STATUTO Ass. Polizia Locale d'Italia
Articolo 1 - Den. e sede dell’Associazione
Articolo 2 - Scopi
Articolo 3 - Soci
Articolo 4 - Condizioni di ammissione e cessazione dei Soci
Articolo 5 - Obblighi degli associati
Articolo 6 - Diritti degli associati
Articolo 7 - Organi statutari
Articolo 8 - L’Assemblea dei soci
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
Articolo 10 - Il Presidente Nazionale
Articolo 11 - Il Vicepresidente Nazionale
Articolo 12 - Il Segretario generale
Articolo 13 - Il Segretario Amministrativo
Articolo 14 - La Segreteria Nazionale
Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 16 - Il Comitato Etico
Articolo 17 - Strutture territoriali
Articolo 18 - Mezzi d’informazione
Articolo 19 - Patrimonio ed entrate
Articolo 20 - Rendiconto annuale
Articolo 21 - Scioglimento
Articolo 22 - Rimborsi spese
Articolo 23 - Regolamento
Articolo 24 - Norme di rinvio
STATUTO Ass. Polizia Locale d'Italia
A seguire tutti gli Articoli dello STATUTO dell’Associazione Polizia Locale d’Italia (a-pl)
Articolo 1 - Den. e sede dell’Associazione
Denominazione e sede dell’Associazione
- Il nome dell’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, in sigla “PoLo” e denominata anche “APL”, è modificato come segue: “Associazione Polizia Locale d’Italia”, in sigla “PL”.
- L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro; è regolata a norma del titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal presente Statuto, dal suo Regolamento di Esecuzione nonché dagli altri regolamenti e provvedimenti adottati dagli Organi statutari.
- L’Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente Nazionale. Il Regolamento di Esecuzione può disporre o consentire una diversa ubicazione della sede legale, disporre o consentire la costituzione di una o più sedi operative nazionali nonché di sedi regionali e provinciali.
- Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l’Associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione, ma li utilizza per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle a questa connesse.
- L’Associazione è completamente autonoma da qualsiasi altra Associazione o ente che svolga attività politica attiva, ed essa stessa non ne svolge.
- L’Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, o anche confluire in esse, ovvero creare rapporti di partenariato, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali e, in ogni caso, quando da tali adesioni siano realizzate l’attività istituzionale e quelle a questa connesse.
- Nell’Associazione possono confluire altre organizzazioni che condividono i principi espressi nel presente Statuto.
- Il Regolamento di Esecuzione disciplina le attività di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Articolo 2 - Scopi
Scopi
- Gli scopi dell’Associazione sono:
- Rappresentare l’intera categoria della Polizia Locale di fronte alle istituzioni e all’interno delle medesime;
- tutelare in ogni ambito professionale gli interessi degli iscritti e degli appartenenti alla Polizia Locale in generale;
- tutelare e valorizzare l’immagine della Polizia Locale in Italia e in Europa; a tal fine, interagisce con le Istituzioni locali, nazionali e internazionali;
- diffondere e sostenere la cultura della legalità.
- Soddisfare le esigenze degli associati in tema di formazione professionale, studio e promozione sociale e culturale.
- promuovere e coordinare qualsiasi attività diretta a conseguire la migliore organizzazione dei servizi e della conseguente condizione di lavoro;
- promuovere iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi in difficoltà; il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposito regolamento, disciplina casistiche, modalità, limiti e requisiti di accesso.
- Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma precedente, l’Associazione attua, a titolo esemplificativo, le seguenti iniziative:
- Compie direttamente, o commissiona o incentiva, studi e ricerche nonché raccoglie, elabora e diffonde dati e notizie in campo nazionale e internazionale per monitorare situazioni e fenomeni sui temi inerenti alla Polizia Locale;
- propone corsi e programmi di educazione stradale;
- promuove e realizza, anche di concerto con le strutture della Pubblica Amministrazione, azioni connesse alla formazione di aspiranti appartenenti alla Polizia Locale; inoltre promuove e realizza corsi di aggiornamento e approfondimento per ogni operatore di Polizia Locale.
