L’accertamento della violazione di cui all’art. 193 C.d.S.
Dal combinato disposto dei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies si evince che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi di cui all’art. 201 c. 1-bis lettere e), f) e g).
Ai sensi dell’art. 201 c. 1-ter, nei casi previsti alle lettere f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con strumenti omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
La documentazione fotografica prodotta dalle suddette apparecchiature costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 689/1981.
Qualora, dalle risultanze del raffronto dei dati risulti che, al momento del rilevamento, un veicolo fosse sprovvisto della prescritta copertura assicurativa, l’organo di polizia invita il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido, a presentarsi, entro un determinato termine, all’ufficio di polizia per esibire il certificato di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 c. 8.
Conseguentemente, a carico di chi, senza giustificato motivo, non ottemperi all’invito, oltre alla sanzione pecuniaria da 430 a 1.731 euro, si applica la sanzione di cui all’art. 193.
Inoltre, l’art. 31 c. 3 D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito con modifiche, nella L. 24/3/2012 n. 27, rubricato Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, ha previsto che la violazione dell’obbligo della R.C.A. possa essere rilevata, dandone informazione agli “automobilisti” interessati, anche attraverso i dispositivi per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’art. 45 c. 6, attraverso le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle Z.T.L., nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. In tali casi, non vi è l’obbligo di contestazione immediata.
Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 201, la contestazione immediata della violazione non è necessaria, potendosi procedere con la notifica, nei casi previsti dalle lettere:
– g-bis), che consente l’accertamento della violazione (tra le altre) di cui all’art. 193 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ai sensi del comma 1-quater, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante strumenti omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale;
– g-ter), che consente l’accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo della R.C.A., effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dalla R.C.A., di cui all’art. 31 c. 2 del citato D.L. 1/2012; ai sensi del comma 1-quinquies, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante strumenti omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 689/1981, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 193.
Ne deriva che la contestazione differita della violazione, accertata con dispositivo che non sia stato omologato o specificamente approvato per il rilevamento dell’illecito di cui all’art. 193, non è mai possibile.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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