La riforma 2021 al Codice della Strada
La L. 9/11/2021 n. 156, di conversione del D.L. 10/9/2021 n. 121, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha introdotto numerose modifiche al Codice della Strada, in aggiunta a quelle già previste nel provvedimento d’urgenza.
Verranno, quindi, passate in rassegna le principali novità.
All’art. 1 viene riscritto completamente l’incipit del codice che, accanto alla sicurezza, prevede la “tutela della salute” e la “tutela dell’ambiente” quali finalità primarie perseguite dallo Stato.
All’art. 3, è modificata la definizione di “utente debole” con quella di “utente vulnerabile”, mentre il luogo dei “disabili in carrozzella” si parla di “persone con disabilità”.
All’art. 15, concernente gli atti vietati, sono raddoppiate le sanzioni per le violazioni di cui alle lettere:
– f-bis), “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”, oggi punita con la sanzione da 216 a 866 euro;
– i), “gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa”, oggi punita con la sanzione da 52 a 204.
All’art. 23, che disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, grazie all’introduzione dei nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, è vietato, previa adozione di apposito decreto attuativo del Dipartimento per le Pari Opportunità, il rilascio dell’autorizzazione per qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti, stereotipi di genere offensivi, messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.
All’art. 40, comma 11, viene anticipata la precedenza che i conducenti dei veicoli devono concedere ai pedoni fin dal momento in cui questi si “accingano ad attraversare la strada”.
All’art. 68, previa riscrittura del comma 2, è specificato che i dispositivi per le segnalazioni visive dei velocipedi – anteriormente luci bianche o gialle, posteriormente luci rosse e catadiottri rossi e sui pedali catadiottri gialli e analoghi dispositivi sui lati – devono essere funzionanti durante la marcia da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
All’art. 86, è stabilito che il servizio di piazza può essere effettuato con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi.
All’art. 117, è inserita un’eccezione alla limitazione che non consente ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, di guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t – e, nel caso di veicoli di categoria M1, fino a 70 kW – nel caso in cui a fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore.
All’art. 126-bis, recante patente a punti, viene riscritto il comma 3 a tenore del quale la variazione di punteggio annotata nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non viene più comunicata per lettera dalla Motorizzazione, ma tramite il portale dell’automobilista secondo le modalità che verranno indicate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Inoltre, è raddoppiata (da 2 a 4) la decurtazione punti per la violazione del divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide di cui all’art. 158 c. 2 lett. g); per chi usufruisce senza autorizzazione o faccia uso improprio delle strutture allestite per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide, la decurtazione punti è triplicata (da 2 a 6), mentre è inserita la decurtazione di 3 punti nei confronti di chi, pur avendone diritto, usi le citate strutture non osservando le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione.
All’art. 142, relativo alla violazione dei limiti di velocità, al comma 12-quater è aggiunta la previsione per cui gli enti locali devono pubblicare sul loro sito istituzionale una relazione annuale sulla destinazione dei proventi relativi alle sanzioni.
All’art. 147, il nuovo comma 3-bis prevede che il mancato rispetto del divieto di attraversamento del passaggio a livello possa essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni debitamente omologati o approvati, che possono essere installati direttamente dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese.
All’art. 158, nel comma 1, viene riscritta la lett. h-bis) e aggiunta una lett. h-ter); di talché la fermata e la sosta risultano vietate:
– negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici;
– negli spazi riservati alla ricarica il divieto è previsto anche per i veicoli che non effettuano l’operazione di ricarica o per i veicoli elettrici che permangono sullo spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.
Confermate tutte le altre modifiche in materia di sosta già recate dal D.L. 121/2021.
All’art. 171 viene modificato il comma 2 in modo tale che della violazione del mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote da parte del trasportato risponde “anche” il conducente.
All’art. 173 al comma 2 viene ampliato l’elenco degli strumenti il cui uso è vietato alla guida: smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi “che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.
All’art. 180, al comma 8, che sanziona chi non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi per esibire il possesso dei documenti necessari per la circolazione – carta di circolazione, patente di guida valida e certificato di assicurazione – viene aggiunto un periodo a tenore del quale tale invito non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possa essere accertata tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’accesso non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.
All’art. 188, viene introdotto un comma 3-bis, che prevede che ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del relativo, a partire dal 1/1/2022, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati.
Confermate tutte le altre modifiche già recate dal D.L. 121/2021.
All’art. 191, viene integralmente riscritto il comma 1, che prescrive che laddove il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, non solo ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, ma anche a quelli che si trovano nelle loro immediate prossimità.
All’art. 196, è prevista una modifica che stabilisce che in caso di locazione senza conducente di un veicolo, della violazione risponde solidalmente con l’autore della violazione solo il locatario, in sostituzione del proprietario.
All’art. 203, viene integrato il comma 1 di talché il ricorso al Prefetto contro il verbale potrà essere presentato, oltre che mediante deposito manuale (all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore o direttamente in Prefettura) e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’art. 65 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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