- promuove e realizza giornate ed eventi tematici circa la Sicurezza, la Sicurezza stradale, la viabilità e il traffico, i trasporti, la tecnologia legata alle materie ed ogni altra problematica che coinvolga la comunità, la crescita sociale, la salute pubblica, la cultura;
- promuove qualsiasi forma di attività anche in collaborazione con autorità, università, enti pubblici, privati e culturali, scuole internazionali ed associazioni;
- provvede alla raccolta e/o pubblicazione di volumi, periodici, atti di convegni e di quant’altro sia strumentale o connesso con l’attività istituzionale dell’Associazione;
- si relaziona con altre associazioni, enti ed organizzazioni, favorendo gli scambi e le interazioni in ogni ambito previsto dallo Statuto;
- promuove e sviluppa progetti, anche a livello europeo, per la tutela della immagine della Polizia Locale, favorendone formazione, scambi culturali, studio, ricerca, dibattiti, incontri e meeting;
- avvia iniziative editoriali;
- svolge attività di supporto alla protezione civile in caso di pubbliche calamità;
- promuove attività di formazione e aggiornamento in ambito ambientale e di protezione civile, anche tramite corsi per volontari di protezione civile su rischi, pericoli e prevenzione;
- svolge attività educative e informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale, sicurezza urbana, protezione civile e educazione alla legalità per favorire la formazione di una coscienza civile attiva.
- L’Associazione si propone inoltre di:
- tutelare e difendere, in ogni campo, gli interessi degli appartenenti alla Polizia Locale per la migliore qualificazione professionale degli stessi, rappresentandoli nei confronti della Pubblica Amministrazione, di tutte le Istituzioni, nonché di qualsiasi Autorità, sia essa persona giuridica o fisica;
- promuovere e curare, nell’ambito delle finalità statutarie, la propria azione stabilendo le direttive ed i criteri da seguire per l’attuazione dei programmi miranti all’elevazione professionale e culturale nonché alla risoluzione, a tutti i livelli, dei problemi degli appartenenti alla Polizia Locale, anche attraverso l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione professionale;
- fornire consulenze agli associati nelle controversie inerenti a fatti e cose che siano emerse o accadute nell’espletamento del servizio d’istituto;
- portare a conoscenza delle Amministrazioni, delle forze politiche e sindacali le istanze e i problemi, promuovendo anche dibattiti, assemblee conferenze stampa e quanto altro si reputi necessario dagli Organi Direttivi dell’Associazione.
- Creare una sempre più stretta collaborazione e solidarietà tra gli appartenenti alla Polizia Locale.
- Promuovere e difendere l’immagine della Polizia Locale nella società civile.
- Promuovere e aderire a rapporti nazionale e internazionali con altre associazioni similari o complementari nell’ambito dell’Unione Europea;
- Organizzare e promuovere attività di protezione civile inserendosi anche negli appositi albi regionali.
- istituire, laddove ne ricorrano i presupposti, una apposita scuola di formazione nazionale per gli operatori di polizia locale.
- prendere ogni iniziativa a favore dei propri Soci e svolgere qualsiasi attività utile ed opportuna per il conseguimento di ogni finalità relativa ai dettami statutari, interagendo con le Istituzioni e altre parti sociali.
- Le attività di cui ai commi precedenti possono essere disciplinate con il Regolamento di Esecuzione o con altri specifici provvedimenti.
Articolo 3 - Soci
Soci
- Possono aderire all’Associazione, assumendo la qualità di Soci ordinari:
- gli appartenenti a un Corpo o Servizio di Polizia Locale;
- coloro che ne hanno fatto parte;
- coloro che, al di fuori dei casi precedenti, intendono sostenere o promuovere i principi della legalità (sostenitori della legalità).
- Con il Regolamento di Esecuzione possono essere individuati specifici requisiti di professionalità e di esperienza, anche associativa, per assumere cariche statutarie.
- Mantengono la denominazione di Socio fondatore coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo originario dell’Associazione Po.Lo.
- Possono essere nominati Socio onorario coloro che, pur non appartenenti alla Polizia Locale o all’Associazione, hanno dato particolare lustro alla categoria o all’Associazione stessa.
