TSO e difesa tecnica: la Corte costituzionale completa il sistema delle garanzie
A poco più di un anno dalla sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale torna sulla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e interviene ancora una volta sull’art. 35 della legge n. 833/1978.
Con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO in condizioni di degenza ospedaliera sia assistita, nel procedimento di convalida e nell’eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.
È un passaggio che si inserisce con coerenza nel percorso già tracciato dalla sentenza n. 76/2025 e sul quale avevamo avuto modo di soffermarci nei nostri precedenti contributi. Se quella pronuncia aveva restituito centralità alla persona attraverso il diritto alla conoscenza del provvedimento e all’audizione davanti al giudice tutelare, la decisione odierna compie un ulteriore avanzamento: alla partecipazione personale si affianca la garanzia della partecipazione tecnicamente assistita.
Il punto di partenza resta la natura stessa del TSO. La Corte ribadisce che il trattamento sanitario coattivo, pur conservando natura sanitaria e una imprescindibile componente clinica, incide sul nucleo primario della libertà personale: la libertà fisica. Proprio tale incidenza rende essenziale la garanzia prevista dall’art. 24 Cost., poiché l’assistenza del difensore costituisce strumento di effettività del diritto di difesa quando il procedimento investe direttamente la libertà della persona.
La difesa tecnica assume, dunque, carattere necessario. Al momento della comunicazione dell’ordinanza che dispone il TSO, l’interessato deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, il giudice tutelare provvede alla designazione di un difensore d’ufficio. Il difensore deve essere tempestivamente informato, può partecipare all’audizione svolta ai fini della convalida e diviene destinatario della notificazione del relativo decreto. Le medesime garanzie trovano applicazione nell’eventuale proroga del trattamento.
Particolarmente significativa appare la scelta della Corte di ritenere insufficiente una difesa meramente facoltativa. Proprio la condizione di vulnerabilità che può accompagnare il disagio psichico rende infatti inadeguato affidare l’effettività della tutela alla sola capacità dell’interessato di attivarsi autonomamente. La garanzia costituzionale acquista così una dimensione sostanziale: deve essere concretamente accessibile anche a chi, in quel preciso momento, dispone di minori risorse personali, familiari o sociali.
Sul piano operativo, la pronuncia apre una nuova fase. Gli adempimenti introdotti incidono inevitabilmente sulla sequenza procedimentale e richiederanno un rapido coordinamento tra autorità sanitaria, Sindaco, giudice tutelare, strutture ospedaliere e soggetti chiamati a dare esecuzione al provvedimento. La stessa Corte riconosce l’aggravio organizzativo conseguente all’introduzione della difesa tecnica, ricordando tuttavia come l’attuazione dei diritti costituzionali richieda necessariamente risorse e adeguati moduli organizzativi.
Per i Corpi e Servizi di Polizia Locale, frequentemente coinvolti nella fase esecutiva del TSO, assume particolare rilievo l’esatta formalizzazione degli adempimenti: comunicazione dell’ordinanza, avviso circa la facoltà di nominare un difensore, tracciabilità delle attività compiute e raccordo tempestivo con gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Ancora una volta, l’esecuzione materiale della misura si inserisce in un procedimento nel quale ogni passaggio concorre alla tutela della libertà personale. La sentenza n. 157/2026 consolida così un principio che emerge con sempre maggiore nettezza dalla più recente giurisprudenza costituzionale sul TSO: la condizione di fragilità rafforza l’esigenza di garanzie.
Dalla comunicazione del provvedimento all’audizione personale, fino alla presenza necessaria del difensore, il percorso delineato dalla Corte restituisce progressivamente alla persona sottoposta a trattamento una posizione pienamente attiva all’interno del procedimento.
Resta ora il tema, già evidenziato nei nostri precedenti contributi, dell’adeguamento organico della legge n. 833/1978. Le pronunce costituzionali stanno progressivamente ridisegnando l’art. 35; al legislatore e agli operatori spetta tradurre questo nuovo assetto in procedure chiare, uniformi e concretamente applicabili.
Perché, soprattutto quando l’intervento pubblico raggiunge la dimensione più intima della libertà personale, la garanzia procedurale diventa sostanza del diritto.
