, se richiesta dal Presidente o concordata con il medesimo; in tali casi, può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, totalmente o parzialmente.
  5. (comma 3) Il Segretario Amministrativo predispone la modulistica, gli adempimenti e le procedure necessarie per la richiesta dei rimborsi spese.

Art. 6 (art. 6 dello Statuto) Diritti degli associati

  1. (comma 1) Il diritto degli associati di concorrere all’approvazione dello Statuto nonché alle sue modificazioni viene esercitato attraverso la rappresentanza dei delegati provinciali, in armonia con quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, dello Statuto.
  2. (comma 4) Nel caso di pagamento mediante trattenuta in busta paga, in considerazione del fatto che i versamenti da parte delle Amministrazioni non sono sempre tempestivi e puntuali, si considera in regola il socio per il quale risultino versate le quote scadute il secondo mese precedente alla richiesta.
  3. (comma 4) Nel caso in cui il socio non sia in regola con il versamento delle quote, si applica l’art. 4, comma 8, del presente Regolamento.


Art. 7 (art. 7 dello Statuto) Organi statutari

  1. (comma 1) Gli Organi statutari di cui ai numeri 1, 2, 7, 8 e 9 dell’art. 7 dello Statuto sono Organi collegiali; i rimanenti sono Organi individuali.
  2. (comma 1) i componenti che si trovassero in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una delibera da adottare, sono tenuti a dichiararlo prima dell’inizio della discussione e ad allontanarsi fino alla conclusione della relativa votazione; nel caso del Presidente del collegio, i rimanenti componenti del collegio provvedono alla nomina di un Presidente provvisorio, che decade dopo la conclusione della votazione.
  3. (comma 1) Nelle votazioni o deliberazioni degli organi collegiali, nei casi in cui il voto a scrutinio palese sia in parità decide il voto del Presidente del collegio o, in sua assenza, di colui che ne svolge le funzioni. Nel caso si fosse astenuto, è tenuto a esprimere il proprio voto.
  4. (comma 1) Nel caso in cui gli Organi collegiali di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell’art. 7 dello Statuto non fossero, per qualsiasi ragione, costituiti con il numero di componenti previsto dal medesimo, le loro riunioni sono comunque valide purché siano effettivamente presenti almeno due componenti.

Art. 8 (art. 8 dello Statuto) L’Assemblea dei soci

  1. (comma 3) Qualora, per causa di forza maggiore, quali ad esempio pandemie, stato di guerra, normativa nazionale sopravvenuta, ecc., non sia possibile celebrare il Congresso, la decorrenza dei sei mesi di cui al comma 3 dell’art. 8 dello Statuto è prorogata alla cessazione della causa di forza maggiore.
  2. (comma 3) La causa di forza maggiore di cui al comma precedente è deliberata dal CDN a maggioranza qualificata.

Art. 9 (art. 9 dello Statuto) Il Consiglio Direttivo Nazionale

  1. (comma 1) Il CDN è presieduto dal Presidente nazionale o, in sia assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di quest’ultimo, prima dell’inizio dei lavori il CDN elegge un presidente scegliendolo tra i propri componenti.
  2. (commi 2 e 9) Nel caso in cui sia necessario approvare il bilancio consuntivo e si verifichi l’impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, la convocazione è effettuata dal Segretario amministrativo; in tal caso, l’Ordine del giorno prevede solo l’approvazione del bilancio consuntivo, l’approvazione del bilancio preventivo e le varie ed eventuali.
  3. (commi 3 e 5) Le modalità e i tempi di convocazione del CDN possono essere derogati qualora in prima convocazione siano presenti tutti i suoi componenti.
  4. (comma 4) La richiesta di convocazione va inoltrata al Presidente nazionale; essa deve contenente il termine entro il quale il CDN deve essere convocato, tenendo conto dei termini minimi stabiliti dall’art. 9 dello Statuto, al quale va aggiunto un adeguato termine per la necessaria organizzazione; contiene inoltre l’Ordine del giorno.
  5. (comma 4) Il Presidente nazionale, verificato il rispetto del numero di richiedenti stabilito dallo Statuto, convoca il CDN entro il termine indicato nella richiesta.
  6. (comma 7) Qualora si verifichi la condizione di cui all’art. 9, comma 7, dello Statuto, in assenza di un rappresentante regionale il presidente nazionale nomina un commissario con l’incarico di individuarlo; nelle more della sua individuazione il commissario rappresenta la Regione nel CDN.
  7. (comma 7) Qualora individuati, fanno parte del CDN anche i rappresentanti delle Regioni in cui il quoziente iscritti/province sia inferiore a 5.
  8. (comma 10, lett. c) In caso di urgenza, e in attesa dell’esito della indagine del Comitato etico, il CDN può disporre, con provvedimento motivato,
    1. la sospensione dei soci dai benefici e dai diritti connessi alla qualità di socio;
    2. la sospensione dei soci dalle cariche eventualmente ricoperte, comprese quelle elettive.
  9. (comma 10, lett. g) Il riconoscimento della retribuzione di cui al comma 10, lett. g), non costituisce in nessun modo indicazione di un rapporto di lavoro subordinato.
  10. (comma 12) Per “Partito” si intende qualsiasi organizzazione che partecipi, o abbia i requisiti per partecipare, alle elezioni Politiche e/o Europee.
  11. (comma 13) La giustificazione deve pervenire al Presidente nazionale entro l’ora di inizio stabilito della riunione; in difetto, l’assenza si considera ingiustificata; la presenza tardiva non si considera ingiustificata qualora il Consigliere abbia potuto partecipare a tutte le votazioni all’ordine del giorno.
  12. (comma 13) Il Presidente del CDN, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni riunione, invia una comunicazione a tutti i Consiglieri assenti per informarli della loro situazione in ordine alla decadenza di cui all’art. 9, comma 13, dello Statuto.