- Possono essere nominati Socio benemerito i soci con anzianità di iscrizione di almeno 15 anni continuativi e che, con il proprio impegno prolungato nel tempo, hanno dato un contributo particolarmente rilevante rispetto agli altri soci.
- Possono essere nominati Presidente Onorario coloro che hanno presieduto l’Associazione per almeno 10 anni, anche non consecutivi.
- I soci di cui ai commi 4, 5 e 6 sono esentati dal pagamento della quota associativa.
- Con apposito regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, verranno stabiliti i requisiti minimi necessari per il riconoscimento della qualità di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. Detto regolamento prevede anche gli eventuali ulteriori benefici connessi nonché i casi di revoca o decadenza. Ai fini dell’anzianità di cui ai commi 5 e 6 si computano anche gli anni rispettivamente di appartenenza e di presidenza dell’Associazione PoLo, denominata anche APL.
- Tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri, salvo quanto eventualmente stabilito ai sensi del comma 2.
Articolo 4 - Condizioni di ammissione e cessazione dei Soci
Condizioni di ammissione e cessazione dei Soci
- L’ammissione dei Soci ordinari avviene su richiesta scritta degli interessati, che accettano senza riserve lo Statuto e le altre regole associative; sono tenuti a versare regolarmente all’Associazione la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- dimissione;
- morosità, così come definita dal Regolamento di Esecuzione;
- indegnità, così come definita dal Regolamento di Esecuzione.
- La cessazione della qualità di Socio ai sensi del comma 3, lett. c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale; nell’ipotesi di cui alla lett. d) è necessaria la previa istruttoria del Comitato Etico.
Articolo 5 - Obblighi degli associati
Obblighi degli associati
- Ogni Socio ha il dovere di:
- rispettare lo Statuto, il Regolamento di Esecuzione e gli altri provvedimenti degli Organi statutari;
- non svolgere attività che rechi danno all’Associazione o alla sua immagine, né ai singoli associati;
- pagare con regolarità la quota associativa, rispettando le scadenze previste e salvo i casi di esclusione previsti dallo Statuto, nonché rimborsare all’Associazione ogni somma eventualmente dovuta;
- risarcire all’Associazione eventuali danni arrecati a materiali e a quanto di pertinenza sociale;
- non svolgere attività contraria ai fini dell’Associazione né ogni altra attività ritenuta in competizione;
- non svolgere attività politica in seno all’Associazione. Il Regolamento di Esecuzione può meglio precisare o circoscrivere il limite di cui alla presente lettera;
- nel caso in cui assuma la carica di Presidente Nazionale o componente del Consiglio Direttivo Nazionale, si impegna a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l’intera durata della carica. L’accettazione di candidature elettorali determina comunque la contestuale decadenza dalle cariche associative; l’eventuale revoca della candidatura non comporta la riacquisizione della carica decaduta. L’assunzione di cariche dell’Associazione è incompatibile anche con l’assunzione di incarichi o cariche in partiti politici. Per i Sindacati è ammesso l’incarico solo se non di livello nazionale;
- restituire la tessera sociale eventualmente posseduta in caso di cessazione dello status di socio.
- La qualità di Socio è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o comportanti vincoli incompatibili con l’ordinamento democratico.
- Qualora preventivamente concordata, i soci conferiscono la propria opera personale a titolo gratuito, con l’eventuale rimborso delle spese sostenute in tale attività, secondo le modalità e i limiti stabiliti con il Regolamento di Esecuzione.
Articolo 6 - Diritti degli associati
Diritti degli associati
- Tutti i soci aventi diritto al voto concorrono all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto nonché alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione, in base alle regole stabilite dal presente Statuto; in ogni caso, hanno diritto di assistere al Congresso, senza diritto di parola.
- Tutti i soci possono accedere alle cariche istituzionali, nei limiti e alle condizioni definite dal presente Statuto.
- I soci hanno inoltre diritto di:
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- usufruire dei servizi dell’Associazione;
- dare le dimissioni.
- I diritti e le facoltà attribuite dallo Statuto, dal Regolamento di Esecuzione e dalle altre regole associative sono subordinati al regolare pagamento delle quote associative. È fatto salvo il diritto di cui alla lettera d) del comma 3, che è esercitabile in qualsiasi situazione. Per “regolare pagamento” delle quote associative si intende l’avvenuto pagamento di tutte le quote scadute al momento in cui viene esercitato il diritto o la facoltà.
