Costituisce reato anche il rifiuto di esibire documenti di riconoscimento
Fin da quando sono entrata a far parte della grande famiglia della Polizia Locale, nel lontano 1998, mi sono sentita ripetere dai colleghi anziani che non è il rifiuto di esibire i documenti di riconoscimento, a richiesta del pubblico ufficiale, a costituire illecito penale ma piuttosto il rifiuto di dare indicazioni della propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali; reato previsto e punito dall’art. 651 c.p. Ma è proprio così?
Secondo l’articolo 2941 del R.D. 635/1940 (Reg. esecuzione TULPS) è fatto obbligo ai cittadini di esibire la carta d’identità, o un documento equipollente, ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di Pubblica Sicurezza2. Tale condotta è punita ai sensi dell’art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nonostante la piena vigenza della norma testé citata, tra gli appartenenti ai vari corpi di polizia è preponderante la convinzione che tale rifiuto non costituisca reato e ciò in ossequio all’art. 4 TULPS il quale prescrive solo alle persone pericolose o sospette l’obbligo di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Dunque, non costituirebbe reato il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento in quanto l’obbligo di munirsi del suddetto documento insiste solo in capo alle persone pericolose o sospette che siano state raggiunte da un ordine dell’autorità di pubblica sicurezza.
A modesto parere della scrivente trattasi di errore concettuale in quanto, evidentemente, non commette illecito colui che, nel momento in cui gli viene richiesto di esibire i documenti di identità dal pubblico ufficiale, non ne abbia il materiale possesso o la disponibilità, mentre è punibile colui che si rifiuti di esibirli pur essendone in possesso e avendoli ostensibili.
Non capita di rado che la persona che si sia rifiutata di esibire un documento di riconoscimento e di declinare le proprie generalità, una volta accompagnata presso gli uffici di polizia ai fini dell’identificazione, per paura di incorrere in più gravi conseguenze, consegni spontaneamente la carta d’identità o un documento equipollente. E, quindi, siamo di fronte a un caso di concorso materiale di reati: rifiuto di esibire i documenti ex art. 294 del R.D. 635/1940 e rifiuto di declinare le proprie generalità ex art. 651 del Codice penale.
La giurisprudenza di legittimità nei suoi arresti più recenti è orientata nel senso di ritenere che «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui agli articoli 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all’art. 651 del Codice penale» (Cass. Pen. Sez. 1^, N. 8356 Anno 2022 Data Udienza: 25/01/2022 – depositata il giorno 11 marzo 2022; Cass. Pen., Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Rv. 280802; Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Rv. 195412).
1 «La carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza».
2 Il riferimento all’Autorità di PS non deve intendersi in via esclusiva a quella indicata nell’art. 1 TULPS, ma più in generale a qualsiasi organo di Polizia che svolga funzioni di pubblica sicurezza e che si trovi legittimamente e concretamente nella necessità di identificare un soggetto non identificabile in altro modo, per fini amministrativi, ivi compresi gli operatori di Polizia Municipale ex art 5, c-1 lett. c) L 65/1986.
Il rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso è punito con arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103. Sanzione penale inferiore a quella stabilita dall’articolo 17 dello stesso testo legislativo, per la minore gravità della condotta rispetto a quella di chi omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S.
Riassumendo, vanno distinte tre diverse fattispecie che attengono all’attività di identificazione di un soggetto da parte dell’autorità di P.S., nell’abito delle quali:
• il rifiuto di dare ad un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali che gli sono state da costui richieste verrà sanzionato ai sensi dell’articolo 651 c.p.3 ;
• il rifiuto di esibire il documento di identità, da parte del soggetto che ne dispone, è sanzionato dall’art. 221 TULPS in relazione all’art. 294 Reg. TULPS;
• il rifiuto di esibire il documento di identità da parte del soggetto pericoloso o sospetto che sia stato destinatario di un ordine specifico di munirsi di documento ed esibirlo è punito dagli artt. 4, 17 TULPS.
Il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale, costituisce un duplice reato, dato che vi è concorso materiale della contravvenzione prevista dall’art. 651 c.p. con la contravvenzione prevista dal T.U.L.P.S. (Cass. sez. VI, 13 aprile 1989, n.10378).
Dott.ssa Maria GIANNETTA
Comandante Polizia Locale – Comando territoriale di Chianni (PI)
Responsabile Gruppo Sicurezza Urbana Polizia Locale Unione Valdera
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