Art. 10 (art. 10 dello Statuto) Il Presidente Nazionale

  1. (comma 2, lett. c) Al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, compete la stipula dei contratti di conto corrente nonché di qualunque altro contratto o convenzione che comporta rapporti finanziari con controparti nazionali ed estere.
  2. (comma 4) Il Presidente può costituire sezioni provinciali nominando un Commissario ad acta, che rimane in carica fino all’elezione del Presidente provinciale.
  3. Al Presidente nazionale, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, sono conferiti i più ampi poteri in relazione alla stipula dei contratti di conto corrente e assimilati, inclusi i c.d. wallet per criptovalute.

Art. 11 (art. 11 dello Statuto) Il Vicepresidente Nazionale

  1. (comma 1, lett. b) In ogni caso il Vicepresidente ha facoltà di dimettersi dall’incarico.
  2. (comma 1) In caso di sopravvenuta mancanza del Vicepresidente, entro 60 giorni il Presidente convoca il CDN per la nomina di un nuovo Vicepresidente.
  3. (comma 2) In caso di temporanea o permanente impossibilità da parte del Vicepresidente nazionale di assumere lo status di Presidente nazionale facente funzioni, subentra il Segretario Generale o, in caso di sua impossibilità, il componente più anziano del CDN.

Art. 12 (art. 12 dello Statuto) Il Segretario generale

  1. (comma 1, lett. b) In ogni caso il Segretario generale ha facoltà di dimettersi dall’incarico.
  2. (comma 1) In caso di sopravvenuta mancanza del Segretario generale, entro 60 giorni il Presidente convoca il CDN per la nomina di un nuovo Segretario generale.

Art. 13 (art. 13 dello Statuto) Il Segretario Amministrativo

  1. (comma 2) In ogni caso il Segretario Amministrativo ha facoltà di dimettersi dall’incarico.
  2. (comma 2) In caso di sopravvenuta mancanza del Vicepresidente, entro 60 giorni il Presidente convoca il CDN per la nomina di un nuovo Segretario Amministrativo.

Art. 14 (art. 14 dello Statuto) La Segreteria Nazionale

  1. (comma 1) Le riunioni della Segreteria nazionale avvengono di norma per via telematica

Art. 15 (art. 15 dello Statuto) Collegio dei Revisori dei conti

  1. (comma 1) La prima riunione del collegio avviene almeno un mese prima della riunione del CDN che approva il primo bilancio dopo il Congresso ed è convocata dal Presidente Nazionale.
  2. (comma 1) Il Collegio si riunisce almeno una volta all’anno, secondo le modalità da esso stesso stabilite; la convocazione è effettuata dal suo Presidente. La prima convocazione viene effettuata dal Presidente Nazionale, entro 60 giorni dall’approvazione del presente Regolamento e comunque in tempo utile per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  3. (comma 1) Il collegio è comunque regolarmente riunito qualora siano presenti tutti i suoi componenti nominati.
  4. (comma 2) In armonia con lo spirito dello Statuto, i membri del Collegio dei Revisori non sono candidabili ad alcuna carica associativa, né possono assumere alcun incarico retribuito all’interno o nell’ambito di essa.
  5. (comma 5) I tre membri effettivi del Collegio hanno diritto di parola alle riunioni del CDN. In caso di assenza di membri effettivi, il diritto di parola si estende ai membri supplenti che li sostituiscono.
  6. (comma 5) In caso di assenza non giustificata a due riunioni anche non consecutive del Collegio, il membro decade da componente del Collegio dei Revisori; se iscritto all’Associazione, è deferito al Comitato Etico.
  7. (comma 5) Il Presidente del Collegio, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni riunione, invia una comunicazione ai i membri assenti ingiustificati per informarli della loro situazione in ordine alla decadenza di cui al comma precedente.
  8.  