Articolo 7 - Organi statutari
Organi statutari
Sono Organi statutari:
- L’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Vicepresidente nazionale;
- il Segretario generale;
- il Segretario amministrativo;
- la Segreteria nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Comitato Etico.
Articolo 8 - L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci
- L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Esso si riunisce a Congresso in via ordinaria ogni cinque anni, salvo convocazioni straordinarie. Fanno parte dell’Assemblea dei soci, con diritto di voto:
- gli Organi statutari individuali;
- i componenti degli Organi statutari collegiali;
- i Delegati Provinciali nella misura di cui all’art. 17;
- un rappresentante per ogni Associazione aderente.
- L’Assemblea dei soci:
- Approva il Regolamento congressuale predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, con piena facoltà di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- elegge il Presidente nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale, con ciò approvando la linea politica proposta dai medesimi;
- approva lo Statuto ovvero delibera le modifiche allo Statuto;
- può dare indicazioni a modifica della linea politica di cui alla precedente lettera a), o in aggiunta alla medesima.
- Il Congresso va celebrato entro la scadenza del quinquennio dal precedente Congresso o, concorrendo giustificato motivo, entro sei mesi da detta scadenza; il giustificato motivo viene deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con maggioranza qualificata.
- Il Congresso viene convocato dal Presidente nazionale con preavviso di almeno 30 giorni, mediante pubblicazione nella home page del sito istituzionale, in posizione di massima evidenza; entro lo stesso termine viene inoltre inviata ad ogni socio una comunicazione via posta elettronica all’indirizzo e-mail con il quale risulta registrato.
- In caso di necessità, il Congresso può essere celebrato in modalità telematica, con piena garanzia dei principi democratici stabiliti dal presente Statuto, dei diritti dei soci e dell’integrità, certezza e segretezza del voto.
- La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
- dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- da 1/3 dei Soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle sezioni regionali; i Presidenti Regionali o, in loro assenza, i Commissari Regionali sono garanti dell’autenticità delle firme.
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da:
- Presidente nazionale;
- Vicepresidente nazionale;
- Segretario generale;
- Segretario amministrativo;
- Il Presidente onorario;
- I delegati regionali;
- Un rappresentante per ogni Associazione Aderente.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso recante l’ordine del giorno e inviato a ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 10 giorni prima della data fissata.
- La convocazione può avvenire con ogni mezzo postale, telematico e/o informatico dal quale ne risulti inequivocabilmente la trasmissione avvenuta nei tempi previsti.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
- In caso di convocazione straordinaria, il Consiglio Direttivo Nazionale stesso viene convocato con un preavviso di almeno 5 giorni.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione l’adunanza è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti. Delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.
- Nel suo ambito devono essere rappresentate tutte le componenti regionali in cui il quoziente iscritti/province sia almeno pari a 5.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo; contestualmente predispone e approva il bilancio preventivo.
- È consentita la riunione parzialmente o interamente in via telematica.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri, salvo per le materie di competenza dell’Assemblea dei soci e per quelle che il presente Statuto assegna ad altri organi. In particolare:
- Nella prima riunione elegge il Collegio dei Sindaci e il Comitato Etico; qualora non sia possibile formare del tutto o in parte i due collegi, procederà nelle riunioni successive, purché entro tre mesi dalla chiusura del Congresso i due Collegi siano regolarmente costituiti.
- cura l’attuazione delle linee programmatiche per il più idoneo conseguimento degli scopi dell’Associazione;
- sentito il Comitato Etico delibera, con motivazione scritta e a maggioranza di 2/3 dei presenti, l’espulsione dell’associato che abbia volontariamente arrecato grave pregiudizio all’Associazione o che scientemente ne ostacoli l’attività o che, per altri motivi rilevati dal Comitato Etico, rappresenti indegnità e immoralità per l’immagine della Polizia Locale o dell’Associazione.
- determina l’importo della quota di iscrizione annuale delle varie categorie di soci;
- propone modifiche allo Statuto;
- propone lo scioglimento dell’Associazione.
