I reati edilizi – 1
Il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatici in materia di abusivismo edilizio è rappresentato dall’interesse sostanziale alla tutela del territorio e dalla necessità di sottoporre l’attività edilizia al preventivo controllo della pubblica amministrazione.
Il D.P.R. 6/6/2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (T.U.E.), disciplina i reati edilizi in senso stretto, rinviando ad altre norme la disciplina in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e di tutela dell’assetto idrogeologico.
Il T.U.E. ha avuto lo scopo di riorganizzare l’intero sistema sanzionatorio relativo ai reati edilizi: inizialmente, le uniche disposizioni sanzionatorie erano previste dalla L. 17/8/1942 n. 1150, recante Legge urbanistica – oggetto nel tempo di numerose modifiche operate dalla L. 6/8/1967, n. 765, dalla L. 28/1/1977, n. 10 e dalla L. 28/2/1985, n. 47.
Le sanzioni penali
L’art. 44 T.U.E., rubricato Sanzioni penali disciplina 3 ipotesi contravvenzionali di diversa entità, in ragione della crescente gravità della condotta, enumerate nelle tre lettere in cui si articola il comma 1.
Si tratta di autonome ipotesi di reato di talché risulta consentita la (teorica) possibilità di concorso materiale tra le singole fattispecie contravvenzionali.
● La lett. a) punisce l’inosservanza:
– delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del T.U.E.;
– delle norme contenute nei regolamenti edilizi;
– delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici;
– delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire.
Si tratta di una norma penale in bianco, poiché descrive i fatti penalmente rilevanti operando un rinvio recettizio ad altre fonti normative per ottenere una descrizione completa del precetto, dovendosi ricorrere a dati precettivi, tecnici e provvedimentali di fonte extrapenale.
La fattispecie, inoltre, assume carattere residuale in quanto concerne abusi non riconducibili alle restanti fattispecie previste dalla norma.
– La formulazione concernente “l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo” non contiene alcun riferimento alla possibilità di integrazione delle disposizioni da parte della legislazione regionale; la previsione risulta in linea con quanto stabilito dall’art. 10 c. 3 T.U.E. secondo cui “le regioni possono … individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44”.
– In giurisprudenza sono state annoverate tra “l’inosservanza delle norme contenute nei regolamenti” le ipotesi concernenti: la mancata esposizione presso il cantiere del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, laddove tale obbligo sia previsto dal regolamento edilizio e dal permesso di costruire stesso (Cass. Pen., 19/10/2017, n. 48178); l’omessa recinzione del cantiere e l’omessa segnalazione dei lavori edili, se previste dal regolamento edilizio (Cass. Pen., 28/10/2019, n. 43698); la violazione della distanza minima dai confini quando prevista dal regolamento edilizio; infine, la mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e del nominativo dell’impresa costruttrice (Cass. Pen., 3/3/2012, n. 7070).
Per quanto evidente, non tutte le violazioni dei regolamenti edilizi comunali sono sanzionate dall’ipotesi in esame ma solo quelle direttamente afferenti l’attività edilizia.
L’art. 4 T.U.E. individua nel regolamento edilizio quello che disciplina le modalità costruttive e il rispetto delle regole tecnico estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze.
– Quanto alla “inosservanza delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici”, nella casistica giurisprudenziale viene in rilievo l’attività di coltivazione di una cava in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area.
– La “inosservanza delle modalità esecutive previste dal permesso di costruire” riguarda prevalentemente il caso delle “difformità parziali” di cui all’art. 34 del T.U.E.
Si tratta dell’ipotesi in cui le riscontrate difformità dell’intervento edilizio realizzato rispetto al progetto assentito con il p.d.c. consistano in modifiche non sostanziali in quanto limitate a elementi accessori che non incidono sul complesso dell’opera, sulla volumetria, sulla superficie e sulla sua funzione o destinazione (Cass. Pen., 25/9/2018 n. 55483).
Il recente D.L. 16/7/2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020, n. 120, ha introdotto nel T.U.E. l’art. 34-bis che nel definire le Tolleranze costruttive, costituisce un utile strumento per l’individuazione delle difformità parziali penalmente rilevanti
La contravvenzione è punita con la sola pena dell’ammenda e risulta, quindi, oblabile ex art. 162 c.p.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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