Art. 16 (art. 16 dello Statuto) Il Comitato Etico

  1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Comitato predispone una bozza del “Regolamento del Comitato Etico”, che disciplina il comportamento dei suoi componenti nonché le procedure che ne regolano l’attività, in armonia con lo Statuto e il presente Regolamento.
  2. In considerazione del delicato ruolo che svolge, il Comitato Etico vigila con particolare scrupolo sul comportamento dei propri componenti, ai sensi del Regolamento di cui al comma precedente; in particolare, all’inizio di ogni riunione verificherà il regolare versamento della quota associativa.
  3. (comma 1) La prima riunione del Comitato avviene almeno un mese prima della riunione del CDN dopo il Congresso ed è convocato dal Presidente Nazionale.
  4. (comma 1) Il Comitato si riunisce tutte le volte che deve valutare questioni sottoposte alla sua valutazione ovvero che rilevi d’ufficio questioni che rientrano nella propria competenza; la convocazione è effettuata dal suo Presidente.
  5. (comma 1) Il Comitato è comunque regolarmente riunito qualora siano presenti tutti i suoi componenti nominati.
  6. (comma 2) In armonia con lo spirito dello Statuto, i membri del Collegio dei Revisori non sono candidabili ad alcuna carica associativa, né possono assumere alcun incarico retribuito all’interno o nell’ambito di essa.
  7. (comma 5) In caso di assenza non giustificata a due riunioni, anche non consecutive, del Comitato, il membro decade da componente del Comitato Etico ed è deferito al Comitato Etico stesso.
  8. (comma 5) Il Presidente del Comitato, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni riunione, invia una comunicazione ai i membri assenti ingiustificati per informarli della loro situazione in ordine a quanto disposto al comma precedente.

Art. 17 (art. 17 dello Statuto) Strutture territoriali

  1. (comma 1) Le sezioni provinciali di norma sono costituite d’iniziativa degli associati appartenenti alla relativa provincia.
  2. (comma 4) Le Assemblee regionale e provinciale sono convocate dai rispettivi Presidenti.
  3. (comma 4, lett. c) Almeno 15 giorni prima della data stabilita per il Congresso, il Presidente provinciale convoca l’Assemblea dei soci per la nomina dei delegati provinciali.
  4. (comma 7) Il Presidente regionale e provinciale possono nominare, rispettivamente, un segretario regionale o provinciale. La nomina ha carattere fiduciario e non necessita di ratifica; è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 18 (art. 18 dello Statuto) Mezzi d’informazione

  1. (comma 1) La creazione e gestione di canali e chat, anche multimediali, da parte degli associati è subordinata a specifica autorizzazione preventiva del CDN. In qualsiasi momento, il CDN può revocare l’autorizzazione e disporre la sospensione del loro utilizzo qualora rilevi attività che possa nuocere all’immagine, al decoro o al prestigio dell’Associazione, dei suoi organi o dei relativi componenti, anche singolarmente, o dei singoli associati.

Art. 19 (art. 19 dello Statuto)

  1. (comma 3) La deliberazione del CDN circa la destinazione delle entrate di cui all’art. 19, comma 3, dello Statuto è adottata entro 6 mesi dalla data del ricevimento; scaduto tale termine, dette entrate vengono utilizzate per l’ordinaria gestione, ai sensi dell’art. 19, comma 4, dello Statuto.

Art. 20 (art. 20 dello Statuto)

  1. (comma 4) Il socio che intende consultare il bilancio inoltra la richiesta al Segretario amministrativo.

Art. 21 (art. 21 dello Statuto)

  1. (comma 2) Al fine di contenere le spese derivanti dalla liquidazione, le ricerca del liquidatore va preliminarmente effettuata tra gli appartenenti all’associazione stessa, salvo che la legge non disponga altrimenti.
  2. (comma 2) In ogni caso, al liquidatore spetta un compenso; il relativo importo è determinato dall’Assemblea e indicato nella delibera di nomina.

Art. 22 (art. 22 dello Statuto)

  1. (comma 1) Le spese sostenute vanno documentate con idonea fattura, ricevuta o scontrino fiscale avente valore fiscale e rendicontate con cadenza mensile

Art. 23 (art. 24 dello Statuto)

  1. (comma 1) L’art. 23, comma 1, dello Statuto si applica sia al Regolamento di esecuzione del medesimo, sia ad ogni altra norma adottata dal CDN; si applica altresì alle disposizioni adottate dagli altri Organi dell’Associazione che non abbiamo rilevanza esclusivamente interna.

Art. 24 (art. 24 dello Statuto)

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