- può stabilire a favore del Presidente nazionale, del Vicepresidente nazionale, del Segretario generale e del Segretario amministrativo una retribuzione adeguata all’attività svolta e conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 460/97.
- Può altresì stabilire un gettone di presenza per i componenti del Consiglio e dei Collegi statutari.
- I Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente nazionale eleggono:
- il Vicepresidente nazionale;
- il Segretario generale;
- il Segretario amministrativo.
- Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale esponenti di Partito e/o di Sindacato a livello nazionale.
- Ogni Consigliere impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale può farsi rappresentare da altro Consigliere per mezzo di delega sottoscritta e nominativa. In ogni caso, i Consiglieri decadono automaticamente dopo 2 assenze ingiustificate o 3 assenze giustificate.
Articolo 10 - Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale
- Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e firma gli atti e i provvedimenti, con potestà di delega; decade con la dichiarazione di apertura del Congresso nazionale.
- Il Presidente nazionale svolge i seguenti compiti:
- convoca e presiede la Segreteria nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione che non siano di competenza di altri Organi statutari;
- assume personale e affida incarichi esterni per attività non assicurate dai soci e comunque nei limiti della disponibilità di bilancio;
- Propone al Consiglio Direttivo Nazionale il Vicepresidente nazionale, il Segretario generale e il Segretario amministrativo.
- Il Presidente delega al Vicepresidente parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente; in particolare, il Presidente può affidare al Vicepresidente o al Segretario Generale una procura generale, al fine di rappresentare in sua vece l’Associazione.
- Può nominare e creare Commissioni di lavoro o Comitati Tecnico Scientifici, permanenti o a termine, e incaricare allo scopo ogni socio con il fine di attivare anche uffici tematici e funzionali in seno all’Associazione.
- In caso di dimissioni o di definitiva impossibilità a svolgere le proprie funzioni, deve essere convocato il Congresso entro 60 giorni dalle dimissioni o dalla data di sopravvenuta impossibilità.
Articolo 11 - Il Vicepresidente Nazionale
Il Vicepresidente Nazionale
- Il Vicepresidente nazionale:
- È proposto dal Presidente nazionale, scelto tra i soci ordinari, e opera in dipendenza gerarchica del medesimo;
- è un incarico fiduciario; dura in carica nello stesso periodo del Presidente nazionale, salvo revoca del mandato da parte del medesimo;
- Svolge compiti di rappresentanza per le attività delegate dal Presidente.
- In caso di temporanea o definitiva impossibilità da parte del Presidente nazionale di adempiere alle proprie funzioni, assume lo status di Presidente nazionale facente funzioni. In caso di dimissioni del Presidente nazionale o di sua definitiva impossibilità ad operare, come primo atto convoca il Congresso.
- Il Vicepresidente esercita le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, fino alla cessazione della temporanea indisponibilità del Presidente nazionale o fino all’apertura del Congresso.
Articolo 12 - Il Segretario generale
Il Segretario generale
- È proposto dal Presidente nazionale, scelto tra i soci ordinari, e opera in dipendenza gerarchica del medesimo;
- È un incarico fiduciario; dura in carica per lo stesso periodo del Presidente nazionale, salvo revoca del mandato da parte del medesimo;
- Cura principalmente l’organizzazione dell’Associazione in generale;
- Al segretario generale sono assegnati i seguenti compiti:
- Sovrintendere alla costituzione e al buon funzionamento degli Uffici e delle strutture decentrate;
- Collaborare con i Presidenti Regionali al fin del buon funzionamento delle strutture regionali e provinciali;
- costituire e dirigere gli Uffici dell’Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari non di competenza del Presidente nazionale o del Vicepresidente nazionale;
- svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Presidente nazionale o dal Consiglio Direttivo, dai quali può ricevere direttive non vincolanti.
- Il Segretario generale risponde al Presidente in merito al proprio operato circa l’osservanza della linea politica dell’Associazione e degli indirizzi espressi dal Congresso.
Articolo 13 - Il Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo
- Il Segretario Amministrativo viene proposto dal presidente; può non possedere lo status di socio.
