La deprocedibilizzazione dei reati contro la persona o contro il patrimonio
Gli artt. 2 e 3 D.Lgs. 10/10/2022 n. 150, in vigore dal 1/11/2022, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1 c. 15 lett. b) L. 27/9/2021 n. 134, ampliano il novero dei reati procedibili a querela a specifici reati – delitti e contravvenzioni – contro la persona o contro il patrimonio, individuati tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a 2 anni.
art. 582 c. 1- Lesione personale,
La novella introduce la previsione relativa alla procedibilità a querela direttamente nel comma 1, circostanza che consente di sganciare il regime della procedibilità alla durata della malattia. Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (con malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (in cui la malattia ha durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all’art. 583.
È fatta salva la procedibilità d’ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti, compresa quella di cui all’art. 61 n. 11-octies), allorquando si sia agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli operatori sanitari.
E’, inoltre, fatta salva la procedibilità d’ufficio quando la malattia ha durata superiore a 20 giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).
art. 590-bis c. 1 – Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
L’ipotesi riguarda non solo i conducenti di veicoli a motore, ma “chiunque” violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale, ivi compresi ciclisti, pedoni, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste.
art. 605 c. 1 – Sequestro di persona
La novella introduce un nuovo comma che prevede l’inedita procedibilità a querela limitatamente all’ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
art. 610 – Violenza privata
La novella introduce un nuovo comma che prevede la procedibilità a querela per il delitto, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall’art. 339, stante la dimensione pubblicistica dell’aggravante.
art. 612 – Minaccia.
L’interpolazione recata dalla novella al terzo comma estende la procedibilità d’ufficio ai casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero, se la minaccia sia grave e ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale a eccezione della recidiva; tale esclusione, rispetto a quanto già previsto dall’art. 623-ter, realizza un significativo ampiamento della sfera di procedibilità a querela della minaccia.
art. 614 – Violazione di domicilio
La novella, previa sostituzione dei commi 3 e 4, estende la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio all’ipotesi, di minore offensività, in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose. Restano, invece, procedibili d’ufficio le condotte realizzate con violenza alla persona o con armi. Si procede, peraltro, d’ufficio se il fatto sia commesso, con violenza sulle cose, contro una persona incapace per età o per infermità.
art. 623 ter – Casi di procedibilità d’ufficio.
La modifica all’art. 623-ter preso atto della novella recata all’art. 612 c. 3, elimina il riferimento al delitto di minaccia.
art. 624 – Furto
La novella, attraverso la riformulazione dell’ultimo comma mira ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela del furto:
– da un lato, escludendo la procedibilità d’ufficio in presenza dell’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 7, relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità,
– dall’altro, limitando la procedibilità d’ufficio alle sole circostanze aggravanti speciali previste dai numeri 7 – esclusa l’ipotesi dell’esposizione della res alla fede pubblica – e 7-bis dell’art. 625, in relazione alla dimensione pubblicistica dell’oggetto materiale della condotta.
Il furto resta, pertanto, procedibile d’ufficio se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
art. 626 – Furti minori.
La novella, per motivi di coordinamento interno della riformata disciplina del furto, si limita a modificare la rubrica dell’articolo.
Infatti, l’accentuata procedibilità a querela in via ordinaria del furto, rende necessario intervenire sulla rubrica dell’art. 626, il cui tratto distintivo risiede nella minor gravità del trattamento sanzionatorio delle ipotesi contemplate rispetto all’art. 624, che conduce alla modifica della rubrica da “Furti punibili a querela dell’offeso” in “Furti minori”.
art. 634 – Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
La novella, tramite l’interpolazione del comma 1 e l’introduzione di un nuovo comma, rende procedibile a querela di parte il delitto, facendo salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
art. 635 – Danneggiamento.
La novella rende procedibile a querela di parte il delitto limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma, dove viene in rilievo un’offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia).
Restano, invece, procedibili d’ufficio i successivi commi, dove vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica.
La procedibilità d’ufficio resta anche nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331.
art. 640 – Truffa
La novella, nell’eliminare dal terzo comma la previsione della procedibilità d’ufficio nel caso dell’aggravante di cui all’art. 61 c. 1 n. 7, relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità, amplia i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa.
Il delitto resta, quindi, procedibile d’ufficio soltanto qualora ricorrano le circostanze aggravanti speciali, a efficacia speciale, previste dal comma 2, concernenti il fatto commesso: in danno di ente pubblico – la circostanza riguardante il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di leva, non trova più applicazione; ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, cioè inesistente, che viene fatto percepire come reale o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità; in presenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5, ossia l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
art. 640-ter – Frode informatica.
La novella mediante l’interpolazione operata sul quarto comma esclude la procedibilità d’ufficio quando ricorra l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 61 n. 7.
art. 649-bis – Casi di procedibilità d’ufficio.
Con l’interpolazione dell’art. 649-bis, la novella amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.
Da un lato, mediante la soppressione dell’ultima parte della norma, si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità possa determinare la procedibilità d’ufficio dei tre delitti in esame. Dall’altro, l’esclusione della recidiva dal novero delle aggravanti a effetto speciale che rendono i reati procedibili d’ufficio, realizza un significativo ampiamento della sfera di procedibilità a querela.
art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
La novella, previa introduzione di un nuovo comma, rende procedibile a querela la contravvenzione, prevista dal primo comma, del disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, nella sola ipotesi in cui si tratti di reato contro la persona, essendo l’offesa diretta verso beni personali – le occupazioni e il riposo – facenti capo a individui determinati.
Restano, invece, procedibili d’ufficio i casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici. In conformità alla legge delega, la procedibilità d’ufficio è fatta salva quando la persona offesa è incapace per età o per infermità.
Rimane, infine, procedibile d’ufficio, la fattispecie di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi di cui al secondo comma, che descrive un’offesa spiccatamente pubblicistica.
art. 660 – Molestia o disturbo alle persone
La novella, previa interpolazione del comma 1, rende procedibile a querela la contravvenzione che richiama, quale destinatario della condotta, una persona determinata (“taluno”).
Resta, invece, procedibile d’ufficio il fatto commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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