- È un incarico fiduciario; dura in carica per lo stesso periodo del Presidente nazionale, salvo revoca del mandato da parte del medesimo;
- Il Segretario Amministrativo:
- Predispone il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno precedente e le propone al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione;
- Verifica e controlla l’ordinaria contabilità riferita ai contributi dei soci e di quant’altro delegato dal Presidente nell’ambito delle attività riferite alla gestione della contabilità e dei soci.
- Sovrintende alla gestione contabile degli Organi statutari, delle strutture decentrate, degli uffici e di tutti gli eventi organizzati dall’Associazione.
- Emana direttive sugli adempimenti da osservare nella predisposizione della rendicontazione delle spese.
- Il Regolamento di Esecuzione può ulteriormente specificare funzioni e compiti del Segretario amministrativo, nonché attribuirne di ulteriori.
Articolo 14 - La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale
- È composta dal Presidente nazionale, dal Vicepresidente nazionale, dal Segretario generale, dal Segretario amministrativo e dal Presidente onorario.
- La Segreteria è convocata dal Presidente nazionale o, in sua vece, dal Vicepresidente, senza particolari formalità purché sia garantita la conoscenza della convocazione.
- Svolge una funzione esclusivamente consultiva e collaborativa all’attività degli Organi statutari nazionali individuali dell’Associazione, salvo quanto indicato nel comma seguente.
- I compiti della Segreteria nazionale sono:
- predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
- supportare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- approvare preliminarmente il bilancio consuntivo prima di sottoporlo all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale corrente e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
- proporre modifiche allo Statuto da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
- proporre qualsiasi iniziativa di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, da sottoporre al medesimo alla prima riunione successiva. In caso di giustificata necessità adotta provvedimenti urgenti in materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, che dovranno essere portati a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale stesso nella prima riunione successiva all’adozione.
- Fornire supporto e consulenza agli Organi statutari nazionali individuali.
- La Segreteria nazionale decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei conti
Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; possono non essere soci. Alla prima riunione il collegio elegge il proprio Presidente scegliendolo tra i membri effettivi.
- I revisori non possono avere cariche o incarichi di alcun genere nell’Associazione; eventuali cariche o incarichi preesistenti decadono automaticamente con la nomina.
- Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione, sull’esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori iscritti nei documenti contabili.
- Il Collegio può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e richiedere atti e notizie riguardanti l’andamento della gestione finanziaria dell’Associazione; esamina il bilancio consuntivo annuale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente nazionale e al Consiglio Direttivo.
- Il Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della maggioranza assoluta; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente del Collegio. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali del Collegio.
Articolo 16 - Il Comitato Etico
Il Comitato Etico
- Il Comitato Etico costituisce organo di giustizia di primo grado; si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti; possono essere non soci. Alla prima riunione eleggono tra di essi il Presidente, scelto tra i membri effettivi.
- I membri del Comitato Etico non possono avere cariche o incarichi di alcun genere nell’Associazione; eventuali cariche o incarichi preesistenti decadono automaticamente con la nomina.
- Il Comitato Etico:
- vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci e degli Organi statutari;
- esprime parere scritto sulle vertenze che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone;
- dirime i conflitti tra Organi statutari, esprimendosi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza;
- Promuove, motu proprio o su denuncia degli Organi associativi o di singoli Soci, le azioni disciplinari;
- infligge i provvedimenti disciplinari non di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale; in tutti i casi ne cura l’esecuzione;
- si pronuncia sui ricorsi contro il Commissariamento delle Sezioni Regionali e Provinciali; in questa ipotesi decide entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso;
- esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal Regolamento;
- il Comitato Etico è costituito con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.
- I provvedimenti devono essere adottati entro il termine massimo di 60 giorni dall’apertura del procedimento e vanno comunicati per iscritto all’interessato e al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti; entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione l’interessato può presentare controdeduzioni scritte, e può chiedere di essere sentito personalmente.
- Al fine di assicurare il controllo sullo svolgimento delle attività di cui al comma 3, il Comitato Etico rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, senza soluzione di continuità.
- I componenti del Comitato Etico devono essere in possesso di rigorosi requisiti morali e di specifica professionalità; almeno uno dei componenti deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza.
Articolo 17 - Strutture territoriali
Strutture territoriali
- L’Associazione si articola sul piano territoriale in Sezioni Regionali e Provinciali, le quali concorrono a perseguire gli scopi statutari.
- Gli Organi delle strutture territoriali sono:
- L’Assemblea regionale, composta da tutti i soci presenti nell’ambito regionale di riferimento;
- l’Assemblea provinciale, composta da tutti i soci presenti nell’ambito provinciale di riferimento;
- il Presidente Regionale;
- il Presidente provinciale.
- È costituita quando i soci in regola con il pagamento delle quote associative sono in rapporto almeno di 5 a 1 con il numero delle province;
- elegge il Presidente regionale.
- è costituita quando sono presenti almeno 10 soci in regola con il pagamento delle quote associative;
- elegge il Presidente provinciale;
- elegge i delegati provinciali al Congresso nazionale nel numero di 1 ogni 100 soci o frazione di essi.
- Qualora nella Regione vi siano Associazioni aderenti, ognuna ha diritto a un proprio rappresentante all’Assemblea regionale.
- I Presidenti regionali e provinciali rappresentano l’Associazione presso i corrispettivi Enti territoriali, esponenti politici e amministrativi; il Presidente provinciale rappresenta l’Associazione anche presso i Comuni e gli eventuali Enti/Organismi sovraccomunali.
- L’eventuale ulteriore disciplina delle strutture territoriali e dei relativi organi è demandata al Regolamento di esecuzione.
Articolo 18 - Mezzi d’informazione
Mezzi d’informazione
- L’Associazione individua i canali informativi da utilizzare per informare i Soci della propria attività, in base alle migliori e più diffuse tecnologie disponibili in base al momento storico.
- Con apposito regolamento viene disciplinato l’utilizzo dei mezzi d’informazione nonché l’utilizzo di canali informativi da parte di Uffici e strutture decentrate.
Articolo 19 - Patrimonio ed entrate
Patrimonio ed entrate
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili, immobili e strumentali che potranno divenire di proprietà dell’Associazione;
- contributi dei soci;
- fondi di riserva, costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati;
- entrate derivanti da attività di carattere commerciale e produttivo, strutturalmente funzionali all’attività istituzionale;
- fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- ogni altro tipo di entrata.
- I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale.
- Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Presidente nazionale; il Consiglio Direttivo Nazionale ne delibera l’utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono comunque utilizzati in armonia con le finalità istituzionali dell’Associazione.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 20 - Rendiconto annuale
Rendiconto annuale
- L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio consuntivo è redatto in forma di rendiconto economico e finanziario.
- I bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di aprile di ogni anno, salvo quanto previsto dalla legge.
- Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale può essere consultato dai soci senza particolari formalità.
- Nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, non si dà luogo ad alcuna distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.
Articolo 21 - Scioglimento
Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione ha effetto con la delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, adottata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
- L’Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore e le relative spese saranno a carico dell’Associazione.
- Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazioni aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22 - Rimborsi spese
Rimborsi spese
- Al Presidente nazionale, al Vicepresidente nazionale, al Segretario generale e al Segretario amministrativo spetta il rimborso di tutte le spese sostenute nell’esercizio dell’attività istituzionale, a condizione che siano correttamente documentate.
- Il rimborso spetta altresì ai soci che hanno svolto attività delegata o autorizzata dal Presidente nazionale e dal Segretario generale, a condizione che siano correttamente documentate.
- Con il Regolamento di Esecuzione possono essere disciplinati casi e modalità non previsti dallo Statuto, purché in armonia con lo spirito del medesimo.
Articolo 23 - Regolamento
Regolamento
- Le norme di funzionamento dell’Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno rese note tramite i canali di informazione dell’Associazione di cui all’art. 18.
Articolo 24 - Norme di rinvio
Norme di rinvio
- Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia al Regolamento di Esecuzione e alle altre regole associative o, in via residuale, alle disposizioni di legge.
- Il Regolamento di Esecuzione va approvato entro e non oltre 6 mesi a partire dalla data di approvazione del presente Statuto; fino a quel momento si applica il Regolamento di Esecuzione della precedente Associazione PoLo, in quanto applicabile.